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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7128/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di OL PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 6.11.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di OL, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione Sono presenti: l'Avv. Michele Picardi, per parte appellante, con vittoria di spese con attribu- zione. l'Avv. Umberto Annunziata per parte appellata I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di OL, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
1
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7128/2019 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato alla Parte_1 C.F._1
VIA C.O. AUGUSTO N. 57 OTTAVIANO (NA) presso lo studio dell'
AVV. MICHELE PICARDI (c.f.: dal quale è rap- C.F._2
presento e difeso in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
E
(P.IVA. ) elettivamen- Controparte_1 P.IVA_1
te domiciliata alla VIA MASTANIELLI N. 18 SAN GIUSEPPE VESUVIA-
NO (NA) presso lo studio dell'AVV. UMBERTO ANNUNZIATA (c.f.:
) dalla quale è rappresenta e difesa in virtù di procura C.F._3
in atti.
- APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2101/2019 del Giudice di Pace di
OL
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Deve, quindi ritenersi formato il giudicato interno sul merito della controversia non avendo l' inter- Controparte_3
posto appello incidentale.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
n. 2101/2019 emessa dal Giudice di Pace di OL con la quale quest'ultimo accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni esercitata nei con- fronti della e ritenendo applicabile Controparte_4 Controparte_2
la presunzione di pari concorsualità causale nella determinazione del sinistro da parte dell'odierna appellante. L'azione di primo grado mirava a conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e delle lesioni personali subite a seguito di un
3
sinistro avvenuto in data 22.03.2016 alle ore 16:30 circa, in Ottaviano (NA) sulla S.S. 268, allorquando l'odierna appellante mentre era alla guida della pro- pria auto Renault Captur, veniva tamponata dal veicolo Audi A1 e per l'effetto veniva sospinto contro il veicolo Fiat punto che lo precedeva. A fondamento del presente gravame l'appellante deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure, e pertanto, chiedeva la riforma della sen- tenza con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Audi A1 e per l'effetto condannare gli appellati al risarcimento della somma residua oltre alle spese del secondo grado di giudizio ed il residuale
50% delle spese di primo grado ingiustamente compensate.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Controparte_4
dell'appello proposto perché inammissibile nel rito e infondato nel merito.
Rimaneva, invece, nuovamente contumace il responsabile civile, CP_2
.
[...]
Così instauratosi il contraddittorio, la causa, giungeva all'odierna udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Nel merito, infatti, merita accoglimento il primo motivo di appello non potendo condividersi la valutazione resa dal giudice di prime cure in ordine al- la dichiarazione di pari concorsualità causale nella determinazione dei danni causati dall'urto diretto dal veicolo Audi A1 di proprietà dell'appellato e do- vendo, piuttosto, affermarsi la responsabilità esclusiva del tamponatore.
Come è noto, infatti, in punto di diritto “in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applica-
4
zione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova libera- toria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico re- sponsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 4021 del 19/02/2013). Ne deriva che “la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. non trova applicazione rispetto al primo ed all'ul- timo veicolo della colonna, beneficiando il primo veicolo della presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. nei confronti del veicolo che lo ha tamponato ed essendo gravato, il conducente dell'ultimo veicolo, della medesima presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054
c.c. a beneficio del conducente del veicolo che lo precedeva e che da lui è sta- to tamponato” (cfr. anche, Cass. civ. n. 18234/08).
Calando i suddetti principi di diritto nel caso di specie, posto che il teste, della cui genuinità e attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, riferiva che i tre veicoli coinvolti nel tamponamento a catena fossero in movimento, e che il veicolo di proprietà dell'appellante si trovasse nella posizione mediana. Pertan- to, per i danni causati da urto diretto al paraurti posteriore, -mancando qual- siasi prova liberatoria da parte dell'appellato proprietario dell' Audi A1, ultimo veicolo tamponante-, opera la presunzione di cui al primo comma dell'art.2054 cc di tal che il veicolo tamponante deve essere ritenuto responsa- bile in maniera esclusiva dei suddetti danni, da quantificarsi effettivamente in
5
€.1.925,00, come richiesto dall'appellante (da cui dovrà decurtarsi in sede ese- cutiva la somma di €.962,50 se già erogata dalla compagnia in virtù della sen- tenza di primo grado).
La somma innanzi liquidata rappresenta il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU.
17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione de- gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato me- diante l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribuzione di interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitoria, via via rivalutato.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di respon- sabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneg- giato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanzia- rio Subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di dena- ro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con de- correnza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018).
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Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritar- do nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalu- tazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità del- le somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse rica- vabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'at- tribuzione degli interessi nella misura del 2,5% annuo far data dal sinistro fino alla data della presente sentenza.
La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato te- nendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trar- re le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità, cor- rispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivalutazione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il ri- sarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una specifica richiesta di parte (Cass.
7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003
n.13666).Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pub- blicazione della sentenza fino al soddisfo.
Non può trovare accoglimento, invece, il motivo di appello con cui si censurava la sentenza nella parte in cui, il giudice di prime cure, non ricono- sceva la responsabilità esclusiva dell'appellata in ordine ai danni causati da urto
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indiretto al paraurti anteriore e alle lesioni personali;
invero, in ordine agli stes- si in capo all'odierno appellante, condivisibilmente con il giudice di primo grado, deve essere riconosciuto un concorso di colpa pari al 50%.
L'appellante, infatti, non provando in alcun modo di aver mantenuto la di- stanza di sicurezza prescritta dall'art. 149 cds e comunque di aver fatto il pos- sibile per evitare di tamponare l'auto che lo precedeva non superava la pre- sunzione di corresponsabilità, di cui all'art. 2054 cc 2 comma. In particolare, in merito alle lesioni personali, non solo l'appellante non fornito alcuna prova circa il fatto che le stesse fossero state causata dall'urto diretto e non da quello indiretto, ma tale circostanza non è neanche evincibile dalla consulenza medi- ca espletata nel giudizio di primo grado, limitandosi il consulente a dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni subite dall'appellante senza null'altro specificare.
Quanto alle spese di giudizio, ferma la statuizione in ordine alla liquida- zione delle stesse relativamente al giudizio di primo grado e alle spese di CTU, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 1/3 tra le parti le spese di lite e i restanti 2/3 si pongono a carico dell'appellata secondo il criterio della soccombenza e, si li- quidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, delle fasi espleta- te, nonché del valore della lite, alla luce del D.M. 55/2014, come modificato ed integrato dal DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di OL, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
8
e così provvede: Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Accoglie l'appello in parte qua e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido con Controparte_4
il responsabile civile, al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della complessiva somma €.1.925,00, oltre interessi al tasso Parte_2
del 2,5% annuo calcolati sulla somma di cui sopra, devalutata al mo- mento del sinistro e via via rivalutata anno per anno, ed infine oltre in- teressi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sen- tenza e fino al soddisfo;
3) Compensa per 1/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna in solido con il responsabile civile al pagamento, Controparte_4
in favore dell'appellante, della restante parte che si liquida (già ridotte nella predetta misura) in €.1.701,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, con distrazione in favore del difensore dichiaratosene antistatario.
È verbale. Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di OL PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 6.11.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di OL, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione Sono presenti: l'Avv. Michele Picardi, per parte appellante, con vittoria di spese con attribu- zione. l'Avv. Umberto Annunziata per parte appellata I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di OL, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
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S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7128/2019 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato alla Parte_1 C.F._1
VIA C.O. AUGUSTO N. 57 OTTAVIANO (NA) presso lo studio dell'
AVV. MICHELE PICARDI (c.f.: dal quale è rap- C.F._2
presento e difeso in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
E
(P.IVA. ) elettivamen- Controparte_1 P.IVA_1
te domiciliata alla VIA MASTANIELLI N. 18 SAN GIUSEPPE VESUVIA-
NO (NA) presso lo studio dell'AVV. UMBERTO ANNUNZIATA (c.f.:
) dalla quale è rappresenta e difesa in virtù di procura C.F._3
in atti.
- APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2101/2019 del Giudice di Pace di
OL
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Deve, quindi ritenersi formato il giudicato interno sul merito della controversia non avendo l' inter- Controparte_3
posto appello incidentale.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
n. 2101/2019 emessa dal Giudice di Pace di OL con la quale quest'ultimo accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni esercitata nei con- fronti della e ritenendo applicabile Controparte_4 Controparte_2
la presunzione di pari concorsualità causale nella determinazione del sinistro da parte dell'odierna appellante. L'azione di primo grado mirava a conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e delle lesioni personali subite a seguito di un
3
sinistro avvenuto in data 22.03.2016 alle ore 16:30 circa, in Ottaviano (NA) sulla S.S. 268, allorquando l'odierna appellante mentre era alla guida della pro- pria auto Renault Captur, veniva tamponata dal veicolo Audi A1 e per l'effetto veniva sospinto contro il veicolo Fiat punto che lo precedeva. A fondamento del presente gravame l'appellante deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure, e pertanto, chiedeva la riforma della sen- tenza con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Audi A1 e per l'effetto condannare gli appellati al risarcimento della somma residua oltre alle spese del secondo grado di giudizio ed il residuale
50% delle spese di primo grado ingiustamente compensate.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Controparte_4
dell'appello proposto perché inammissibile nel rito e infondato nel merito.
Rimaneva, invece, nuovamente contumace il responsabile civile, CP_2
.
[...]
Così instauratosi il contraddittorio, la causa, giungeva all'odierna udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Nel merito, infatti, merita accoglimento il primo motivo di appello non potendo condividersi la valutazione resa dal giudice di prime cure in ordine al- la dichiarazione di pari concorsualità causale nella determinazione dei danni causati dall'urto diretto dal veicolo Audi A1 di proprietà dell'appellato e do- vendo, piuttosto, affermarsi la responsabilità esclusiva del tamponatore.
Come è noto, infatti, in punto di diritto “in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applica-
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zione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova libera- toria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico re- sponsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 4021 del 19/02/2013). Ne deriva che “la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. non trova applicazione rispetto al primo ed all'ul- timo veicolo della colonna, beneficiando il primo veicolo della presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. nei confronti del veicolo che lo ha tamponato ed essendo gravato, il conducente dell'ultimo veicolo, della medesima presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054
c.c. a beneficio del conducente del veicolo che lo precedeva e che da lui è sta- to tamponato” (cfr. anche, Cass. civ. n. 18234/08).
Calando i suddetti principi di diritto nel caso di specie, posto che il teste, della cui genuinità e attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, riferiva che i tre veicoli coinvolti nel tamponamento a catena fossero in movimento, e che il veicolo di proprietà dell'appellante si trovasse nella posizione mediana. Pertan- to, per i danni causati da urto diretto al paraurti posteriore, -mancando qual- siasi prova liberatoria da parte dell'appellato proprietario dell' Audi A1, ultimo veicolo tamponante-, opera la presunzione di cui al primo comma dell'art.2054 cc di tal che il veicolo tamponante deve essere ritenuto responsa- bile in maniera esclusiva dei suddetti danni, da quantificarsi effettivamente in
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€.1.925,00, come richiesto dall'appellante (da cui dovrà decurtarsi in sede ese- cutiva la somma di €.962,50 se già erogata dalla compagnia in virtù della sen- tenza di primo grado).
La somma innanzi liquidata rappresenta il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU.
17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione de- gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato me- diante l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribuzione di interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitoria, via via rivalutato.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di respon- sabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneg- giato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanzia- rio Subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di dena- ro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con de- correnza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018).
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Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritar- do nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalu- tazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità del- le somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse rica- vabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'at- tribuzione degli interessi nella misura del 2,5% annuo far data dal sinistro fino alla data della presente sentenza.
La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato te- nendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trar- re le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità, cor- rispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivalutazione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il ri- sarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una specifica richiesta di parte (Cass.
7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003
n.13666).Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pub- blicazione della sentenza fino al soddisfo.
Non può trovare accoglimento, invece, il motivo di appello con cui si censurava la sentenza nella parte in cui, il giudice di prime cure, non ricono- sceva la responsabilità esclusiva dell'appellata in ordine ai danni causati da urto
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indiretto al paraurti anteriore e alle lesioni personali;
invero, in ordine agli stes- si in capo all'odierno appellante, condivisibilmente con il giudice di primo grado, deve essere riconosciuto un concorso di colpa pari al 50%.
L'appellante, infatti, non provando in alcun modo di aver mantenuto la di- stanza di sicurezza prescritta dall'art. 149 cds e comunque di aver fatto il pos- sibile per evitare di tamponare l'auto che lo precedeva non superava la pre- sunzione di corresponsabilità, di cui all'art. 2054 cc 2 comma. In particolare, in merito alle lesioni personali, non solo l'appellante non fornito alcuna prova circa il fatto che le stesse fossero state causata dall'urto diretto e non da quello indiretto, ma tale circostanza non è neanche evincibile dalla consulenza medi- ca espletata nel giudizio di primo grado, limitandosi il consulente a dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni subite dall'appellante senza null'altro specificare.
Quanto alle spese di giudizio, ferma la statuizione in ordine alla liquida- zione delle stesse relativamente al giudizio di primo grado e alle spese di CTU, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 1/3 tra le parti le spese di lite e i restanti 2/3 si pongono a carico dell'appellata secondo il criterio della soccombenza e, si li- quidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, delle fasi espleta- te, nonché del valore della lite, alla luce del D.M. 55/2014, come modificato ed integrato dal DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di OL, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
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e così provvede: Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Accoglie l'appello in parte qua e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido con Controparte_4
il responsabile civile, al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della complessiva somma €.1.925,00, oltre interessi al tasso Parte_2
del 2,5% annuo calcolati sulla somma di cui sopra, devalutata al mo- mento del sinistro e via via rivalutata anno per anno, ed infine oltre in- teressi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sen- tenza e fino al soddisfo;
3) Compensa per 1/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna in solido con il responsabile civile al pagamento, Controparte_4
in favore dell'appellante, della restante parte che si liquida (già ridotte nella predetta misura) in €.1.701,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, con distrazione in favore del difensore dichiaratosene antistatario.
È verbale. Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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