Art. 3. 1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 3 aprile 1989, n. 148
Articolo 2
- Legge 3 aprile 1989, n. 148
Articolo 3 della Legge 3 aprile 1989, n. 148
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28 aprile 1989
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