Art. 4.
Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170 , prorogate in virtu' della presente legge si applicano anche alle societa' di fatto o irregolari che dopo la data di entrata in vigore della legge stessa si regolarizzino mediante atto assoggettato alla registrazione con il pagamento delle relative imposte.
Si osservano le disposizioni del quarto comma dello articolo 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170 .
Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170 , prorogate in virtu' della presente legge si applicano anche alle societa' di fatto o irregolari che dopo la data di entrata in vigore della legge stessa si regolarizzino mediante atto assoggettato alla registrazione con il pagamento delle relative imposte.
Si osservano le disposizioni del quarto comma dello articolo 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170 .