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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2404 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. SPOTORNO CLAUDIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere SUL Controparte_1
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_2
Resistente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico del ricorrente le spese della
CTU, già liquidate.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 19.12.2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' chiedendo che gli venisse riconosciuta l'esistenza di una CP_1
malattia professionale - una interstiziopatia professionale da amianto (asbestosi) -
contratta a causa dell'attività lavorativa come carpentiere, saldatore, fiammista e montatore a bordo navi e a terra alle dipendenze di ditte e società, meglio precisate in ricorso e operanti presso il Cantiere navale di Palermo, con conseguente riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari ad una percentuale un grado di inabilità superiore al
CP_ 6%, già riconosciutogli dall' con conseguente diritto al relativo indennizzo;
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di CP_3
cui chiese il rigetto, deducendo che il ricorrente era stato sottoposto a visita medico-legale da parte dell' che ha valutato in misura pari al 6% i postumi CP_1
invalidanti al medesimo, residuati in dipendenza di una accertata patologia polmonare consistente in placche pleuriche, e non opponendosi alla nomina di un c.t.u. medico legale .
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che al ricorrente “Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni
testè formulate, si è del parere, dunque, in risposta al quesito posto, che
l'assicurato Sig. , già riconosciuto affetto da “placche CP_1 Parte_1
pleuriche” e per tale motivo giudicato dall'Istituto Assicuratore, portatore di una
condizione clinica di natura professionale – asbesto- correlata – già valutata , a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sensi del D.lgs 81/2008, nella misura del sei per cento, per quanto
ragionevolmente esposto, nel corso della propria attività lavorativa a rischio
“amianto”, non risulti, ad oggi, affetto, con criterio di elevata credibilità
razionale, né da asbestosi, né da broncopatia cronica professionale.
Si concorda, pertanto, con la valutazione già posta dell' (sei per cento).”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(v. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica, già liquidata.
Tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato si provvede come in dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Così deciso in Palermo,
Così deciso in Palermo, all'udienza del 03/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2404 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. SPOTORNO CLAUDIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere SUL Controparte_1
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_2
Resistente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico del ricorrente le spese della
CTU, già liquidate.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 19.12.2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' chiedendo che gli venisse riconosciuta l'esistenza di una CP_1
malattia professionale - una interstiziopatia professionale da amianto (asbestosi) -
contratta a causa dell'attività lavorativa come carpentiere, saldatore, fiammista e montatore a bordo navi e a terra alle dipendenze di ditte e società, meglio precisate in ricorso e operanti presso il Cantiere navale di Palermo, con conseguente riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari ad una percentuale un grado di inabilità superiore al
CP_ 6%, già riconosciutogli dall' con conseguente diritto al relativo indennizzo;
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di CP_3
cui chiese il rigetto, deducendo che il ricorrente era stato sottoposto a visita medico-legale da parte dell' che ha valutato in misura pari al 6% i postumi CP_1
invalidanti al medesimo, residuati in dipendenza di una accertata patologia polmonare consistente in placche pleuriche, e non opponendosi alla nomina di un c.t.u. medico legale .
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che al ricorrente “Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni
testè formulate, si è del parere, dunque, in risposta al quesito posto, che
l'assicurato Sig. , già riconosciuto affetto da “placche CP_1 Parte_1
pleuriche” e per tale motivo giudicato dall'Istituto Assicuratore, portatore di una
condizione clinica di natura professionale – asbesto- correlata – già valutata , a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sensi del D.lgs 81/2008, nella misura del sei per cento, per quanto
ragionevolmente esposto, nel corso della propria attività lavorativa a rischio
“amianto”, non risulti, ad oggi, affetto, con criterio di elevata credibilità
razionale, né da asbestosi, né da broncopatia cronica professionale.
Si concorda, pertanto, con la valutazione già posta dell' (sei per cento).”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(v. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica, già liquidata.
Tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato si provvede come in dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Così deciso in Palermo,
Così deciso in Palermo, all'udienza del 03/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro