Articolo 8 della Legge 30 ottobre 1969, n. 803
Articolo 7
Versione
7 dicembre 1969
Art. 8.
Gli effetti economici della presente legge decorrono dalla data della sua applicazione.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire novecentomila per l'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Entrata in vigore il 7 dicembre 1969