Sentenza 24 novembre 2022
Parere definitivo 5 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10219 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10219/2025REG.PROV.COLL.
N. 01171/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2023, proposto dal Comune di Cupello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Ciciliani e Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NI Di FA e AN D'ES, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Cerceo e FA Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RL NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Andreoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 475/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NI Di FA, AN D'ES e di RL NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 novembre 2025 il Cons. NN LU e uditi per le parti gli avvocati Giulio Cerceo e Pierpaolo Andreoni in collegamento da remoto attraverso videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 475/2022 il T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dai signori NI Di FA e AN D'ES per l’annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria n.7151 del 14 ottobre 2020.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal Comune di Cupello.
Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado, e la signora RL NT, controinteressata.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 novembre 2025.
2. Gli odierni appellati hanno impugnato in primo grado, come detto, il provvedimento prot. n. 7151 del 14 ottobre 2020 del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Cupello, recante diniego, in sede di riesame a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6445/2019, della richiesta di permesso di costruire in sanatoria di cui alla pratica edilizia n. 87/2007.
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza n. 475/2022 ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ha, in particolare, rilevato che il 17 gennaio 2022 i ricorrenti avevano presentato una nuova istanza di sanatoria edilizia proponendo la parziale demolizione del fabbricato al fine di ricondurlo alla distanza di m.10 dal manufatto confinante.
Il Comune con atto n. 1045 del 9 febbraio 2022 ha dichiarato improcedibile la nuova istanza di sanatoria, stante l’emissione della determina n.7151 del 14 ottobre 2020 già oggetto di impugnazione. Con nuova istanza i ricorrenti hanno specificato che intendevano chiedere la sanatoria solo della porzione di fabbricato rispettosa delle distanze dalla proprietà confinante.
Il Comune ha dichiarato nuovamente improcedibile l’istanza di sanatoria, essendo già stato emesso, in sede di riesame, il diniego n.7151 del 2020.
I ricorrenti, quindi, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in ragione della nuova istanza di sanatoria edilizia e del nuovo diniego comunale, oggetto di ulteriore impugnativa dinanzi al TAR Pescara.
3. Nelle more del giudizio, con sentenza n. 2591/2023 questo Consiglio di Stato ha respinto l’appello iscritto al R.G. n. 6013/2016 ritenendo legittima la demolizione dell’intero edificio, poiché l’abuso coinvolgeva tutto il manufatto.
Con l’unico motivo di gravame, il Comune di Cupello deduce l’erroneità della sentenza impugnata, assumendo che, nel caso di specie, non ricorressero i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo l’Amministrazione appellante, i due provvedimenti di diniego di sanatoria non sarebbero integralmente sovrapponibili.
Sostiene, inoltre, che la nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria non avrebbe potuto condurre a un esito differente rispetto al precedente diniego, avendo i richiedenti inteso superare una sola delle otto ragioni di abusivismo poste a fondamento del provvedimento originariamente impugnato.
Ad avviso del Comune, solo un eventuale annullamento del primo diniego da parte del T.A.R., con conseguente caducazione delle ragioni ostative al rilascio della sanatoria edilizia, avrebbe potuto incidere sull’esito della successiva istanza di sanatoria presentata nel 2022.
Ne deriverebbe, pertanto, che il T.A.R. avrebbe dovuto riconoscere la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso di primo grado.
4. Osserva il Collegio che, in disparte l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza d’interesse, anche ove la prospettazione del Comune fosse assistita da plausibili ragioni con riguardo alla specifica fattispecie dedotta, la conferma della sentenza di primo grado, e dunque il rigetto dell’appello, si impongono in forza del consolidato orientamento secondo il quale “ Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato sez. IV, 6 novembre 2024, n.8892).
5. Il ricorso in appello pertanto va respinto perché infondato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza nei rapporti fra il Comune di Cupello e i signori NI Di FA e AN D'ES; mentre possono essere compensate nei rapporti con la controinteressata, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di Cupello al pagamento in favore dei signori NI Di FA e AN D'ES delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro duemila/00, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI RT, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
NN LU, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LU | GI RT |
IL SEGRETARIO