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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/01/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: TATO' GAETANO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13351/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, con ricorso notificato al Comune di Roma in data 16 .12 2024 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n.
112401434998, notificato in data 18.10.2024 dal Comune di Roma Capitale - Dipartimento delle risorse economiche con il quale contestava la violazione relativa all'omessa dichiarazione con evasione totale del tributo (tari) per 6 annualità, richiedendo l'importo complessivo di € 4.543,00 (doc 1 avviso di accertamento notificato).
Il predetto avviso si riferisce alla tassa rifiuti per l'ubicazione di Indirizzo_1
―Roma ove la scrivente svolge attività di studio legale - portante codice utenza Numero_1 codice contratto
Numero 2 relativo al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2023.
La ricorrente evidenzia che, avendo la contribuente sempre puntualmente corrisposto tutte le somme richieste a titolo di tari, poteva costatare che per la medesima ubicazione, in ordine alle annualità contestate
(2018-2023) risultava un altro codice utente Numero_3 e altro codice contratto Numero_4, pertanto era stata effettuata una duplicazione di utenza e contratto del tutto arbitraria.
A fronte di dette circostanze veniva promossa richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in quanto a nome della scrivente risultava essere riconducibile già un'altra utenza attiva con altro codice di contratto riferibile all'ubicazione di Indirizzo_1 a Roma e che i pagamenti della
Tari - per le annualità oggetto di accertamento (2018-2023) - erano già stati saldati.
E di detta circostanza veniva fornita prova mediante deposito delle relative ricevute di pagamento (doc 2 istanza in autotutela e doc 3) copie ricevute di pagamento anni pregressi 2018-2023).
Tutto ciò premesso la ricorrente, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento tari evidenziandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1)Errore materiale nella registrazione del codice utente: come rilevato il codice utente e codice contratto riportati nell'avviso di accertamento sono stati erroneamente associati all'ubicazione di Indirizzo_1 Roma.
Difatti la scrivente era già titolare per l'immobile in questione di altra utenza n. Numero_3 e altro contratto Numero in relazione ai quali sono stati sempre regolarmente pagate le somme richieste a titolo di TARI, come si evince dalle ricevute allegate.
2)Violazione del principio di correlazione tra la pretesa tributaria e il soggetto obbligato.
3)Mancata notifica corretta dell'atto: l'avviso di accertamento è stato notificato e riporta un codice utente non corrispondente a quello del contribuente effettivo in quanto la ricorrente è da tempo associata al n. utente Numero 3 - per cui ha sempre sostenuto i relativi costi - e non all'utenza Numero_5.
4) Inesistenza dell'obbligazione tributaria.
In forza delle precedenti eccezioni essendo stato erroneamente associato l'avviso di accertamento ad un codice utente non corrispondente a quello del contribuente effettivo ne discende che la stessa obbligazione pecuniaria ad esso sottesa è inesistente e dunque l'accertamento è stato emesso in modo erroneo e associato ad un codice utente non correlato all'effettivo soggetto giuridicamente obbligato. Per i motivi esposti, la ricorrente chiede, previa sospensione del provvedimento impugnato, di dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di accertamento n. 112401434998 notificato in data
18.10.2024
Il Comune di Roma, convenuto, con memorie depositate in data 16 dicembre 2025 si è costituito in giudizio precisando che in data 19/03/2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U250300144992 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434998 (All.
2) e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda l'impugnativa dell'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n.
112401434998, notificato in data 18.10.2024 dal Comune di Roma Capitale - Dipartimento delle risorse economiche con il quale contestava la violazione relativa all'omessa dichiarazione con evasione totale del tributo (tari) per 6 annualità, richiedendo l'importo complessivo di € 4.543,00 (doc 1 avviso di accertamento notificato).
La ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'accertamento impugnato sotto vari profili ed, in particolare, per I'Inesistenza dell'obbligazione tributaria.
La doglianza è fondata.
Al riguardo, si rileva che con memorie depositate in data 16 dicembre 2025 il Comune di Roma resistente ha, in particolare, precisato che in data 19/03/2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc.
n. U250300144992 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434998 (All. 2).
Per le considerazioni che precedono, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per il principio della soccombenza virtuale le spese di lite devono essere poste a carico del Comune di
Roma, resistente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300 oltre accessori di legge. Roma, 17 dicembre 2025. II Giudice Gaetano Tatò
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: TATO' GAETANO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434998 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13351/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, con ricorso notificato al Comune di Roma in data 16 .12 2024 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n.
112401434998, notificato in data 18.10.2024 dal Comune di Roma Capitale - Dipartimento delle risorse economiche con il quale contestava la violazione relativa all'omessa dichiarazione con evasione totale del tributo (tari) per 6 annualità, richiedendo l'importo complessivo di € 4.543,00 (doc 1 avviso di accertamento notificato).
Il predetto avviso si riferisce alla tassa rifiuti per l'ubicazione di Indirizzo_1
―Roma ove la scrivente svolge attività di studio legale - portante codice utenza Numero_1 codice contratto
Numero 2 relativo al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2023.
La ricorrente evidenzia che, avendo la contribuente sempre puntualmente corrisposto tutte le somme richieste a titolo di tari, poteva costatare che per la medesima ubicazione, in ordine alle annualità contestate
(2018-2023) risultava un altro codice utente Numero_3 e altro codice contratto Numero_4, pertanto era stata effettuata una duplicazione di utenza e contratto del tutto arbitraria.
A fronte di dette circostanze veniva promossa richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in quanto a nome della scrivente risultava essere riconducibile già un'altra utenza attiva con altro codice di contratto riferibile all'ubicazione di Indirizzo_1 a Roma e che i pagamenti della
Tari - per le annualità oggetto di accertamento (2018-2023) - erano già stati saldati.
E di detta circostanza veniva fornita prova mediante deposito delle relative ricevute di pagamento (doc 2 istanza in autotutela e doc 3) copie ricevute di pagamento anni pregressi 2018-2023).
Tutto ciò premesso la ricorrente, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento tari evidenziandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1)Errore materiale nella registrazione del codice utente: come rilevato il codice utente e codice contratto riportati nell'avviso di accertamento sono stati erroneamente associati all'ubicazione di Indirizzo_1 Roma.
Difatti la scrivente era già titolare per l'immobile in questione di altra utenza n. Numero_3 e altro contratto Numero in relazione ai quali sono stati sempre regolarmente pagate le somme richieste a titolo di TARI, come si evince dalle ricevute allegate.
2)Violazione del principio di correlazione tra la pretesa tributaria e il soggetto obbligato.
3)Mancata notifica corretta dell'atto: l'avviso di accertamento è stato notificato e riporta un codice utente non corrispondente a quello del contribuente effettivo in quanto la ricorrente è da tempo associata al n. utente Numero 3 - per cui ha sempre sostenuto i relativi costi - e non all'utenza Numero_5.
4) Inesistenza dell'obbligazione tributaria.
In forza delle precedenti eccezioni essendo stato erroneamente associato l'avviso di accertamento ad un codice utente non corrispondente a quello del contribuente effettivo ne discende che la stessa obbligazione pecuniaria ad esso sottesa è inesistente e dunque l'accertamento è stato emesso in modo erroneo e associato ad un codice utente non correlato all'effettivo soggetto giuridicamente obbligato. Per i motivi esposti, la ricorrente chiede, previa sospensione del provvedimento impugnato, di dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di accertamento n. 112401434998 notificato in data
18.10.2024
Il Comune di Roma, convenuto, con memorie depositate in data 16 dicembre 2025 si è costituito in giudizio precisando che in data 19/03/2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U250300144992 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434998 (All.
2) e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda l'impugnativa dell'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n.
112401434998, notificato in data 18.10.2024 dal Comune di Roma Capitale - Dipartimento delle risorse economiche con il quale contestava la violazione relativa all'omessa dichiarazione con evasione totale del tributo (tari) per 6 annualità, richiedendo l'importo complessivo di € 4.543,00 (doc 1 avviso di accertamento notificato).
La ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'accertamento impugnato sotto vari profili ed, in particolare, per I'Inesistenza dell'obbligazione tributaria.
La doglianza è fondata.
Al riguardo, si rileva che con memorie depositate in data 16 dicembre 2025 il Comune di Roma resistente ha, in particolare, precisato che in data 19/03/2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc.
n. U250300144992 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434998 (All. 2).
Per le considerazioni che precedono, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per il principio della soccombenza virtuale le spese di lite devono essere poste a carico del Comune di
Roma, resistente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300 oltre accessori di legge. Roma, 17 dicembre 2025. II Giudice Gaetano Tatò