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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2888/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250019830052000 TASSA AUTOM. 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in proprio, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420250019830052000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata il 14.05.2025 per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno d'imposta 2019. Il ricorrente ritiene illegittima la cartella di pagamento per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica da parte dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ritiene di dover respingere il ricorso.
Si ritiene altresì di rigettare le istanze di inammissibilità del ricorso avanzate da Regione Lombardia e di decidere sul merito.
Precedentemente alla cartella esattoriale notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, al ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento:
- ACC19-6968039299287 notificato in data 03.12.2022 con raccomandata n. 39000027260-5 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, per assenza del destinatario, il citato avviso è stata depositata presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della Legge 890/82, con relativo avviso;
pertanto, la notifica risulta regolarmente perfezionata per compiuta giacenza. Il citato avviso è stato notificato all'indirizzo Indirizzo_1 , come da estratto EL che parte resistente allega.
Il citato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta
2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Dunque, non è intervenuta la prescrizione dei crediti vantati da Regione Lombardia.
La natura della controversia ed il modesto importo inducono alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2888/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250019830052000 TASSA AUTOM. 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in proprio, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420250019830052000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata il 14.05.2025 per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno d'imposta 2019. Il ricorrente ritiene illegittima la cartella di pagamento per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica da parte dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ritiene di dover respingere il ricorso.
Si ritiene altresì di rigettare le istanze di inammissibilità del ricorso avanzate da Regione Lombardia e di decidere sul merito.
Precedentemente alla cartella esattoriale notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, al ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento:
- ACC19-6968039299287 notificato in data 03.12.2022 con raccomandata n. 39000027260-5 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, per assenza del destinatario, il citato avviso è stata depositata presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della Legge 890/82, con relativo avviso;
pertanto, la notifica risulta regolarmente perfezionata per compiuta giacenza. Il citato avviso è stato notificato all'indirizzo Indirizzo_1 , come da estratto EL che parte resistente allega.
Il citato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta
2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Dunque, non è intervenuta la prescrizione dei crediti vantati da Regione Lombardia.
La natura della controversia ed il modesto importo inducono alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.