Articolo 12 della Legge 29 settembre 1964, n. 805
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 ottobre 1964
Art. 12.
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economiali, dell'Azienda nazionale autonoma, delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1963-64, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1964