Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza breve 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 13/04/2026, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3812 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosmo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nullaosta per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Milano e notificato in data 12.06.2025, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa SI OR e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Milano in ragione della mancanza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro entro il termine di cui all’art. 22, comma 5, D.Lgs. 286/1998.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio, ritenuto che “ad un primo sommario esame ed anche a seguito della memoria dell’Avvocatura erariale, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché la revoca del nullaosta per lavoro subordinato datata 12 giugno 2025 è stata motivata con esclusivo riguardo alla mancata conferma nei 7 giorni della richiesta di conferma quale, viceversa, sarebbe stata formulata il 12 giugno 2025 proprio allo scadere del termine fissato dall’Amministrazione con la PEC del 5 giugno 2025” , ha disposto il riesame dell’atto impugnato.
Con nota del 26.02.2026 la Prefettura – UTG di Milano ha dato atto che, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, si è provveduto al rilascio del nulla osta al lavoro in favore del ricorrente, rimanendosi esclusivamente in attesa del visto di competenza da parte del MAECI.
Alla luce delle anzidette circostanze, deve ritenersi definitivamente soddisfatto l’interesse sotteso alla presentazione del presente ricorso: quest’ultimo va, pertanto, dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In considerazione della peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SS, Presidente
SI Cattaneo, Consigliere
SI OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI OR | IA DA SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.