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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 994 /2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Agostino Fortunato, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come da atto introduttivo;
nessuno è presente per parti appellate;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 14/05/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 994/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma
1 c.p.c.);
TRA
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Parte_1 C.F._1
Fortunato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Praia a Mare (CS) alla Via P. Mancini n. 1, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto introduttivo del giudizio n. 118/2022 R.G. Giudice di Pace di Scalea
APPELLANTE
E
, (c.f. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fava Gianluca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 96, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
NONCHÈ
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza odierna, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente depositato in data 29.08.2023 e ritualmente notificato a mezzo pec all' e alla in data 29.08.2023, il signor Controparte_1 Controparte_2 proponeva appello, al fine di ottenerne la riforma parziale, avverso la sentenza n. Parte_1
85/2023, emessa dal Giudice di Pace di Scalea in data 07.03.2023, depositata in cancelleria in data
09.03.2023, non notificata, con la quale il predetto Giudice, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 118/2022 R.G., accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava l'opposta cartella esattoriale n. 03420200023717848001, compensando, al contempo, le spese di lite tra le parti.
L'appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui venivano compensate le spese e competenze del giudizio di primo grado, nonché condannarsi gli appellati, in solido, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio nella misura ritenuta congrua sulla base delle tariffe di cui al D.M. 147/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.12.2023, si costituiva in giudizio
, la quale domandava confermarsi la sentenza nel capo impugnato Controparte_3
in cui si compensano le spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata la contumacia della , Controparte_2
ritualmente citata e non costituitasi, le parti, con note scritte autorizzate dal Giudice, in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024, discutevano la causa e il Giudice rinviava all'udienza del 14.05.2025 per la precisazione delle conclusioni,
Venendo ai motivi di gravame, parte appellante ha affidato la proposta impugnazione a un unico motivo di censura relativo al capo inerente alla compensazione delle spese giudiziali.
In particolare, il sig. ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l'erroneità Parte_1
della motivazione nella parte in cui vengono compensate le spese e competenze del giudizio.
L'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure, pur avendo integralmente accolto la domanda di parte appellante, annullando la cartella impugnata per assenza di documentazione circa la fondatezza della pretesa, tuttavia, ha inteso compensare le spese e competenze del giudizio con motivazione generica, limitandosi a giustificare siffatta compensazione con la clausola di stile
“nondimeno la natura della causa e le argomentazioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.”.
L'appellante, in realtà, ha sostenuto che il giudice di primo grado ha integralmente accolto la domanda e che, nel caso di specie, non vi erano contrasti giurisprudenziali o ipotesi riconducibili all'art. 92
c.p.c., quali la soccombenza reciproca, tali da dover disporre la compensazione. Né la questione trattata presentava particolarità tale da giustificare quanto statuito in ordine alle spese. Ha, infine, sostenuto che parte ricorrente in primo grado, seppur vittoriosa, avrebbe subito un pregiudizio, non avendo il giudice di pace disposto la ripetizione del contributo unificato.
Tanto chiarito in ordine all'esposto motivo di gravame, l'appello è suscettibile di accoglimento, siccome fondato, per le ragioni di seguito esposte. In verità, il Giudice di Pace ha motivato l'accoglimento del proposto ricorso, annullando la cartella di pagamento, sull'assunto per il quale l'assenza di documentazione circa la fondatezza della pretesa non aveva consentito di raccogliere eventuali elementi contrastanti con le attuali emergenze processuali, quindi di poter stabilire con certezza l'avvenuta notifica del provvedimento sanzionatorio dell'Ente opponente trasgressore e, pertanto, la legittimità della pretesa sanzione.
Ebbene, a norma di quanto dispone l'art. 91 c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Dunque, la disposizione in esame trova il suo fondamento nel principio di soccombenza, in virtù del quale «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione». Tuttavia, la condanna alle spese non costituisce una sanzione per la parte soccombente ma rappresenta, piuttosto, la logica conseguenza della soccombenza stessa.
Il rigore di detta norma trova, tuttavia, un temperamento, nella successiva disposizione normativa e, in particolare, in quanto sancito al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. a tenor del quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Il Giudice di prime cure, nell'appellata sentenza, ha ricondotto il caso in esame nell'ambito di applicabilità tipizzato da detta ultima norma.
Tuttavia, scandagliando l'iter motivazionale e le ragioni logico giuridiche poste a fondamento della sentenza di primo grado, risulta che ciò che avrebbe indotto il giudicante ad accogliere il proposto ricorso andrebbe ravvisato nella mancata prova dell'avvenuta notifica al ricorrente, da parte dell'ente impositore, del verbale di contestazione quale atto prodromico alla cartella impugnata. Sicché, non si ravvisano questioni o argomentazioni tali da cui desumere una base motivazionale rilevante per poter giustificare la compensazione sotto il profilo delle spese di lite.
Infatti, per com'è noto, la compensazione delle spese di lite può essere disposta esclusivamente nei casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che “il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi di compensazione "per giusti motivi". In difetto di tale motivazione verrebbe violato l'art 24 Cost. qualora il valore della causa fosse di modesta entità o comunque in concreto di gran lunga inferiore rispetto alle spese processuali. Né il potere equitativo attribuito al giudice dal secondo comma dell'art. 92 può comportare un giudizio di assoluto carattere extragiuridico, dovendo le ragioni del provvedimento di compensazione trovare un limite nei principi
e nelle norme fondamentali dell'ordinamento, come quelli posti a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e delle altre situazioni giuridiche soggettive. (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n.
5783 del 15/03/2006).
Con riferimento, dunque, alla sentenza oggetto di gravame, non risulta che l'iter motivazionale posto a fondamento dell'intera pronuncia possa ritenersi tale da giustificare la compensazione delle spese processuali.
Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
(applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020; corte di
Cassazione, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11861).
Ebbene, dalla gravata sentenza si rileva l'insussistenza di una ragione giustificatrice della compensazione delle spese, avendo il Giudice di Pace richiamato genericamente la dicitura sopracitata, quando, in verità, la controversia non presenta alcuna natura peculiare, riguardando la materia delle opposizioni a cartelle esattoriali (peraltro, solitamente seriali); non rilevandosi nel caso di specie alcuna particolarità tale da giustificare, comunque, la compensazione, né si ravvisano rilevanti argomentazioni o contrasti giurisprudenziali che il Giudice di Pace ha affrontato.
Il deficit motivazionale al riguardo è stato, infatti, riscontrato in ipotesi di richiamo a circostanze espresse con una formula generica, tra cui proprio "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018) nonché la "peculiarità della materia del contendere" (Cass. n. 11217/2016).
Alla luce di tanto, dunque, dal vaglio del percorso motivazionale seguito nella sentenza appellata, più che per la compensazione, bisognava provvedere all'applicazione del più generale principio di soccombenza, in considerazione anche dei principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di
Cassazione a tal riguardo. Va rilevato, infine, che la sentenza di primo grado ha accolto la domanda, annullando l'opposta cartella esattoriale, senza rilevare alcun difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
, che avrebbe determinato il rigetto della domanda nei confronti della medesima, pure
[...]
convenuta in giudizio.
La predetta sentenza è stata impugnata solo con riguardo al capo relativo alla disposta compensazione delle spese di lite, con conseguente passaggio in giudicato nella restante parte.
Peraltro, va evidenziato che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 – 01). Se pertanto l'opposizione sia proposta contro entrambi, essi sono titolari d'una legittimazione processuale concorrente (ex multis, Cass. Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 8186 del 29/03/2017, Rv. 643636 – 01). Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata anche da un recente arresto della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 7514 del 08/03/2022), “lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016, n. 2016, e, in precedenza, 7 agosto 2003, n. 11926; 18 giugno 2002, n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; 29 gennaio 2014, n. 1985). Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario (così
Cass. 21 maggio 2013, n. 12385)”.
In ragione, dunque, delle esposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza di prime cure riformata con riferimento al capo relativo alla statuizione sulle spese di lite nel senso che segue.
Il sig. ha diritto alla rifusione delle spese processuali afferenti ad entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, la cui liquidazione va operata secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis, tenendo conto del valore della controversia, pari ad euro 2.629,29. Nel caso in esame, gli onorari per entrambi i gradi di giudizio devono essere liquidati nella misura minima, avendo la controversia ad oggetto una fattispecie tipicamente seriale, che non presenta alcuna difficoltà né teorica né pratica (cfr. sul punto Cass. n. 1972/2014), e, comunque, in ragione della particolare semplicità della fattispecie.
Va precisato che “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo
2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 994/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata ai sensi di cui in motivazione, per il capo relativo alla statuizione sulle spese di lite;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., e la , in Controparte_1 Controparte_2
persona del Prefetto p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1
processuali, che determina, per il primo grado di giudizio, in euro 125,00 per esborsi ed euro 633,00 per compensi di avvocato;
per l'appello, in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per compensi avvocato;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sugli onorari come per legge.
Paola, lì 14.5.25
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero