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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14330 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12811 anno 2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
- in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12811 anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, vertente tra
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1 dall'avv. Barbara Costa, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, alla via Alfonso Gatto n. 75.
e
- p a r t e a t t r i c e
- dott. , rappresentato e difeso, come da documentazione in CP_1 atti, dall'Avv. Gianluca Silenzi, presso il cui studio, in Roma, Viale Pasteur n. 33, elegge domicilio
- parte convenuta –
OGGETTO: risarcimento da responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale il dott. . CP_1
Esponeva parte attrice che : “…risiede assieme ai propri genitori e CP_2
presso l'abitazione di famiglia sita in Roma alla via Stanislao Lista Persona_1
n. 79. La sera del 27/12/2021, il IG. , in presenza della moglie CP_2
e della IA , odierna attrice, accusava un malore Persona_1 Pt_1 improvviso accasciandosi a terra e riferendo vertigini e gambe che non lo sorreggevano. La IA , avendo invano tentato di rintracciare il medico di Pt_1 famiglia, chiamava il numero verde 800621956 di una guardia medica rinvenuta su internet. Il medico interlocutore rispondente al suddetto numero, di nominativo rimasto sconosciuto, raccoglieva il resoconto dell'accaduto e i dati anamnestici del IG. : veniva riferito all'interlocutore il suo stato di cardiopatico, la pregressa Pt_1 operazione alla valvola mitralica e il fatto che il paziente fosse portatore di pace maker;
l'interlocutore forniva raccomandazioni di massima, riservandosi di inviare l'indomani a visita presso il domicilio del paziente uno specialista cardiologo. L'indomani, 28/12/2021 alle ore 9.00 circa, si presentava a visita presso l'abitazione in via Stanislao Lista n. 79 il Prof Dott. , odierno convenuto. In dette CP_1 circostanze di tempo e di luogo, nell'ampio salone d'ingresso di oltre 70 mq di casa
, erano presenti: il paziente , la moglie e le due figlie Pt_1 CP_2 Per_1
e . Tutti i presenti, incluso il medico sopraggiunto, Pt_1 CP_3 indossavano la mascherina. Sullo stesso uscio di casa, il Dott. esordiva CP_1 chiedendo ai presenti il loro stato vaccinale AntiSarsCov2 . La IG.ra , sorella CP_3 dell'odierna attrice , accorata per le precarie condizioni del padre in stato di Pt_1 sofferenza, assecondava l'improvvisa e inaspettata richiesta, subito rispondendo che lei stessa e i genitori erano vaccinati mentre la sorella no. In immediata Pt_1 replica, il Dott. aggrediva verbalmente la IG.ra intimandole CP_1 Parte_1 di andare in un'altra stanza e insultandola con le parole “LEI E' UNA CRIMINALE” e “STA METTENDO TUTTI IN PERICOLO” mentre alcuna rivendicazione o pretesa esprimeva nei confronti degli altri presenti…Nel proseguo, il medico rivolgeva alcune domande al paziente sul Suo stato di salute ma all'improvviso interrompeva ancora la visita e, tornando a rivolgersi alla IG.ra
, Parte_1 la apostrofava “perché lei non ha fatto il vaccino ? ” con tono di aspro rimprovero…All'ennesima offesa, la IG.ra con tono calmo invitava il Pt_1 medico a limitarsi a svolgere la funzione per cui era stato chiamato…Conclusasi la visita e saldato l'onorario, il Dott. lasciava l'abitazione. La IG.ra CP_1 Pt_1
, gravemente offesa e turbata, si determinava a chiedere giustizia per
[...]
l'ingiuria subita e, a tal fine, invitava il convenuto a stipulare una Convenzione di Negoziazione Assistita come prescritto dal D.L. n. 132/2014 per risolvere in via bonaria la controversia. Controparte aderiva all'invito sottoscrivendone la Convenzione ma, a fronte di un incontro improduttivo tra le parti occorso in data 24/02/2022 sulla piattaforma on line, la procedura falliva definitivamente, spirando i termini di legge…”
Concludeva: “…accertare e dichiarare il convenuto responsabile di ingiuria nei confronti dell'attrice; accertare e dichiarare che, a seguito della ingiuria subita, l'attrice ha subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
conseguentemente, condannare il convenuto, in favore dell'attrice, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura che si suggerisce pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per il danno non patrimoniale e la somma di 100,00 € a titolo di danno patrimoniale, ovvero le somme maggiori o minori che saranno accertate e/o ritenute eque in corso di causa e/o dal Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somme comunque maggiorate di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al loro saldo;
condannare il convenuto al versamento alla Cassa Ammende della sanzione civile nella somma ritenuta di giustizia…”
Si costituiva il dott. concludendo: “…accertare e dichiarare CP_1
l'infondatezza delle domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, rigettarle;
per l'effetto ed in conseguenza della manifesta infondatezza della domanda introduttiva, della strumentalità della stessa, applicare nella fattispecie l'art. 96 c.p.c. comma 3 stante il palese abuso dello strumento processuale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio...”
La causa, istruita con prove documentali, escussione testi ed espletata CTU medico- legale.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 26 marzo 2025, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, non risulta sufficientemente provato l'accaduto, tantomeno la eventuale responsabilità di parte convenuta. Un tempo, offendere una persona costituiva reato. Era sufficiente un semplice insulto, anche un gesto di scherno, per poter rischiare la condanna penale. A seguito di una legge del 2016, l'ingiuria oggi costituisce un semplice illecito civile. Chi lo commette, dunque, non rischia il carcere né che la propria fedina. Possiamo dire che la persona ingiuriata può ottenere tutela solo in sede civile, citando in tribunale (o davanti al giudice di pace, a seconda dell'entità del risarcimento) la persona che si è macchiata dell'illecito. Se il giudice riconoscerà la responsabilità del convenuto, allora questi sarà condannato non solo al risarcimento, ma anche a pagare una determinata somma di danaro direttamente all'Erario. Insomma: anche se non è più possibile sporgere querela per ingiuria, è sempre consentito difendersi.
L'ingiuria consiste nell'offendere la dignità di una persona.
L'ingiuria, di norma, si concretizza in un'espressione offensiva rivolta direttamente alla vittima;
più raramente, può consistere in un'azione fisica, come un lieve schiaffo o una spinta, cioè in un comportamento che è in grado di offendere l'onore di una persona.
Perché si concretizzi una ingiuria, bisogna che siano presenti due elementi essenziali:
• l'offesa alla dignità;
• la presenza della vittima a cui deve essere indirizzata direttamente l'ingiuria.
Trattandosi di un illecito civile come qualsiasi altro (alla pari di un sinistro stradale, di un danneggiamento, ecc.), l'ingiuria può essere dimostrata in giudizio con qualsiasi mezzo di prova.
Sulla base di quanto riferito quindi, l'evento verificatosi non rientra nella fattispecie
“ingiuria “ come descritta. Se pur proferita da parte convenuta la frase come illustrata, “lei e' una criminale” e “sta mettendo tutti in pericolo”, certamente va ricondotta ad un situazione che avrebbe potuto creare pericolo per le persone e per il genitore stesso di parte attrice. Tra l'altro, contestualizzato l'accaduto nel periodo dell'epidemia da Covid-19, ben poteva il medico informarsi circa lo stato vaccinale delle persone presenti.
A conferma che la situazione come descritta non ha creato conseguenze pregiudizievoli alla sig.ra è confermato nell'elaborato peritale redatto Parte_1 dal dott. - Medico Chirurgo Specialista in Medicina Legale e delle Persona_2 Assicurazioni e dalla dott.ssa - Medico Chirurgo Specialista in Persona_3
Psichiatria, i quali letteralmente:
“ …Esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata e visitata la periziata, non risultando necessarie ulteriori indagini clinico-strumentali o specialistiche, possiamo così rispondere ai quesiti postici dall'Ill.mo Magistrato:
1) Non risulta alcuna evidenza di danno non patrimoniale (psichicofisico/ psicologico/morale/ interrelazionale) subito dall 'attrice, causalmente ascrivibile all'ingiuria subita ed ai danni lamentati;
2) Non risultano postumi a carattere permanente incidenti sulla complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone).
3) Non risulta danno a particolari attività non lavorative che la periziata abbia allegato di svolgere, per frequenza e caratteristiche intrinseche esulanti dalle normali attività esistenziali;
4) Non risultano postumi incidenti in concreto sulla specifica attività lavorativa, nè sulla cenestesi lavorativa della periziata (insegnante di scuola materna)…”
Ne consegue il rigetto della domanda
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti di CP_1
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di , delle spese di lite, CP_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
.
Così deciso in Roma in data 16 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
- in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12811 anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, vertente tra
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1 dall'avv. Barbara Costa, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, alla via Alfonso Gatto n. 75.
e
- p a r t e a t t r i c e
- dott. , rappresentato e difeso, come da documentazione in CP_1 atti, dall'Avv. Gianluca Silenzi, presso il cui studio, in Roma, Viale Pasteur n. 33, elegge domicilio
- parte convenuta –
OGGETTO: risarcimento da responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale il dott. . CP_1
Esponeva parte attrice che : “…risiede assieme ai propri genitori e CP_2
presso l'abitazione di famiglia sita in Roma alla via Stanislao Lista Persona_1
n. 79. La sera del 27/12/2021, il IG. , in presenza della moglie CP_2
e della IA , odierna attrice, accusava un malore Persona_1 Pt_1 improvviso accasciandosi a terra e riferendo vertigini e gambe che non lo sorreggevano. La IA , avendo invano tentato di rintracciare il medico di Pt_1 famiglia, chiamava il numero verde 800621956 di una guardia medica rinvenuta su internet. Il medico interlocutore rispondente al suddetto numero, di nominativo rimasto sconosciuto, raccoglieva il resoconto dell'accaduto e i dati anamnestici del IG. : veniva riferito all'interlocutore il suo stato di cardiopatico, la pregressa Pt_1 operazione alla valvola mitralica e il fatto che il paziente fosse portatore di pace maker;
l'interlocutore forniva raccomandazioni di massima, riservandosi di inviare l'indomani a visita presso il domicilio del paziente uno specialista cardiologo. L'indomani, 28/12/2021 alle ore 9.00 circa, si presentava a visita presso l'abitazione in via Stanislao Lista n. 79 il Prof Dott. , odierno convenuto. In dette CP_1 circostanze di tempo e di luogo, nell'ampio salone d'ingresso di oltre 70 mq di casa
, erano presenti: il paziente , la moglie e le due figlie Pt_1 CP_2 Per_1
e . Tutti i presenti, incluso il medico sopraggiunto, Pt_1 CP_3 indossavano la mascherina. Sullo stesso uscio di casa, il Dott. esordiva CP_1 chiedendo ai presenti il loro stato vaccinale AntiSarsCov2 . La IG.ra , sorella CP_3 dell'odierna attrice , accorata per le precarie condizioni del padre in stato di Pt_1 sofferenza, assecondava l'improvvisa e inaspettata richiesta, subito rispondendo che lei stessa e i genitori erano vaccinati mentre la sorella no. In immediata Pt_1 replica, il Dott. aggrediva verbalmente la IG.ra intimandole CP_1 Parte_1 di andare in un'altra stanza e insultandola con le parole “LEI E' UNA CRIMINALE” e “STA METTENDO TUTTI IN PERICOLO” mentre alcuna rivendicazione o pretesa esprimeva nei confronti degli altri presenti…Nel proseguo, il medico rivolgeva alcune domande al paziente sul Suo stato di salute ma all'improvviso interrompeva ancora la visita e, tornando a rivolgersi alla IG.ra
, Parte_1 la apostrofava “perché lei non ha fatto il vaccino ? ” con tono di aspro rimprovero…All'ennesima offesa, la IG.ra con tono calmo invitava il Pt_1 medico a limitarsi a svolgere la funzione per cui era stato chiamato…Conclusasi la visita e saldato l'onorario, il Dott. lasciava l'abitazione. La IG.ra CP_1 Pt_1
, gravemente offesa e turbata, si determinava a chiedere giustizia per
[...]
l'ingiuria subita e, a tal fine, invitava il convenuto a stipulare una Convenzione di Negoziazione Assistita come prescritto dal D.L. n. 132/2014 per risolvere in via bonaria la controversia. Controparte aderiva all'invito sottoscrivendone la Convenzione ma, a fronte di un incontro improduttivo tra le parti occorso in data 24/02/2022 sulla piattaforma on line, la procedura falliva definitivamente, spirando i termini di legge…”
Concludeva: “…accertare e dichiarare il convenuto responsabile di ingiuria nei confronti dell'attrice; accertare e dichiarare che, a seguito della ingiuria subita, l'attrice ha subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
conseguentemente, condannare il convenuto, in favore dell'attrice, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura che si suggerisce pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per il danno non patrimoniale e la somma di 100,00 € a titolo di danno patrimoniale, ovvero le somme maggiori o minori che saranno accertate e/o ritenute eque in corso di causa e/o dal Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somme comunque maggiorate di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al loro saldo;
condannare il convenuto al versamento alla Cassa Ammende della sanzione civile nella somma ritenuta di giustizia…”
Si costituiva il dott. concludendo: “…accertare e dichiarare CP_1
l'infondatezza delle domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, rigettarle;
per l'effetto ed in conseguenza della manifesta infondatezza della domanda introduttiva, della strumentalità della stessa, applicare nella fattispecie l'art. 96 c.p.c. comma 3 stante il palese abuso dello strumento processuale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio...”
La causa, istruita con prove documentali, escussione testi ed espletata CTU medico- legale.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 26 marzo 2025, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, non risulta sufficientemente provato l'accaduto, tantomeno la eventuale responsabilità di parte convenuta. Un tempo, offendere una persona costituiva reato. Era sufficiente un semplice insulto, anche un gesto di scherno, per poter rischiare la condanna penale. A seguito di una legge del 2016, l'ingiuria oggi costituisce un semplice illecito civile. Chi lo commette, dunque, non rischia il carcere né che la propria fedina. Possiamo dire che la persona ingiuriata può ottenere tutela solo in sede civile, citando in tribunale (o davanti al giudice di pace, a seconda dell'entità del risarcimento) la persona che si è macchiata dell'illecito. Se il giudice riconoscerà la responsabilità del convenuto, allora questi sarà condannato non solo al risarcimento, ma anche a pagare una determinata somma di danaro direttamente all'Erario. Insomma: anche se non è più possibile sporgere querela per ingiuria, è sempre consentito difendersi.
L'ingiuria consiste nell'offendere la dignità di una persona.
L'ingiuria, di norma, si concretizza in un'espressione offensiva rivolta direttamente alla vittima;
più raramente, può consistere in un'azione fisica, come un lieve schiaffo o una spinta, cioè in un comportamento che è in grado di offendere l'onore di una persona.
Perché si concretizzi una ingiuria, bisogna che siano presenti due elementi essenziali:
• l'offesa alla dignità;
• la presenza della vittima a cui deve essere indirizzata direttamente l'ingiuria.
Trattandosi di un illecito civile come qualsiasi altro (alla pari di un sinistro stradale, di un danneggiamento, ecc.), l'ingiuria può essere dimostrata in giudizio con qualsiasi mezzo di prova.
Sulla base di quanto riferito quindi, l'evento verificatosi non rientra nella fattispecie
“ingiuria “ come descritta. Se pur proferita da parte convenuta la frase come illustrata, “lei e' una criminale” e “sta mettendo tutti in pericolo”, certamente va ricondotta ad un situazione che avrebbe potuto creare pericolo per le persone e per il genitore stesso di parte attrice. Tra l'altro, contestualizzato l'accaduto nel periodo dell'epidemia da Covid-19, ben poteva il medico informarsi circa lo stato vaccinale delle persone presenti.
A conferma che la situazione come descritta non ha creato conseguenze pregiudizievoli alla sig.ra è confermato nell'elaborato peritale redatto Parte_1 dal dott. - Medico Chirurgo Specialista in Medicina Legale e delle Persona_2 Assicurazioni e dalla dott.ssa - Medico Chirurgo Specialista in Persona_3
Psichiatria, i quali letteralmente:
“ …Esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata e visitata la periziata, non risultando necessarie ulteriori indagini clinico-strumentali o specialistiche, possiamo così rispondere ai quesiti postici dall'Ill.mo Magistrato:
1) Non risulta alcuna evidenza di danno non patrimoniale (psichicofisico/ psicologico/morale/ interrelazionale) subito dall 'attrice, causalmente ascrivibile all'ingiuria subita ed ai danni lamentati;
2) Non risultano postumi a carattere permanente incidenti sulla complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone).
3) Non risulta danno a particolari attività non lavorative che la periziata abbia allegato di svolgere, per frequenza e caratteristiche intrinseche esulanti dalle normali attività esistenziali;
4) Non risultano postumi incidenti in concreto sulla specifica attività lavorativa, nè sulla cenestesi lavorativa della periziata (insegnante di scuola materna)…”
Ne consegue il rigetto della domanda
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti di CP_1
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di , delle spese di lite, CP_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
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Così deciso in Roma in data 16 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso