CASS
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/09/2025, n. 30236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30236 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA nel procedimento a carico di: NO AN nato a [...] il [...] LA NN nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AB UT, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30236 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 17/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Matera in composizione monocratica che, in data 05/03/2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR ZI e LA Anna per essere il reato di cui all'art. 646 cod. pen. estinto per intervenuta remissione tacita di querela. A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 142, comma 3, lett. d -bis disp. att. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in debito conto che, all'udienza del 21/10/2024, era stata ammessa la costituzione di parte civile, ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di remissione tacita della querela, secondo la quale, anche a seguito dell'introduzione della lett. d -bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Larocca, Rv. 285321 - 01). 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sul rilievo che la volontà di tacita remissione della querela, nel caso specifico, doveva ritenersi ragionevolmente desumibile dalla verifica, svolta in sede preliminare, della regolare citazione effettuata a mani della persona interessata GU RA AR EL e dall'assenza in aula del difensore di parte civile, come risulta dalla lettura del verbale dell'udienza del 5/3/2025, ragioni ritenute sufficienti a suffragare la motivazione del giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. L'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto la lettera d- bis) al comma 3 dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. Come è noto, si tratta di disposizione che "codifica" l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere 2 nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 - 01), fermo restando, però, che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 - 01). Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, pertanto, il nuovo art. 142, comma 3, lettera d -bis), disp. att. cod. proc. pen. non esime il giudice dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Larocca, Rv. 285321 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile). 2. Nel caso di specie, dal verbale dell'udienza del 21/10/2024 emerge che, in tale occasione, veniva ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa GU RA AR EL: detta costituzione, ritualmente intervenuta, rappresenta, all'evidenza, un elemento idoneo a far sorgere il dubbio circa la volontà del querelante di rimettere la querela (cfr., Sez. 5, n. 43636/2023, cit.), sicché essa imponeva la verifica di tale volontà. La motivazione contestuale della sentenza impugnata, invece, non dà conto di siffatta verifica, limitandosi a constatare la mera assenza della persona offesa, nonostante la rituale citazione con l'avvertimento che la mancata partecipazione all'udienza avrebbe potuto essere intesa quale remissione tacita della querela, senza alcuna valutazione della già intervenuta costituzione di parte civile. 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera, in diversa composizione.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera in diversa composizione. Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 L'estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AB UT, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30236 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 17/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Matera in composizione monocratica che, in data 05/03/2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR ZI e LA Anna per essere il reato di cui all'art. 646 cod. pen. estinto per intervenuta remissione tacita di querela. A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 142, comma 3, lett. d -bis disp. att. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in debito conto che, all'udienza del 21/10/2024, era stata ammessa la costituzione di parte civile, ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di remissione tacita della querela, secondo la quale, anche a seguito dell'introduzione della lett. d -bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Larocca, Rv. 285321 - 01). 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sul rilievo che la volontà di tacita remissione della querela, nel caso specifico, doveva ritenersi ragionevolmente desumibile dalla verifica, svolta in sede preliminare, della regolare citazione effettuata a mani della persona interessata GU RA AR EL e dall'assenza in aula del difensore di parte civile, come risulta dalla lettura del verbale dell'udienza del 5/3/2025, ragioni ritenute sufficienti a suffragare la motivazione del giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. L'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto la lettera d- bis) al comma 3 dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. Come è noto, si tratta di disposizione che "codifica" l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere 2 nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 - 01), fermo restando, però, che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 - 01). Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, pertanto, il nuovo art. 142, comma 3, lettera d -bis), disp. att. cod. proc. pen. non esime il giudice dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Larocca, Rv. 285321 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile). 2. Nel caso di specie, dal verbale dell'udienza del 21/10/2024 emerge che, in tale occasione, veniva ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa GU RA AR EL: detta costituzione, ritualmente intervenuta, rappresenta, all'evidenza, un elemento idoneo a far sorgere il dubbio circa la volontà del querelante di rimettere la querela (cfr., Sez. 5, n. 43636/2023, cit.), sicché essa imponeva la verifica di tale volontà. La motivazione contestuale della sentenza impugnata, invece, non dà conto di siffatta verifica, limitandosi a constatare la mera assenza della persona offesa, nonostante la rituale citazione con l'avvertimento che la mancata partecipazione all'udienza avrebbe potuto essere intesa quale remissione tacita della querela, senza alcuna valutazione della già intervenuta costituzione di parte civile. 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera, in diversa composizione.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera in diversa composizione. Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 L'estensore Il Presidente