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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7087/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to DI Parte_1 C.F._1 MAGGIO ELISA MARIA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha promosso tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso gli esiti dell'esame tecnico compiuto nella fase sommaria proposta nei termini, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario normativamente richiesto per la concessione della prestazione (indennità di accompagnamento) denegata TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
durante la fase amministrativa e nella stessa fase sommaria, come da relazione del
C.T.U. in atti.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone il suo CP_1
rigetto.
La causa è stata trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ed è stata trattenuta per la decisione.
Va evidenziato che parte ricorrente, con riguardo agli esiti della C.T.U. disposta nella fase sommaria, il cui procedimento risulta qui riunito, non introduce specifiche contestazioni, limitandosi a generiche e sommarie argomentazioni, che non appaiono in grado di modificare o porre in dubbio le risultanze della chiara relazione della fase sommaria.
Sul punto, peraltro, l'art. 445 bis co. 6 c.p.c. prevede espressamente che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Dalla lettura del ricorso non si evince alcuna specifica prospettazione che consenta di capire i motivi di contestazione alla C.T.U. già disposta, motivi che, in verità, risultano sostanzialmente omessi.
Va dunque confermato il giudizio medico legale già espresso durante la fase sommaria, dovendosene condividere le conclusioni perché frutto di un esame accurato della condizione della parte ricorrente, non sussistendo motivi per la nomina di altro specialista.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della qualità delle parti.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Cionondimeno, va disposta la revoca della parte dal Patrocinio a spese dello Stato, apparendo l'azione in opposizione temeraria, a fronte del chiaro tenore del dato normativo e della genericità dei motivi di opposizione.
A tal riguardo, si deve ricordare che può considerarsi temeraria una controversia, non solo nel caso in cui la domanda sia stata presentata in mala fede, ma anche quando sia stata formulata con leggerezza (così anche Cass., civ. sez. lav., 13 aprile 2006, n. 8672).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso e conferma gli esiti dell'elaborato peritale in atti;
COMPENSA le spese;
REVOCA la parte ricorrente dall'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione presentata dal difensore.
Così depositato in Catania, lì 19/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7087/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to DI Parte_1 C.F._1 MAGGIO ELISA MARIA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
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Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha promosso tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso gli esiti dell'esame tecnico compiuto nella fase sommaria proposta nei termini, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario normativamente richiesto per la concessione della prestazione (indennità di accompagnamento) denegata TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
durante la fase amministrativa e nella stessa fase sommaria, come da relazione del
C.T.U. in atti.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone il suo CP_1
rigetto.
La causa è stata trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ed è stata trattenuta per la decisione.
Va evidenziato che parte ricorrente, con riguardo agli esiti della C.T.U. disposta nella fase sommaria, il cui procedimento risulta qui riunito, non introduce specifiche contestazioni, limitandosi a generiche e sommarie argomentazioni, che non appaiono in grado di modificare o porre in dubbio le risultanze della chiara relazione della fase sommaria.
Sul punto, peraltro, l'art. 445 bis co. 6 c.p.c. prevede espressamente che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Dalla lettura del ricorso non si evince alcuna specifica prospettazione che consenta di capire i motivi di contestazione alla C.T.U. già disposta, motivi che, in verità, risultano sostanzialmente omessi.
Va dunque confermato il giudizio medico legale già espresso durante la fase sommaria, dovendosene condividere le conclusioni perché frutto di un esame accurato della condizione della parte ricorrente, non sussistendo motivi per la nomina di altro specialista.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della qualità delle parti.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Cionondimeno, va disposta la revoca della parte dal Patrocinio a spese dello Stato, apparendo l'azione in opposizione temeraria, a fronte del chiaro tenore del dato normativo e della genericità dei motivi di opposizione.
A tal riguardo, si deve ricordare che può considerarsi temeraria una controversia, non solo nel caso in cui la domanda sia stata presentata in mala fede, ma anche quando sia stata formulata con leggerezza (così anche Cass., civ. sez. lav., 13 aprile 2006, n. 8672).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso e conferma gli esiti dell'elaborato peritale in atti;
COMPENSA le spese;
REVOCA la parte ricorrente dall'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione presentata dal difensore.
Così depositato in Catania, lì 19/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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