Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 15/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 942 - 2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Placentino Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2022, – premesso di aver prestato, nel Parte_1 periodo dall'1.1.1979 al 31.12.2011, attività di coltivazione e di allevamento di bovini all'interno dell'azienda agricola dalla stessa condotta unitamente al proprio coniuge – adiva l'intestato Tribunale, esponendo di aver contratto, a causa di tale attività, la patologia ivi descritta (“ernie discali lombari”) e chiedendo che l' inutilmente compulsato in sede CP_1
amministrativa con istanza del 15.11.2019, previo accertamento della natura professionale di detta infermità, fosse condannato alla costituzione di un indennizzo in capitale commisurato ad un grado di menomazione pari al 12%, nonché al pagamento di una indennità per inabilità temporanea assoluta.
L' si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso. CP_1
2. Il ricorso è fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o, come nella fattispecie, ad eziologia multifattoriale, “la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17438/2012).
2.2. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata (si leggano le dichiarazioni rese dalle testimoni e , ambedue escusse all'udienza del 10.4.2024) è Tes_1 Testimone_2 emerso, in estrema sintesi, il continuativo svolgimento, da parte di delle Parte_1
seguenti attività: raccolta manuale di olive, raccolta di fieno e paglia, allevamento di bovini, mungitura, accudimento degli animali e pulizia della stalla, nonché trasporto di bidoni per la raccolta del latte.
L'esercizio di attività di coltivatore diretto nel più ampio periodo dedotto in ricorso risulta, per altro verso, asseverato dalle risultanze dell'estratto conto previdenziale (doc.
1-bis).
2.3. Ciò posto, le deposizioni testimoniali – valutate congiuntamente alle conclusioni rassegnate dal nominato C.T.U., dott. – consentono di ritenere altamente Persona_1 verosimile l'esposizione della ricorrente al rischio di contrazione delle patologie denunciate.
Più in dettaglio, l'ausiliario, dopo aver descritto il complessivo quadro clinico della ricorrente
(connotato da “Spondiloartrosi diffusa, riduzione degli spazi discali, protrusioni discali L2-L3 ed L3-L4 con cuneizzazione L3, ernia discale L4-L5 con impegno foraminale”), ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Per quanto concerne la patologia della colonna lombare appalesatasi, precisiamo che la documentazione sanitaria in Atti (Risonanze
2 Magnetiche del rachide lombare del 7 maggio 2012 e del 7 febbraio 2014 – Rx colonna dorso-lombare del 16 novembre 2019) rilevano la presenza di: “Spondiloartrosi diffusa, riduzione degli spazi discali, protrusioni discali L2-L3 ed L3-L4 con cuneizzazione L3, ernia discale L4-L5 con impegno foraminale”. In particolare l'esame clinico ha rilevato una ridotta funzionalità della colonna di circa la metà nel tratto interessato con notevole contrattura muscolare paravertebrale. Trattasi, nel complesso, di un quadro clinico e disfunzionale che, in ambito tenendo presente che il D.Lgs. n. 38/2000 e le tabelle CP_1
allegate al successivo D.M. 12 luglio 2000 riportano al codice 213, la valutazione fino al 12
% della “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, postula nella fattispecie, in considerazione della assenza di disturbi trofico-sensitivi persistenti, il riconoscimento in via analogica di un coefficiente di danno biologico in misura dell'8 (otto)
%. Per quanto concerne la tecnopatogenicità dell'attività lavorativa espletata dalla IG.ra
, occorre ricordare che la stessa non risulta compresa tra quelle tabellate;
nel Parte_1
caso di specie, quindi, deve essere dimostrata la causa di lavoro Orbene, una disamina di quanto riportato in Letteratura porta a rilevare che, pur essendo le osteopatie cronico- degenerative della colonna lombosacrale considerate patologie a genesi multifattoriale, spesso su base morfologicacostituzionale-degenerativa, è pressoché univoco il riconoscimento di una maggior esposizione, per microtrauma ripetuto, alla quale è soggetta la categoria dei lavoratori addetti alla movimentazione di carichi pesanti ed esposti a vibrazioni, precocemente e più gravemente affetti rispetto alla popolazione di controllo.
Infatti, occorre ricordare che la perizianda ha espletato per circa 32 anni l'attività lavorativa di “Coltivatrice Diretta” e di “Allevatrice di bovini” ed ha provveduto personalmente a lavorazioni agricole di zappatura manuale e dissodamento, semina, concimazione, movimentando carichi pesanti quali sacchi di concime e di mangime, balle di fieno e paglia, secchi di latte, cassette di olive e di prodotti agricoli (barbabietole, fagiolini, pomodori) ed assumendo posture incongrue chinate verso il terreno con elettivo impegno della colonna vertebrale lombare;
ha utilizzato abbacchiatori vibranti;
infine, occorre precisare che l'attività lavorativa è stata costantemente espletata in ambienti esterni con conseguente esposizione a notevoli sbalzi climatici (caldo – caldo torrido – freddo – pioggia – vento – umidità – ecc.). Tutto ciò ha comportato il reiterarsi di un continuum di sforzi con malposizionamento della colonna vertebrale per lavorazioni agricole svolte in ambienti esterni che hanno comportato una quotidiana esposizione a microtraumi della colonna vertebrale e vibrazioni, richiedendo anche la applicazione di forza contro resistenza per tutto il tempo necessario all'espletamento e al completamento delle azioni svolte. Questo breve,
3 sintetico e necessariamente incompleto richiamo dei vari aspetti che hanno connotato l'attività prestata dalla IG.ra , rende conto come, nel caso specifico, il lavoro Parte_1 di “ ed che il soggetto ha espletato per circa 32 Controparte_2 Controparte_3
anni, possa aver avuto un ruolo, se non causale diretto, perlomeno concausale nel determinismo delle patologie del rachide lombare…. Nel caso di specie, è del tutto evidente che non ricorrono fattori sopravvenienti o sopravvenuti che possano far degradare le attività lavorative di “Coltivatrice Diretta ed di bovini” a semplice occasione;
nel CP_3
contempo non può negarsi che le suddette attività abbiano quantomeno accelerato l'estrinsecazione del processo morboso e che pertanto possano essere connotate quantomeno come concausa. In base a tutto quanto motivato, pertanto, qualora vengano dimostrate in
Giudizio le modalità di lavoro descritteci dalla perizianda, dovrà ritenersi corretta la definizione della patologia denunciata dalla IG.ra come conseguenza, Parte_1 perlomeno sotto il profilo concausale, delle attività lavorative esercitate;
l'insorgenza di detta patologia dovrà pertanto ascriversi ad una genesi da malattia professionale” (cfr. pagg.
7 e ss. della relazione depositata in data 17.10.2024).
2.4. Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo, oltre che non investite da osservazioni critiche di sorta.
Giova, infine, soggiungere - in ordine al nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata – che la connessione non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, aventi origine extra-lavorativa, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “le preesistenti condizioni patologiche non escludono la connessione causale fra attività lavorativa e lesione, anche in base al principio di equivalenza previsto dall'art. 41 cod. pen. (ex plurimis, Cass. 6 novembre 1995 n. 11559); principio secondo il quale deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, e per cui un ruolo di concausa deve essere attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196)” (Cass. Sez. Lav. n. 14085/2000).
2.5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto di Parte_1
a percepire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.lgs. n. 38/2000, l'indennizzo in capitale
[...] commisurato ad un grado di menomazione dell'8%, con condanna dell' all'erogazione CP_1
della relativa provvidenza a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, oltre interessi legali maturati sino al soddisfo.
4 2.6. Va, invece, disattesa la residua domanda finalizzata ad ottenere il ristoro del danno biologico temporaneo, trattandosi di pregiudizio estraneo alla copertura assicurativa dell' CP_1
Si richiama, in proposito, Cass. Sez. Lav. n. 4972/2018, secondo cui “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento (nella specie derivante da un demansionamento), l'indennizzo erogato dall ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del CP_1
2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente”.
Ne consegue il rigetto di tale capo di domanda.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Giuseppe Placentino, CP_1
dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' resistente. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 942/2022 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione, in CP_1 favore di di un indennizzo in capitale commisurato ad un grado di Parte_1 menomazione dell'8%, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Placentino;
d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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