Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 con il normale stanziamento previsto dal capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero della pubblici istruzione.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 con il normale stanziamento previsto dal capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero della pubblici istruzione.