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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1309/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2014 R.G.A.C.
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura a Parte_1 Parte_2 Parte_3 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Anna Maria MELILLO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
in persona del p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocature Distrettuale dello Stato di Potenza, nella cui sede, in Potenza, al Corso XVIII
Agosto, n. 46, ope legis domicilia;
CONVENUTO avente ad oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione.
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni medesime venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e traevano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 Parte_3
a questo Tribunale, il . Controparte_1 era vedovo di gli altri attori ne erano i figli: Parte_1 Persona_1 la era deceduta il 17 Agosto 2012, per effetto di epatite cronica attiva HCV, Per_1 contratta a causa di una trasfusione di sangue, praticatale nell'ospedale di Venosa il 13
Novembre 1981.
Più esattamente, la era «deceduta per coma epatico – insufficienza Per_1 epatorenale conseguente a carcinoma epatico in cirrosi post-epatite C»
1 N. 1309/2014 R.G.A.C.
Ritenendo che la responsabilità del fatto dovesse ascriversi al , gli Controparte_1 attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
2. Resisteva il . Controparte_1
3. Falliva la proposta di definizione negoziale della lite, avanzata dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sia consentito preliminarmente osservarsi, per completezza, come l'Avvocatura dello
Stato abbia commentato la proposta di soluzione negoziale della lite, formulata dal Giudice, come se la medesima proposta dovesse consistere in una motivata decisione giudiziale, anziché in un suggerimento di condizioni dettate da ragioni essenzialmente equitative, intese al bonario componimento e non al conseguimento di una pronunzia giudiziaria: nella memoria depositata il 2 Settembre 2025 si legge, infatti: «In merito, specificamente, alla somma proposta dal
Giudice, non risultano esplicitati i criteri su cui si basa l'individuazione delle somme dovute.
Si aggiunga che la de cuius percepiva indennizzo ex lege n. 210/1992, i cui importi dovrebbero comunque essere diffalcati da quanto domandato iure hereditatis dagli eredi nel presente giudizio.
Nella proposta giudiziale non si fa cenno alla compensatio tra poste risarcitorie ed indennitarie, che per giurisprudenza ormai consolidata deve ritenersi applicabile nella materia in esame.».
La proposta veniva approvata dai soli attori, e la presente decisione appare più sfavorevole alla parte pubblica, rispetto a quanto desumibile dalle condizioni suggerite dal
Giudice.
2 N. 1309/2014 R.G.A.C.
2. La , quando ancora vivente, proponeva domanda di indennizzo ex lege Per_1
210/1992: la domanda medesima, come si legge nella nota dello stesso odierno difensore, depositata nel fascicolo, datata al 27 Novembre 2012, e rivolta al ed Controparte_1 all' di Potenza, risaliva al 19 Settembre 2001. Controparte_3
La prescrizione del credito, eccepita dal convenuto, matura, per i danni già sofferti in vita dalla vittima della trasfusione, nel quinquennio, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, ed il termine di decorrenza può farsi coincidere (se il debitore non dimostri, in capo al danneggiato, una sufficiente conoscenza anteriore dell'eziologia) con la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo, la quale interrompe, ma con effetto solo istantaneo, la prescrizione medesima:
Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 18.6.2019, n. 16217 (e, poi, conforme, Cass. civ., Sez. VI
- 3, ord. 26.5.2021, n. 14470):
La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus Controparte_1
HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.
Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2023, n. 9100:
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del
1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.
Cass. civ., Sez. III, sent. 11.12.2023, n. 34570:
In tema di responsabilità del per i danni da emotrasfusione Controparte_1 infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al
3 N. 1309/2014 R.G.A.C.
risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non potendo esso coincidere con la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta la vittima, non essendo stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potessero ignorare l'eziopatogenesi della malattia).
Occorre, insomma, agire nel quinquennio, salvo, successivamente, ove si manifestino danni ulteriori, causalmente collegati allo stesso fatto, richiedere, altresì, il risarcimento del pregiudizio dipendente dalle nuove conseguenze dell'evento lesivo: ma, ove queste non costituiscano altro che (come prospettato nel caso di specie, e come confermato dal c.t.u.) un'evoluzione delle patologie già instauratesi, non è possibile agire ex novo, oltre il termine prescrizionale già maturato (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. Lav., sent. 10.6.2000, n.
7937).
Nel caso del danno jure proprio, invocato dai superstiti, la prescrizione è, invece, decennale, con decorrenza dalla morte della vittima della trasfusione ematica:
Cass. civ., Sez. III, ord. 10.7.2023, n. 19568:
In tema di responsabilità del per i danni da trasfusione di sangue Controparte_1 infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il
"dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
In conclusione, nel caso di specie, non è prescritto il danno jure proprio, ma è prescritto il danno jure hereditatis.
3. La compensazione dell'indennizzo, eventualmente percepito, ai sensi della l. 210/1992, dalla , con il risarcimento del danno, immediatamente eccepita dal convenuto ed Per_1 astrattamente ammissibile (cfr., ad es., Cass. civ., Sez. III, ord. 14.12.2024, n. 32550), non può, nella specie, essere riconosciuta: a tacer di ogni altra ragione, perché delle due poste da compensarsi l'una, ossia il risarcimento del danno patito dalla vittima della trasfusione, in concreto non viene accordata, per il motivo esposto nel precedente paragrafo: né può ipotizzarsi una compensazione col danno che gli attori richiedono jure proprio, come tale mai entrato nel patrimonio dell'avente diritto all'indennizzo.
4. La consulenza tecnica d'ufficio (ci si riferirà al secondo elaborato acquisito, peraltro sostanzialmente confermativo del primo) ricorda che la OL soffrì, successivamente
4 N. 1309/2014 R.G.A.C.
all'emotrasfusione, di epatite C, di cirrosi epatica e di tumore maligno primitivo del fegato: morendo l'anno successivo alla diagnosi della neoplasia.
Alla pag. 34 della relazione, si legge, invero, che «LA “C” FU Pt_4
CONSEGUENZA DI TRASFUSIONI E DI ATTI CHIRURGICI»: sicché viene prospettata l'esistenza di un nesso causale.
La relazione appare redatta senza che l'ausiliario sia incorso in vizi giuridici, logici o tecnici, e non risultano presentate osservazioni delle parti, a contestare quanto dichiarato dal c.t.u.
Il Quadro A del verbale della Commissione Medica Ospedaliera, I Sezione, dell'Ospedale Militare 'L. Bonomo' di Bari, datato al 9 Settembre 2003, ammette il nesso causale fra la trasfusione, subita dalla , e l'epatite cronica attiva HCV correlata. Per_1
La correlazione eziologica veniva ribadita dall'Ufficio IX – Medico Legale, del
(atto prot. Uff.IX.P. 10039/11552P, del 29.4.2005), nonché, dopo il Controparte_1 decesso, dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Taranto (Processo Verbale ML/V – n. 3391, del 10.1.2013).
Può, in conclusione, ritenersi dimostrato che la patologia della , che la Per_1 condusse alla morte, fu cagionata dall'emotrasfusione ricevuta il 13 Novembre 1981 nell'ospedale di Venosa.
Ciò fonda la responsabilità extracontrattuale della parte convenuta, trattandosi, del resto, di fatto posteriore al 1° Gennaio 1968 (Cass. civ., Sez. III, ord. 10.5.2022, n. 14748: «In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla Controparte_1 conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo
a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al CP_1 specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare CP_1 le attività di vigilanza e controllo.»).
5.a Il danno patito dagli stretti congiunti della può essere identificato nella Per_1 sofferenza cagionata dal deterioramento della relazione affettiva e dalla partecipazione emotiva alla sofferenza della congiunta, ordinariamente insiti nell'esistenza del rapporto di coniugio e del rapporto parentale: sofferenza e deterioramento culminati nella completa privazione di ogni relazione, mediante la morte della vittima primaria del fatto dannoso.
Nella difficoltà di comprendere l'entità del pregiudizio sofferto anteriormente al decesso di è possibile, tuttavia, trattandosi di vicenda molto lunga e dolorosa, Persona_1 che, verosimilmente, ha inciso sulla serenità della famiglia per lunghi anni, personalizzare adeguatamente il risarcimento, alla luce pure di tale considerazione.
5.b Quanto al criterio di liquidazione, entro un metodo necessariamente equitativo, trattandosi di danno prettamente non patrimoniale (artt. 2056 e 1226 c.c.), occorrerà ispirarsi ai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, esemplificata, da ultimo, da Cass. civ.,
Sez. Lav., ord. 16.3.2025, n. 6981:
5 N. 1309/2014 R.G.A.C.
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti.
Nella specie, si preferirà, per l'ampia diffusione (anche presso questo stesso Tribunale), la chiarezza di formulazione, l'adeguatezza del procedimento di elaborazione, la Tabella di
Milano (Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano), nella sua ultima redazione, che di seguito si trascrive.
6 7
N. 1309/2014 R.G.A.C. N. 1309/2014 R.G.A.C.
Da questi elementi può ricavarsi il risarcimento, che spetterà ai tre attori.
Innanzitutto, l'età della vittima primaria era, alla morte, di anni cinquantotto compiuti
(nata il [...], morta il 17 Agosto 2012): cui corrispondono punti 18.
Le vittime secondarie, al momento della morte di avevano Persona_1 raggiunto, rispettivamente, l'età di anni sessantacinque (il marito, nato il Parte_1
21 Luglio 1947), di anni trentatré (la prima figlia, nata il [...]) e Parte_2 di anni trenta (la seconda figlia, nata il [...]). Parte_3
8 N. 1309/2014 R.G.A.C.
Corrispondono 16 punti per 22 punti per e 24 Parte_1 Parte_2 punti per Parte_3
Terzo criterio è quello della convivenza, che attribuisce 16 punti, o 8 se si tratta di persone che abitano nello stesso stabile, o complesso condominiale.
Nella specie, dal già citato Processo Verbale ML/V – n. 3391, del 10.1.2013, formato presso l'Ospedale Militare di Taranto, risulta un medesimo indirizzo, a Venosa, al Vico
Crocetta, n. 10, rilevato dalle carte d'identità, in capo a ed a Parte_1 Pt_3
mentre risultava risiedere a Matera (Vico Gianbattista, n. 6): dall'atto
[...] Parte_2 dell'Ospedale Militare di Bari consta che la risiedesse, anch'ella, a Venosa, al Vico Per_1
Crocetta, n. 10.
Dal certificato storico di famiglia risulta che emigrava per Matera il Parte_2
18 Ottobre 2011.
Possono attribuirsi, dunque, 16 punti a ed a Parte_1 Parte_3
Possono, però, attribuirsi 13 punti, così equitativamente determinati, a Parte_2 la quale si trasferiva in altra (e, peraltro, neppure particolarmente lontana) località appena meno di un anno prima che la madre morisse.
La presenza di tre congiunti superstiti consente di assegnare a ciascuno degli attori ulteriori punti 9.
Sulla qualità ed intensità della relazione affettiva non si dispone di elementi specifici, sicché si potrebbe rimanere in un ambito medio, di 15 punti: però questa voce deve considerare, altresì, la particolare penosità e durata della patologia della vittima primaria, sicché, come detto innanzi, trattandosi di vicenda così annosa, e di sofferenze ingravescenti, culminate con un periodo di tormento, per l'approssimarsi della morte da neoplasia aggressiva, è possibile attribuire ai superstiti l'intero punteggio di 30.
In conclusione, a spettano punti 89, a punti 92, ed Parte_1 Parte_2
a punti 97. Parte_3
Tradotti questi punteggi in denaro, si perviene ad euro 348.079,00 per Pt_1
ad euro 359.812,00 per e ad euro 379.367,00 per
[...] Parte_2 Parte_3
La tabella è aggiornata al 1° Gennaio 2024, sicché occorre rivalutare le somme, secondo l'indice ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), dal 1°
Gennaio 2024, appunto, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (allorché
l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta): da tale giorno, poi, sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali.
5.c Deve precisarsi che non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano cumulare, sic et simpliciter, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali compensativi (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe 9 N. 1309/2014 R.G.A.C.
disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord.
13.7.2018, n. 18564).
6. La deduzione di un danno patrimoniale è rimasta generica e sfornita di prova: né poteva sopperirsi con una c.t.u., come chiesto dagli attori, giacché il danno doveva e poteva essere lumeggiato dagli stessi attori.
7. Le spese di lite e quelle della c.t.u. seguiranno la soccombenza, e sono liquidate col dispositivo: con la chiesta distrazione, in favore del procuratore degli attori.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1309/2014 R.G.A.C., promossa da da e da contro il Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del Ministro p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta CP_1 disattesa, così decide:
1. condanna il a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
348.079,00, tale al 1° Gennaio 2024, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), da quella data al giorno di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi, sino al soddisfo;
2. condanna il a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_2
359.812,00, tale al 1° Gennaio 2024, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), da quella data al giorno di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi, sino al soddisfo;
3. condanna il a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_3
379.367,00, tale al 1° Gennaio 2024, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), da quella data al giorno di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi, sino al soddisfo;
4. condanna il a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
40.000,00 per compensi ed in euro 481,85 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Anna Maria MELILLO;
5. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, il . Controparte_1
Potenza, 25 Novembre 2025
10 N. 1309/2014 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
11
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2014 R.G.A.C.
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura a Parte_1 Parte_2 Parte_3 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Anna Maria MELILLO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
in persona del p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocature Distrettuale dello Stato di Potenza, nella cui sede, in Potenza, al Corso XVIII
Agosto, n. 46, ope legis domicilia;
CONVENUTO avente ad oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione.
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni medesime venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e traevano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 Parte_3
a questo Tribunale, il . Controparte_1 era vedovo di gli altri attori ne erano i figli: Parte_1 Persona_1 la era deceduta il 17 Agosto 2012, per effetto di epatite cronica attiva HCV, Per_1 contratta a causa di una trasfusione di sangue, praticatale nell'ospedale di Venosa il 13
Novembre 1981.
Più esattamente, la era «deceduta per coma epatico – insufficienza Per_1 epatorenale conseguente a carcinoma epatico in cirrosi post-epatite C»
1 N. 1309/2014 R.G.A.C.
Ritenendo che la responsabilità del fatto dovesse ascriversi al , gli Controparte_1 attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
2. Resisteva il . Controparte_1
3. Falliva la proposta di definizione negoziale della lite, avanzata dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sia consentito preliminarmente osservarsi, per completezza, come l'Avvocatura dello
Stato abbia commentato la proposta di soluzione negoziale della lite, formulata dal Giudice, come se la medesima proposta dovesse consistere in una motivata decisione giudiziale, anziché in un suggerimento di condizioni dettate da ragioni essenzialmente equitative, intese al bonario componimento e non al conseguimento di una pronunzia giudiziaria: nella memoria depositata il 2 Settembre 2025 si legge, infatti: «In merito, specificamente, alla somma proposta dal
Giudice, non risultano esplicitati i criteri su cui si basa l'individuazione delle somme dovute.
Si aggiunga che la de cuius percepiva indennizzo ex lege n. 210/1992, i cui importi dovrebbero comunque essere diffalcati da quanto domandato iure hereditatis dagli eredi nel presente giudizio.
Nella proposta giudiziale non si fa cenno alla compensatio tra poste risarcitorie ed indennitarie, che per giurisprudenza ormai consolidata deve ritenersi applicabile nella materia in esame.».
La proposta veniva approvata dai soli attori, e la presente decisione appare più sfavorevole alla parte pubblica, rispetto a quanto desumibile dalle condizioni suggerite dal
Giudice.
2 N. 1309/2014 R.G.A.C.
2. La , quando ancora vivente, proponeva domanda di indennizzo ex lege Per_1
210/1992: la domanda medesima, come si legge nella nota dello stesso odierno difensore, depositata nel fascicolo, datata al 27 Novembre 2012, e rivolta al ed Controparte_1 all' di Potenza, risaliva al 19 Settembre 2001. Controparte_3
La prescrizione del credito, eccepita dal convenuto, matura, per i danni già sofferti in vita dalla vittima della trasfusione, nel quinquennio, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, ed il termine di decorrenza può farsi coincidere (se il debitore non dimostri, in capo al danneggiato, una sufficiente conoscenza anteriore dell'eziologia) con la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo, la quale interrompe, ma con effetto solo istantaneo, la prescrizione medesima:
Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 18.6.2019, n. 16217 (e, poi, conforme, Cass. civ., Sez. VI
- 3, ord. 26.5.2021, n. 14470):
La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus Controparte_1
HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.
Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2023, n. 9100:
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del
1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.
Cass. civ., Sez. III, sent. 11.12.2023, n. 34570:
In tema di responsabilità del per i danni da emotrasfusione Controparte_1 infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al
3 N. 1309/2014 R.G.A.C.
risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non potendo esso coincidere con la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta la vittima, non essendo stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potessero ignorare l'eziopatogenesi della malattia).
Occorre, insomma, agire nel quinquennio, salvo, successivamente, ove si manifestino danni ulteriori, causalmente collegati allo stesso fatto, richiedere, altresì, il risarcimento del pregiudizio dipendente dalle nuove conseguenze dell'evento lesivo: ma, ove queste non costituiscano altro che (come prospettato nel caso di specie, e come confermato dal c.t.u.) un'evoluzione delle patologie già instauratesi, non è possibile agire ex novo, oltre il termine prescrizionale già maturato (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. Lav., sent. 10.6.2000, n.
7937).
Nel caso del danno jure proprio, invocato dai superstiti, la prescrizione è, invece, decennale, con decorrenza dalla morte della vittima della trasfusione ematica:
Cass. civ., Sez. III, ord. 10.7.2023, n. 19568:
In tema di responsabilità del per i danni da trasfusione di sangue Controparte_1 infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il
"dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
In conclusione, nel caso di specie, non è prescritto il danno jure proprio, ma è prescritto il danno jure hereditatis.
3. La compensazione dell'indennizzo, eventualmente percepito, ai sensi della l. 210/1992, dalla , con il risarcimento del danno, immediatamente eccepita dal convenuto ed Per_1 astrattamente ammissibile (cfr., ad es., Cass. civ., Sez. III, ord. 14.12.2024, n. 32550), non può, nella specie, essere riconosciuta: a tacer di ogni altra ragione, perché delle due poste da compensarsi l'una, ossia il risarcimento del danno patito dalla vittima della trasfusione, in concreto non viene accordata, per il motivo esposto nel precedente paragrafo: né può ipotizzarsi una compensazione col danno che gli attori richiedono jure proprio, come tale mai entrato nel patrimonio dell'avente diritto all'indennizzo.
4. La consulenza tecnica d'ufficio (ci si riferirà al secondo elaborato acquisito, peraltro sostanzialmente confermativo del primo) ricorda che la OL soffrì, successivamente
4 N. 1309/2014 R.G.A.C.
all'emotrasfusione, di epatite C, di cirrosi epatica e di tumore maligno primitivo del fegato: morendo l'anno successivo alla diagnosi della neoplasia.
Alla pag. 34 della relazione, si legge, invero, che «LA “C” FU Pt_4
CONSEGUENZA DI TRASFUSIONI E DI ATTI CHIRURGICI»: sicché viene prospettata l'esistenza di un nesso causale.
La relazione appare redatta senza che l'ausiliario sia incorso in vizi giuridici, logici o tecnici, e non risultano presentate osservazioni delle parti, a contestare quanto dichiarato dal c.t.u.
Il Quadro A del verbale della Commissione Medica Ospedaliera, I Sezione, dell'Ospedale Militare 'L. Bonomo' di Bari, datato al 9 Settembre 2003, ammette il nesso causale fra la trasfusione, subita dalla , e l'epatite cronica attiva HCV correlata. Per_1
La correlazione eziologica veniva ribadita dall'Ufficio IX – Medico Legale, del
(atto prot. Uff.IX.P. 10039/11552P, del 29.4.2005), nonché, dopo il Controparte_1 decesso, dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Taranto (Processo Verbale ML/V – n. 3391, del 10.1.2013).
Può, in conclusione, ritenersi dimostrato che la patologia della , che la Per_1 condusse alla morte, fu cagionata dall'emotrasfusione ricevuta il 13 Novembre 1981 nell'ospedale di Venosa.
Ciò fonda la responsabilità extracontrattuale della parte convenuta, trattandosi, del resto, di fatto posteriore al 1° Gennaio 1968 (Cass. civ., Sez. III, ord. 10.5.2022, n. 14748: «In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla Controparte_1 conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo
a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al CP_1 specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare CP_1 le attività di vigilanza e controllo.»).
5.a Il danno patito dagli stretti congiunti della può essere identificato nella Per_1 sofferenza cagionata dal deterioramento della relazione affettiva e dalla partecipazione emotiva alla sofferenza della congiunta, ordinariamente insiti nell'esistenza del rapporto di coniugio e del rapporto parentale: sofferenza e deterioramento culminati nella completa privazione di ogni relazione, mediante la morte della vittima primaria del fatto dannoso.
Nella difficoltà di comprendere l'entità del pregiudizio sofferto anteriormente al decesso di è possibile, tuttavia, trattandosi di vicenda molto lunga e dolorosa, Persona_1 che, verosimilmente, ha inciso sulla serenità della famiglia per lunghi anni, personalizzare adeguatamente il risarcimento, alla luce pure di tale considerazione.
5.b Quanto al criterio di liquidazione, entro un metodo necessariamente equitativo, trattandosi di danno prettamente non patrimoniale (artt. 2056 e 1226 c.c.), occorrerà ispirarsi ai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, esemplificata, da ultimo, da Cass. civ.,
Sez. Lav., ord. 16.3.2025, n. 6981:
5 N. 1309/2014 R.G.A.C.
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti.
Nella specie, si preferirà, per l'ampia diffusione (anche presso questo stesso Tribunale), la chiarezza di formulazione, l'adeguatezza del procedimento di elaborazione, la Tabella di
Milano (Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano), nella sua ultima redazione, che di seguito si trascrive.
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N. 1309/2014 R.G.A.C. N. 1309/2014 R.G.A.C.
Da questi elementi può ricavarsi il risarcimento, che spetterà ai tre attori.
Innanzitutto, l'età della vittima primaria era, alla morte, di anni cinquantotto compiuti
(nata il [...], morta il 17 Agosto 2012): cui corrispondono punti 18.
Le vittime secondarie, al momento della morte di avevano Persona_1 raggiunto, rispettivamente, l'età di anni sessantacinque (il marito, nato il Parte_1
21 Luglio 1947), di anni trentatré (la prima figlia, nata il [...]) e Parte_2 di anni trenta (la seconda figlia, nata il [...]). Parte_3
8 N. 1309/2014 R.G.A.C.
Corrispondono 16 punti per 22 punti per e 24 Parte_1 Parte_2 punti per Parte_3
Terzo criterio è quello della convivenza, che attribuisce 16 punti, o 8 se si tratta di persone che abitano nello stesso stabile, o complesso condominiale.
Nella specie, dal già citato Processo Verbale ML/V – n. 3391, del 10.1.2013, formato presso l'Ospedale Militare di Taranto, risulta un medesimo indirizzo, a Venosa, al Vico
Crocetta, n. 10, rilevato dalle carte d'identità, in capo a ed a Parte_1 Pt_3
mentre risultava risiedere a Matera (Vico Gianbattista, n. 6): dall'atto
[...] Parte_2 dell'Ospedale Militare di Bari consta che la risiedesse, anch'ella, a Venosa, al Vico Per_1
Crocetta, n. 10.
Dal certificato storico di famiglia risulta che emigrava per Matera il Parte_2
18 Ottobre 2011.
Possono attribuirsi, dunque, 16 punti a ed a Parte_1 Parte_3
Possono, però, attribuirsi 13 punti, così equitativamente determinati, a Parte_2 la quale si trasferiva in altra (e, peraltro, neppure particolarmente lontana) località appena meno di un anno prima che la madre morisse.
La presenza di tre congiunti superstiti consente di assegnare a ciascuno degli attori ulteriori punti 9.
Sulla qualità ed intensità della relazione affettiva non si dispone di elementi specifici, sicché si potrebbe rimanere in un ambito medio, di 15 punti: però questa voce deve considerare, altresì, la particolare penosità e durata della patologia della vittima primaria, sicché, come detto innanzi, trattandosi di vicenda così annosa, e di sofferenze ingravescenti, culminate con un periodo di tormento, per l'approssimarsi della morte da neoplasia aggressiva, è possibile attribuire ai superstiti l'intero punteggio di 30.
In conclusione, a spettano punti 89, a punti 92, ed Parte_1 Parte_2
a punti 97. Parte_3
Tradotti questi punteggi in denaro, si perviene ad euro 348.079,00 per Pt_1
ad euro 359.812,00 per e ad euro 379.367,00 per
[...] Parte_2 Parte_3
La tabella è aggiornata al 1° Gennaio 2024, sicché occorre rivalutare le somme, secondo l'indice ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), dal 1°
Gennaio 2024, appunto, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (allorché
l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta): da tale giorno, poi, sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali.
5.c Deve precisarsi che non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano cumulare, sic et simpliciter, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali compensativi (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe 9 N. 1309/2014 R.G.A.C.
disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord.
13.7.2018, n. 18564).
6. La deduzione di un danno patrimoniale è rimasta generica e sfornita di prova: né poteva sopperirsi con una c.t.u., come chiesto dagli attori, giacché il danno doveva e poteva essere lumeggiato dagli stessi attori.
7. Le spese di lite e quelle della c.t.u. seguiranno la soccombenza, e sono liquidate col dispositivo: con la chiesta distrazione, in favore del procuratore degli attori.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1309/2014 R.G.A.C., promossa da da e da contro il Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del Ministro p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta CP_1 disattesa, così decide:
1. condanna il a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
348.079,00, tale al 1° Gennaio 2024, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), da quella data al giorno di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi, sino al soddisfo;
2. condanna il a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_2
359.812,00, tale al 1° Gennaio 2024, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), da quella data al giorno di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi, sino al soddisfo;
3. condanna il a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_3
379.367,00, tale al 1° Gennaio 2024, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), da quella data al giorno di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi, sino al soddisfo;
4. condanna il a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
40.000,00 per compensi ed in euro 481,85 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Anna Maria MELILLO;
5. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, il . Controparte_1
Potenza, 25 Novembre 2025
10 N. 1309/2014 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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