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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
n. 787/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 giugno
2025 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROPERTO SANTE LUCA – CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2 in atti;
- parte ricorrente - contro
– CF - elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._3 lo studio dell'avv. PAGLIUSO LIDIA – CF - che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura alle liti in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 14/07/2024, premetteva: Parte_1
“a) che con la sentenza non definitiva n. 2176/2016 del 17.11.2016 (all. 1), emessa nel procedimento n.
803/2015 R.G., il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in regime di separazione dei beni, dai IGg.ri e , iscritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme, anno 2006, Parte I, Numero 4;
b) che, successivamente, all'esito del giudizio sopra indicato, con la sentenza n. 883/2017 (all. 2) del 20.5.2017, pubblicata il 12.06.2017, il Tribunale di Lamezia Terme, pronunciandosi definitivamente sulla domanda
1 proposta dall'odierno ricorrente, assegnava la casa coniugale di via Reno n. 10 in Lamezia Terme, alla IG.ra
, allora collocataria dei figli e Controparte_1 CP_2 CP_3
c) che, successivamente, con ricorso del 2.9.2019, depositato in Cancelleria il 18.9.2019, iscritto al numero di ruolo 617/2019 RG (all. 3), il IG. chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio e, in particolare, l'assegnazione della casa coniugale, di cui era ed è esclusivo proprietario;
d) che, con provvedimento del 19.12.2019, pubblicato il 16.1.2020 n. cronol. 467-2020 (all. 4), il Tribunale di
Lamezia Terme rigettava la richiesta del IG. ; Parte_1
e) che, ad oggi, successivamente alla sentenza di scioglimento del matrimonio e soprattutto del decreto di rigetto di cui all'allegato 4, sono intervenuti nuovi fatti sostanziali, modificativi della situazione esistente al momento dell'adozione della sentenza de qua;
f) che, infatti, con il presente atto il IG. agisce al fine di ottenere dal Tribunale adito la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio in relazione alla parte in cui è stata confermata l'assegnazione alla SI.ra della casa coniugale, di esclusiva ed unica proprietà del IG. attraverso Controparte_1 Pt_1 la revoca e/o l'annullamento della detta assegnazione e il riconoscimento del diritto del proprietario Pt_1
di riottenere la disponibilità e il possesso della casa di sua esclusiva proprietà, alla quale, dopo la
[...] separazione, è stato impedito fisicamente, con ingiustificata “cattiveria” ogni accesso anche solo per visitare i propri figli, trascorrere una festività con loro (nemmeno quella di Natale o quella del loro compleanno) o per prelevare i propri indumenti, libri ed altri oggetti ivi allocati, procurandogli, conseguentemente, non indifferenti disagi di carattere morale e psicologico, che oramai si protraggono fin dalla data della separazione per il comportamento completamente ostile mantenuto dalla resistente nei confronti del SI. anche con Pt_1 riferimento al rapporto con la prole.
A ciò si aggiunga che, anche in occasione dei controlli medici ai quali il IG. si è dovuto Parte_1 sottoporre fuori regione per la comparsa e l'aggravamento delle patologie (tra cui una lesione tumorale) di cui ai certificati medico-ospedalieri allegati al successivo punto lett. (L), la IG.ra Controparte_1 ha sempre vietato a e finanche di accompagnare il padre all'aeroporto, con l'autovettura CP_2 CP_3 da quest'ultimo acquistata, sebbene intestata alla resistente, ed in uso ai figli.
g) che, infatti, in merito ai figli maggiorenni (nato il [...]) e (nato il [...]), CP_2 CP_3 si osserva che il maggiore vive a Lamezia Terme e, pur non avendo ancora voluto trovare, all'età di 27 anni, una definitiva occupazione lavorativa, nonostante il padre lo abbia invitato, in diverse occasioni, a valutare potenziali possibilità occupazionali come da messaggi mail che si allegano (all. 5), è sostanzialmente autosufficiente avendo finanche goduto del reddito di cittadinanza, mentre il minore vive stabilmente a CP_3
Torino dove è regolarmente e direttamente mantenuto dal padre agli studi universitari.
f) che, il IG. , dopo la separazione e fino alla data del 28.4.2022, ha avuto la possibilità di Parte_1 vivere presso l'abitazione della madre in via Po n. 30 di Lamezia Terme, ma che, alla morte della IG.ra
, come da certificato di morte che si allega (all. 6), l'immobile di proprietà della IG.ra , Persona_1 Per_1 già in precedenza donato ai fratelli del ricorrente, IG.ra e SI. Controparte_4 Controparte_5
2 , è stato da questi venduto con atto di compravendita del 20.3.2023 n. 2264 Rep. – Raccolta n. 1656 a Per_2 mezzo del Notaio;
Persona_3
g) che presso l'abitazione della IG.ra era residente anche nato il Persona_1 Persona_4
5.1.1991 a Lamezia Terme, figlio del ricorrente, nato da precedente unione, che, immediatamente dopo la separazione, la IG.ra ha provveduto unilateralmente ad eliminare dalla Controparte_1 residenza di Via Reno n. 10, rendendo necessario fissarla presso casa della nonna paterna in via Po n. 30 (all.
7);
h) che, allo stato, nei confronti del IG. , non essendoci più la disponibilità della casa Persona_4 della nonna paterna, per il motivo di cui al precedente punto (f), è stato aperto un procedimento di irreperibilità che deve essere concluso entro il 19.10.2024 (all. 8);
i) che il IG. nato il [...] a [...], che attualmente vive precariamente Persona_4
a Bolzano, ha necessità di rientrare a Lamezia e fissare la propria residenza presso l'immobile di proprietà del padre in Via Reno n. 10, non essendo possibile chiaramente fissarla nell'immobile di Via Vico II Belvedere
n. 39 (di cui al successivo punto -m-), già inagibile e non dignitoso per il IG. , men che meno Parte_1 praticabile e logisticamente non fruibile per due persone;
l) che, successivamente ai provvedimenti di cui sopra, le condizioni di salute del IG. si sono Parte_1 ulteriormente aggravate, come da certificazioni mediche che si depositano (all. 9);
m) che, in ragione delle sue precarie condizioni di salute, il ricorrente non può assolutamente più vivere nell'altro immobile di sua proprietà in Lamezia Terme in via Vico II Belvedere n. 39 che, come da n. 6 foto che si depositano (all. 10), non può certamente definirsi un'abitazione minimamente dignitosa, essendo finanche priva della coibentazione del tetto che la rende del tutto inabitabile ed inagibile sia in inverno, per il freddo, che in estate per il caldo;
n) che, l'ulteriore piccolo immobile di cui è proprietario il IG. , in Lamezia Terme, in via Parte_1
Lombardia n. 37 è stato regolarmente concesso in locazione (al canone mensile di euro 120,00) per ottenerne un ulteriore fonte di reddito sia per il proprio mantenimento che per quello dei figli;
o) che la IG.ra , intrattiene, da diversi anni, una stabile relazione con altro uomo, Controparte_1 come da allegati (all. 11);
p) che, pertanto, non può non vedersi che vi è stata, a fronte del momento in cui è stata adottata la sentenza n.
803/2015 del Tribunale di Lamezia Terme, una sostanziale modifica della situazione di fatto e ciò in quanto anche i figli nati dal matrimonio con la IG.ra sono abbondantemente Controparte_1 maggiorenni e per i quali, nonostante uno viva stabilmente a Torino, il IG. dichiara comunque la sua Pt_1 disponibilità a che continuino ad essere residenti e a vivere nella casa di via Reno 10, insieme ad esso padre;
r) che non può non vedersi la anomalia e illogicità della detta situazione per effetto della quale la casa, di proprietà unica ed esclusiva di , ad oggi, è abitata unicamente senza alcun fondato motivo Parte_1 dalla SI.ra che non è proprietaria del bene immobile de quo;
Controparte_1
s) che la sentenza n. 803/2015, per come già detto, ha confermato l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra per il solo fatto che nella stessa vivevano i figli e , Controparte_1 CP_2 CP_3
3 all'epoca minorenni;
t) che, pertanto, non può non vedersi che, alla luce della sostanziale modifica della situazione di fatto intervenuta dopo la sentenza, con il compimento della maggiore età dei figli e con il cambiamento delle altre situazioni sopra indicate, nessuna ragione né di fatto né di diritto milita a favore dell'assegnazione della casa di proprietà esclusiva del IG. alla IG.ra ; anzi avendo il Parte_1 Controparte_1 ricorrente, non solo per le sue precarie condizioni di salute, ma anche per una ragione di carattere morale, il diritto, alla soglia del compimento dei settanta anni di età, di poter rientrare nell'immobile di Via Reno n. 10 di cui è esclusivo proprietario, venendo in questo modo a cessare anche le vessazioni psicologiche che attualmente sopporta, essendo costretto a vivere, incompatibilmente con le patologie di cui è affetto, nell'abitazione di via Vico II Belvedere n. 39;
u) che, pertanto, ad oggi, l'assegnazione della casa di proprietà esclusiva del IG. non Parte_1 risponde certamente agli interessi dei figli dei quali l'uno vive in modo continuativo e permanente nella città di Torino, mentre l'altro è ormai ventisettenne e può comunque continuare ad abitare nella casa di via Reno
n. 10 insieme al padre, esclusivo proprietario dell'intero immobile;
v) che non vi sono, pertanto, nemmeno minimamente i presupposti per mantenere la descritta situazione contra ius e illogica che si è venuta a determinare e in virtù della quale la SI.ra vive Controparte_1 nella casa di unica ed esclusiva proprietà del IG. e ciò anche in presenza delle precarie condizioni di Pt_1 salute del e dell'assoluta impossibilità, come già rilevato, del ricorrente di vivere ed abitare Pt_1 nell'immobile di via Vico II Belvedere n. 39 di Lamezia Terme”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato domiciliato e difeso, chiedeva:
“Che il Tribunale, anche con modifica delle condizioni di divorzio disposte nella sentenza n. 803-2015 del
Tribunale di Lamezia Terme, ricorrendo una modifica sostanziale della situazione rispetto a quella esistente al momento dell'emissione della sentenza appena indicata e ricorrendo giustificati motivi, voglia annullare e/o revocare l'assegnazione della casa coniugale di via Reno n. 10 di Lamezia Terme in favore della SI.ra ed ordinare e/o disporre che la casa coniugale, di proprietà unica ed esclusiva Controparte_1 del SI. , sita in Lamezia Terme alla Via Reno n. 10, venga restituita a quest'ultimo con Parte_1 immissione del IG. nella totale e completa disponibilità e nel totale e complesso possesso ed Parte_1 uso.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 sostenuto sia in fatto che in diritto, e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda avanzata da controparte.
Inoltre, in via istruttoria, chiedeva di procedersi alla prova per testi sulle circostanze meglio specificate nell'atto difensivo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore.
Con note di trattazione scritta depositate in vista di un'udienza cartolare, fissata per il 26.11.2024, contestando quanto riferito reciprocamente, sostanzialmente ribadivano le richieste già avanzate in sede di ricorso introduttivo e di memoria difensiva di costituzione ed insistevano sull'ammissione dei mezzi istruttori formulati
4 nella comparsa di costituzione e risposta da parte resistente.
Effettivamente, il Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - ammetteva la prova testimoniale diretta e contraria, limitatamente ai soli capitoli di cui ai punti 1) e 7) della comparsa costitutiva, delegando per il relativo espletamento il Giudice Onorario, dott.
Marino REDA.
Quest'ultimo, all'udienza del 30 maggio 2025, procedeva all'escussione dei testi CP_3 [...]
e e, all'esito, rinviava la causa al giudice titolare del procedimento, dott. Tes_1 Testimone_2
Garofalo.
Con ordinanza del 5 giugno 2025, il Presidente – nelle qualità sopra menzionate – esaminati tutti gli atti e documenti di causa, nonché la prova testimoniale espletata, rinviava la causa all'udienza del 17 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, il Presidente, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne la revoca dell'assegnazione della casa familiare a Controparte_1
.
[...]
L'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'eIGenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle eIGenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
Ciò detto in iure si osserva in facto che, dalla documentazione in atti emerge che il solo figlio maggiore,
, ha raggiunto l'indipendenza economica ricoprendo le funzioni di agente di Polizia Penitenziaria;
Tes_1 quanto a , il ricorrente stesso ha dichiarato che questi frequenta l'università di Torino e che lui stesso si CP_3 occupa del suo mantenimento, ammettendo implicitamente che il figlio non sia economicamente indipendente;
ha dichiarato, inoltre, di provvedere al pagamento dei biglietti di aereo/treno per il ritorno di a Lamezia CP_3
Terme, riconoscendo il bisogno di quest'ultimo di farvi rientro: «mentre l'altro è ormai ventisettenne e può
5 comunque continuare ad abitare nella casa di via Reno n. 10 insieme al padre» (vd. ricorso in atti), e ancora
« con il quale ha sempre avuto e continua ad avere tutt'ora un ottimo rapporto, tanto che si reca spesso CP_3
a fargli visita a Torino, dove vive mantenuto da esso ricorrente, versandogli in queste occasioni ulteriori somme di denaro o inviandogliene con bonifici bancari;
… nonché acquista tutti i biglietti aerei o ferroviari necessari per gli spostamenti di da Torino, alcuni anche in largo anticipo, come ad esempio il biglietto CP_3 aereo, acquistato il 23 dicembre 2023, per la tratta Torino – Lamezia per il 18 dicembre 2024 o il biglietto già acquistato per il 21 luglio 2025» (vd. note di trattazione depositate in data 20.11.2024).
Come è noto "in tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altre città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore, atteso che la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché' egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile" (Cass. civile sez. VI, 07/06/2017, n. 14241; nello stesso senso, Cass. n. 11844/2019, Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16134).
Ebbene, in applicazione dei su esposti principi di diritto, si osservi che è proprio il ricorrente ad aver ammesso il collegamento stabile tra il figlio e la casa familiare, come sopra meglio specificato (lo stesso può CP_3 desumersi dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi all'udienza del 30.05.2025: dichiarava CP_3
«ritorno regolarmente ogni 20 giorni circa. I biglietti per i viaggi di ritorno a casa vengono acquistati alcuni da me personalmente ed altri da mio padre»; «mio fratello rientra regolarmente nella casa Testimone_1 di via Reno n. 10..», ed anche, vicina residente in [...] confermava la circostanza che ritornasse regolarmente nella casa familiare sita in via Reno n. CP_3
10; pertanto, revocare l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra – come a più riprese chiesto CP_1 dal ricorrente - vorrebbe dire modificare l'habitat domestico del figlio inteso come centro degli affetti, CP_3 degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
In ogni caso, tale assegnazione non può essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza more uxorio, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore (Cassazione civile, sez. I, 11/11/2021, n. 33610).
2. Quanto alla implicita richiesta di parte ricorrente, avanzata nel ricorso introduttivo: “che il IG.
[...]
nato il [...] a [...], che attualmente vive precariamente a Bolzano, ha Persona_4 necessità di rientrare a Lamezia e fissare la propria residenza presso l'immobile di proprietà del padre in Via
Reno n. 10, non essendo possibile chiaramente fissarla nell'immobile di Via Vico II Belvedere n. 39 (di cui al successivo punto -m-), già inagibile e non dignitoso per il IG. , men che meno praticabile e Parte_1 logisticamente non fruibile per due persone”, la domanda va dichiarata inammissibile.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio) l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve
6 ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628;
Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
Vale la pena precisare che, ad ogni modo, il Collegio ritiene che la domanda fosse carente di legittimazione attiva, essendo maggiorenne e avendo capacità d'agire in giudizio personalmente. Persona_4
Segue, pertanto, il rigetto della domanda.
3. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) RIGETTA la domanda avanzata dal ricorrente e, per l'effetto, conferma Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale in favore di , quale Controparte_1 genitore collocatario;
2) DICHIARA inammissibile le ulteriori domande avanzate dal ricorrente;
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
4) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile del 17 giugno
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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