Art. 7.
L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1 gennaio 1978, alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dopo tale data.
L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1 gennaio 1978, alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dopo tale data.