Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 31/12/2025, n. 8578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8578 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08578/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G.G. Orsini n. 30;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS- del 27/10/2023, successivamente notificato, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo della licenza di porto di armi corta per difesa personale; atti presupposti conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AB EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato e depositato in data 13 dicembre 2023, -OMISSIS- ha impugnato il decreto della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2023, con il quale è stata respinta la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, unitamente al presupposto preavviso di rigetto e ad ogni altro atto connesso.
Il ricorrente, imprenditore nel settore della "vendita al dettaglio" di prodotti tessili, ha esposto di essere titolare della suddetta licenza da oltre vent'anni, ottenendone sempre il regolare rinnovo. A fondamento della sua ultima istanza, presentata in data 20 luglio 2023, ha dedotto la persistenza di un elevato profilo di rischio connesso alla propria attività professionale, la quale comporta il quotidiano maneggio e trasporto di ingenti somme di denaro contante per il successivo deposito presso istituti bancari. Ha inoltre evidenziato di essere stato vittima, nel corso degli anni, di aggressioni e rapine, documentando da ultimo un furto di effetti personali dalla propria autovettura, denunciato in data 18 maggio 2022.
Nonostante tali circostanze, l'Amministrazione intimata, a seguito di istruttoria e della valutazione in ordine alle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto, ha adottato il provvedimento di diniego finale, ritenendo non adeguatamente dimostrata la sussistenza di un bisogno concreto ed attuale di circolare armato, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
A sostegno del gravame, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39, 40, 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché degli artt. 2 e 3 della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente, travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e violazione del principio del legittimo affidamento. Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione, a fronte di un possesso ultraventennale della licenza, abbia negato il rinnovo con motivazione apodittica, senza indicare il mutamento delle circostanze di fatto o le ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero un cambio di orientamento. Il diniego sarebbe assimilabile a una revoca e avrebbe richiesto una motivazione "rafforzata", che tenesse conto del legittimo affidamento ingenerato nel privato. La Prefettura avrebbe erroneamente trattato l'istanza come una prima richiesta, ignorando i precedenti rinnovi e una pregressa sentenza favorevole ottenuta dal ricorrente.
Violazione degli stessi parametri e ulteriore eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di buon andamento. Il ricorrente contesta l'argomentazione della Prefettura circa un presunto mutamento di indirizzo generale in materia, sostenendo che eventuali nuove direttive ministeriali non potrebbero giustificare il diniego senza una motivazione rafforzata che espliciti le ragioni del cambio di orientamento rispetto ai precedenti. La motivazione sarebbe generica e di stile, non ancorata alla situazione concreta del ricorrente, il quale opera in un settore e in una zona a rischio.
Violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e ulteriore eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del legittimo affidamento. Si ribadisce la carenza motivazionale del provvedimento, che non espliciterebbe l'iter logico-giuridico seguito e non opererebbe una congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, in spregio ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, specialmente a fronte di un titolo posseduto per decenni.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando documentazione e una relazione controdeduttiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa erariale ha evidenziato l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni prefettizie in materia, la natura eccezionale della licenza di porto d'armi e l'onere in capo al richiedente di dimostrare un bisogno attuale e concreto. Ha inoltre sottolineato come la Prefettura di Napoli abbia adottato, a seguito di un Tavolo tecnico operativo del 19 giugno 2020 (attualizzato il 7 marzo 2023), nuovi e più rigorosi criteri generali per la valutazione del "dimostrato bisogno", ai quali la decisione impugnata si è conformata. Tali criteri, validati dalla giurisprudenza, richiedono la prova di episodi criminosi contro l'incolumità della persona, direttamente collegati all'attività svolta, e non meri reati contro il patrimonio come il furto denunciato dal ricorrente.
All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via del tutto preliminare, il Collegio dà atto della comunicazione di rinuncia al mandato difensivo da parte di uno dei difensori del ricorrente. Tale atto, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione resistente e non impedisce la prosecuzione del giudizio e la sua definizione con la presente sentenza, non risultando la nomina di un nuovo difensore in sostituzione.
3.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le censure sollevate dal ricorrente, sebbene articolate, non colgono nel segno e si infrangono contro i consolidati principi che governano la materia delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, nonché contro la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, nella specie sorretto da una motivazione congrua e coerente con le premesse normative e fattuali.
3.1.- In via preliminare, è indispensabile ribadire la natura eccezionale della licenza di porto d'armi per difesa personale. Difatti, sul piano ordinamentale, vige il principio generale di divieto di portare armi, sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975. La licenza prevista dall'art. 42 del T.U.L.P.S. non costituisce pertanto un diritto soggettivo del cittadino, ma una deroga a tale divieto, il cui rilascio è subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza (Consiglio di Stato, num. 8392 del 2023).
Come statuito in modo inequivocabile dalla Corte Costituzionale: “Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse; dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso” (Corte Cost., sentenza n. 109 del 15 maggio 2019).
Tale eccezionalità impone all'Amministrazione un controllo particolarmente rigoroso e penetrante, finalizzato a contemperare l'interesse del privato con il preminente interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità dei consociati, che una diffusione incontrollata di armi metterebbe a repentaglio (Corte Cost., sentenza n. 109 del 15 maggio 2019). Ne consegue che il giudizio prognostico dell'Amministrazione circa l'affidabilità del richiedente e, soprattutto, la sussistenza di un effettivo bisogno di circolare armato, è connotato da un elevato grado di discrezionalità, il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi macroscopici quali la manifesta irragionevolezza, l'illogicità o il palese travisamento dei fatti.
L'art. 42 del T.U.L.P.S. subordina in modo inequivocabile il rilascio della licenza alla sussistenza di un "dimostrato bisogno". La giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacifica e costante nell'affermare che l'onere di fornire tale dimostrazione grava integralmente sul soggetto richiedente, sia in sede di primo rilascio che in occasione di ogni singola istanza di rinnovo.
Il bisogno, inoltre, non può essere meramente potenziale, astratto o soggettivamente percepito, dovendo per contro fondarsi su circostanze di fatto specifiche, concrete e soprattutto attuali, che evidenzino una situazione di pericolo qualificata e differenziata rispetto a quella della generalità dei consociati. Non è sufficiente, a tal fine, la mera appartenenza a una determinata categoria professionale, lo svolgimento di un'attività che comporti il maneggio di denaro, né il solo fatto di operare in un contesto territoriale ad alta densità criminale (TAR Lombardia - Sede staccata di Brescia, num. 698 del 2019).
Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito in modo inequivocabile: “A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante, che giustifica il “dimostrato bisogno dell’arma” e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto né dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro” (Cons. St., sez. III, 28 marzo 2023, n. 3189; id. 25 gennaio 2023, n. 822; id. 20 gennaio 2023, n. 720).
3.2.- Applicando i menzionati principi al caso di specie, osserva il Collegio come il ricorrente abbia fondato la sua richiesta sulla natura della sua attività imprenditoriale e su un episodio di furto subito sulla propria autovettura.
Tuttavia, correttamente l'Amministrazione ha ritenuto tali elementi inidonei a integrare il requisito del "dimostrato bisogno", in quanto l'attività professionale, per le ragioni suesposte, non genera di per sé un'automatica presunzione di pericolo qualificato e il furto denunciato costituisce un reato contro il patrimonio, non un'aggressione diretta all'incolumità fisica del ricorrente tale da palesare un rischio personale, specifico e attuale.
Il fulcro delle doglianze del ricorrente risiede nella presunta violazione del principio del legittimo affidamento, che sarebbe stato leso dal diniego di rinnovo di una licenza posseduta per un lungo arco temporale, in assenza di una motivazione "rafforzata" sul mutamento dei presupposti.
Tale censura, sebbene suggestiva, è infondata in diritto.
È principio consolidato che i precedenti rinnovi non ingenerano nel privato alcun diritto quesito né un'aspettativa giuridicamente tutelata a ottenere i successivi rinnovi. La validità annuale della licenza è funzionale proprio a consentire all'Amministrazione di riesaminare periodicamente e ab imis la sussistenza di tutti i presupposti, alla luce della situazione attuale (tempus regit actum).
Se è vero che la giurisprudenza ha in passato richiesto una motivazione più stringente in caso di diniego di rinnovo di un titolo a lungo posseduto (Consiglio di Stato, num. 3527 del 2012), è altrettanto vero che tale onere può essere assolto, e nel caso di specie lo è stato ampiamente, attraverso l'esplicitazione di un mutato indirizzo di carattere generale, volto a una gestione più rigorosa e restrittiva delle licenze in circolazione, in risposta a una diversa e legittima ponderazione dell'interesse pubblico alla sicurezza .
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che l'Amministrazione, in sede di rinnovo, può operare una valutazione che tenga conto non solo della situazione del singolo, ma anche di una riconsiderazione generale dell'opportunità del titolo: “il rilascio del titolo di porto d'armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera, dunque, diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo e che abilita l'amministrazione a valutare non solo l'uso (o non abuso) del titolo o il permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma anche ad operare una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica (TAR Campania – Napoli, num. 7052 del 2022).
Nel caso in esame, l'Amministrazione ha ampiamente e congruamente motivato il proprio diniego proprio sulla base di un siffatto legittimo mutamento di indirizzo. Come emerge chiaramente dal provvedimento impugnato, la Prefettura di Napoli, a seguito di un "Tavolo tecnico operativo" con le Forze di Polizia del 19 giugno 2020, attualizzato il 7 marzo 2023, ha fissato "linee d'indirizzo, con individuazione dei criteri, di massima, cui ancorare la valutazione sul 'dimostrato' bisogno".
Tale prassi è stata pienamente avallata dal Consiglio di Stato, che l'ha ritenuta espressione di buon andamento amministrativo, essendo pacifico che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che l’amministrazione centrale (Ministero dell’Interno), ovvero quella periferica operante sul territorio, ben può effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d’armi, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che – in rapporto all’ordine ed alla sicurezza pubblica - si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni. In tal caso l’Amministrazione può predisporre criteri rigorosi in base ai quali le istanze degli interessati vadano esaminate tenendo conto della esigenza di evitare la diffusione delle armi.
La decisione della Prefettura, pertanto, non è né arbitraria né contraddittoria, ma costituisce la coerente applicazione di una nuova e legittima politica di gestione dell'ordine pubblico, adeguatamente esplicitata e motivata. Il provvedimento impugnato non si è limitato a una generica rivalutazione dei fatti, ma ha operato una puntuale sussunzione della fattispecie concreta all'interno di questi nuovi e più rigorosi parametri, concludendo per la loro non rispondenza, in particolare chiarendo che, secondo le nuove linee guida, il bisogno può essere dimostrato da "episodi criminosi perpetrati in danno del soggetto richiedente [...] purché riferiti a reati avverso l'incolumità dell'istante [...] e non certamente per reati finalizzati alla sottrazione e/o danneggiamento di patrimonio personale".
La motivazione, dunque, non è affatto "in ciclostile" o apparente, ma dà conto in modo trasparente, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, delle ragioni del cambio di valutazione, ancorandolo a un atto di indirizzo generale e predeterminato, neutralizzando così la censura di violazione del legittimo affidamento. Il richiamo del ricorrente alla sentenza dell’intestato Tribunale n. 1304/2008 è inconferente, in quanto quella decisione è intervenuta in un contesto fattuale e, soprattutto, di indirizzo amministrativo del tutto diverso, antecedente all'adozione dei criteri restrittivi oggi legittimamente vigenti.
In conclusione, il provvedimento impugnato si palesa come legittimo esercizio dell'ampia discrezionalità amministrativa in materia, sorretto da una motivazione congrua, logica e aderente alle risultanze istruttorie, nel rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali che governano il settore.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA ZZ, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
AB EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB EI | MA ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.