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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. ES ES RI LM Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4188/21 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
30.4.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Amatucci (C.F.: CodiceFiscale_1
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carbone (C.F. ) C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La erogava al , mediante Dica prot. n. PSA Parte_2 Parte_1
201200195816 del 4.9.2012, un contributo di euro 298.552,29 per la costruzione di una monorotaia ad uso agricolo in località Marittima.
1 Il ottenuto il finanziamento, disponeva non solo la realizzazione della monorotaia Pt_1
ad uso agricolo, ma anche la creazione, sulla base delle segnalazioni tecniche del direttore dei lavori e del progettista, di opere asseritamente pertinenti all'opera finanziata e di sotto- servizi di supporto, approvando le relative modifiche al progetto iniziale.
Successivamente, però, l'Autorità di Gestione del PSR (Piano Sviluppo Rurale), esaminati gli atti di gara inviati dal Comune di Laurana Cilento nonché l'opera realizzata, emetteva la nota 0317938 dell'8.05.2015, con cui si comunicava al Comune l'avvio della procedura di revoca parziale del succitato contributo: la succitata Autorità evidenziava, infatti, che dall'analisi degli atti della gara indetta, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, erano state rilevate alcune criticità del bando di gara;
in particolare, i sub criteri
2.1 e 2.2 del bando apparivano, singolarmente considerati, non pertinenti all'oggetto dell'appalto, in violazione dell'art. 83 d.lgs. n. 163/2006.
La , con successiva nota prot. n. 1929 del 25.05.2017, nel respingere le Controparte_1
controdeduzioni del applicava a quest'ultimo la sanzione di € 70.414,50, pari al Pt_1
25% del contributo erogato, disponendone il recupero: l'ente regionale evidenziava che anche la Corte dei Conti, con informativa del 17.01.2017, aveva rilevato che il Comune di
, nell'attribuire un punteggio ai diversi criteri di scelta dell'impresa Parte_1
appaltatrice, aveva dato eccessiva rilevanza ai lavori aggiuntivi, prevedendo per essi l'attribuzione di un punteggio - ai fini dell'aggiudicazione - avente un'incidenza del 75% sul punteggio totale.
…
Avverso il provvedimento regionale il ha proposto Parte_1
impugnazione dinanzi al Tribunale di Napoli
Con sentenza n° 2422/2021, pubblicata in data 15.3.2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda.
In particolare, il primo giudice ha premesso che il provvedimento regionale non consisteva in una ordinanza-ingiunzione, disciplinata dalla L. 689/81, bensì costituiva “una rettifica delle spese da applicare al finanziamento riconosciuto, a causa di un'accertata dedotta irregolarità del beneficiario”.
Ha quindi evidenziato che il non aveva prodotto il bando di gara, Controparte_2
né aveva versato in atti il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera finanziata, né tanto
2 meno era stata prodotta la relazione tecnica o la relazione del direttore dei lavori attestante lo stato dei luoghi e soprattutto la necessità, ai fini dell'utilizzo della monorotaia da realizzare, dei lavori aggiuntivi di pavimentazione della strada a servizio dell'opera e di realizzazione dei sottoservizi – acquedotto e fognature – indicati come pertinenti e funzionali alla monorotaia, essendosi invece limitato a produrre una relazione tecnica di parte, a firma del responsabile dell'ufficio tecnico del Pt_1
Per cui, stante la mancanza di prove attestanti la necessità, per la piena funzionalità dell'opera finanziata, dei lavori aggiuntivi, non poteva che ritenersi legittima la sanzione comminata al Comune beneficiario del finanziamento, non essendo stato nemmeno fornito alcun elemento per poter ritenere eccessiva la sanzione comminata e più corretta quella, inferiore, del 10% del contributo, inizialmente proposta.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , deducendo tre Parte_1
motivi di gravame e chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
30.4.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Con i primi due motivi, che possono essere esaminati e letti congiuntamente, l'appellante sostiene che, proprio perché - come affermato dal primo giudice – il provvedimento emesso dalla non era una ordinanza- ingiunzione opposta ex lege n° 689/1981 bensì era CP_1
“una rettifica delle spese da applicare al finanziamento riconosciuto”, l'azione proposta da esso appellante era quindi da considerarsi come un'azione di “accertamento negativo” e
3 che, pertanto, gravasse sulla l'onere di provare la fondatezza dei fatti contestati ad CP_1
esso appellante.
I motivi sono infondati.
Preliminarmente appare indispensabile procedere ad una corretta qualificazione giuridica dell'impugnato provvedimento della , con cui è stata disposta Controparte_1
l'applicazione, nei confronti del , della “sanzione” di € Parte_1
70.414,50, pari al 25% del contributo concesso.
L'appellante non contesta che, come sostenuto dal primo giudice, nonostante l'uso improprio del termine sanzione il provvedimento regionale non irroga una sanzione amministrativa.
In effetti il primo giudice ha qualificato l'atto come “una rettifica delle spese da applicare al finanziamento riconosciuto”.
Tale qualificazione va tuttavia meglio precisata.
Il provvedimento emesso dalla , più che una mera rettifica delle spese da applicare CP_1
al finanziamento riconosciuto, integra infatti una revoca parziale del contributo riconosciuto
(quantificata, per l'appunto, nella misura del 25% del contributo originariamente concesso),
a seguito di un constatato inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi assunti con l'erogazione del contributo: invero il provvedimento impugnato è stato emesso dall'Autorità di Gestione del PSR, e successivamente confermato dalla , Controparte_1
nell'esercizio di un potere di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ad un altro soggetto pubblico per la realizzazione di un'opera; ed ha come propria causale la constatazione che le somme erogate al Comune beneficiario erano state parzialmente destinate ad un utilizzo diverso, con conseguente inadempimento da parte dell'ente comunale dell'obbligo, assunto con l'erogazione del contributo, di destinare quest'ultimo esclusivamente agli scopi previsti.
Non a caso proprio ad una revoca parziale fa riferimento il “Considerato” del provvedimento regionale impugnato (anche se poi nel dispositivo si parla di applicazione di sanzione).
Orbene, mentre nel caso di ordinanza-ingiunzione è effettivamente l'autorità amministrativa che irroga la sanzione a dover dare prova della sussistenza degli estremi dell'illecito amministrativo contestato (ma, si ribadisce, l'affermazione del primo giudice che nel caso di specie non si tratta di ordinanza-ingiunzione non è stata oggetto di impugnazione da parte
4 dell'appellante, il quale d'altronde, se veramente di ordinanza-ingiunzione si fosse trattato, avrebbe impugnato tardivamente), nel caso invece di revoca di benefici e contributi è il soggetto finanziato che è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo (cfr. Cass., sez. 1, n°
26507 del 27/11/2013).
Il principio è stato di recente ribadito da Cass., sez. 1, n° 20300 del 20.07.2025 (non massimata), la quale ha evidenziato che la fattispecie della revoca di contributi e finanziamenti da parte dell'ente pubblico erogante deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza che il creditore (id est l'ente pubblico erogante il beneficio) deve solo dare prova della concessione del contributo/finanziamento
(concessione nel nostro caso non contestata) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore-beneficiario, mentre spetterà a quest'ultimo la prova liberatoria avente ad oggetto l'insussistenza degli inadempimenti ascrittigli.
Del tutto impropriamente l'appellante ha richiamato il principio di ripartizione dell'onere della prova previsto nel caso di azione di domanda di accertamento negativo del credito (dove, effettivamente, una vola che il debitore ha proposto tale azione, è il creditore convenuto a dover dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto): nel caso che qui ci occupa non
è in contestazione un credito della nei confronti del bensì è in CP_1 Pt_1
contestazione il rispetto da parte del beneficiario degli obblighi connessi all'erogazione del contributo pubblico.
In definitiva, del tutto correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda, ritenendo che, non avendo il prodotto il bando di gara, il progetto definitivo ed Controparte_2
esecutivo dell'opera finanziata e le relazioni tecniche da parte del direttore dei lavori, non era stata fornita la prova della necessità, per la piena funzionalità dell'opera finanziata, dei lavori aggiuntivi realizzati.
Quelli non prodotti era d'altronde documenti che si trovavano pienamente nella disponibilità del il quale era quindi onerato di versarli in atti anche alla luce del principio della Pt_1
vicinanza della prova, a mente del quale la parte nella cui disponibilità sono gli elementi probatori occorrenti alla dimostrazione di un fatto dovrebbe, per ciò stesso, farsi carico di produrli in giudizio.
5 …
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che i documenti richiesti dal primo giudice non sono indispensabili, atteso che le questioni demandate dall'autorità giudiziaria sono di natura prettamente tecnica, per cui si rende necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, il quale può anche acquisire i documenti che ritiene necessari, fermo restando che vi è comunque agli atti la relazione del responsabile dell'ufficio tecnico del che riporta Pt_1
anche i punti salienti del bando contestato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ai fini del decidere non ci si può certo accontentare di meri stralci del bando di gara, peraltro riportati in un atto di parte, quale relazione del tecnico comunale.
Ciò premesso, va poi osservato che la vicenda avrebbe probabilmente effettivamente necessitato della nomina di un consulente tecnico d'ufficio, ma solo all'esito della produzione, da parte del , di tutti i documenti necessari al fine Parte_1
del decidere (bando di gara, progetto definitivo ed esecutivo dell'opera finanziata, le relazioni tecniche del direttore dei lavori), mancando altrimenti del tutto il materiale sulla base del quale il consulente avrebbe dovuto esprimere le sue valutazioni.
La pretesa di far acquisire tale documentazione dallo stesso consulente è contraria ai principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, avendo di recente le Sezioni Unite dalla
Suprema Corte (Sezioni Unite n° 3086/22 e da Sezioni Unite n° 6500/22) ribadito che:
- "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio";
- "in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni
6 che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, a favore della appellata, degli CP_1
onorari indicati in dispositivo, liquidati attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma in contestazione, pari ad euro 70.414,50).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal contro la sentenza n° Parte_1
2422/2021, pubblicata in data 15.3.2021 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di spese Controparte_1
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
7 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES ES RI LM FU DA
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. ES ES RI LM Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4188/21 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
30.4.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Amatucci (C.F.: CodiceFiscale_1
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carbone (C.F. ) C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La erogava al , mediante Dica prot. n. PSA Parte_2 Parte_1
201200195816 del 4.9.2012, un contributo di euro 298.552,29 per la costruzione di una monorotaia ad uso agricolo in località Marittima.
1 Il ottenuto il finanziamento, disponeva non solo la realizzazione della monorotaia Pt_1
ad uso agricolo, ma anche la creazione, sulla base delle segnalazioni tecniche del direttore dei lavori e del progettista, di opere asseritamente pertinenti all'opera finanziata e di sotto- servizi di supporto, approvando le relative modifiche al progetto iniziale.
Successivamente, però, l'Autorità di Gestione del PSR (Piano Sviluppo Rurale), esaminati gli atti di gara inviati dal Comune di Laurana Cilento nonché l'opera realizzata, emetteva la nota 0317938 dell'8.05.2015, con cui si comunicava al Comune l'avvio della procedura di revoca parziale del succitato contributo: la succitata Autorità evidenziava, infatti, che dall'analisi degli atti della gara indetta, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, erano state rilevate alcune criticità del bando di gara;
in particolare, i sub criteri
2.1 e 2.2 del bando apparivano, singolarmente considerati, non pertinenti all'oggetto dell'appalto, in violazione dell'art. 83 d.lgs. n. 163/2006.
La , con successiva nota prot. n. 1929 del 25.05.2017, nel respingere le Controparte_1
controdeduzioni del applicava a quest'ultimo la sanzione di € 70.414,50, pari al Pt_1
25% del contributo erogato, disponendone il recupero: l'ente regionale evidenziava che anche la Corte dei Conti, con informativa del 17.01.2017, aveva rilevato che il Comune di
, nell'attribuire un punteggio ai diversi criteri di scelta dell'impresa Parte_1
appaltatrice, aveva dato eccessiva rilevanza ai lavori aggiuntivi, prevedendo per essi l'attribuzione di un punteggio - ai fini dell'aggiudicazione - avente un'incidenza del 75% sul punteggio totale.
…
Avverso il provvedimento regionale il ha proposto Parte_1
impugnazione dinanzi al Tribunale di Napoli
Con sentenza n° 2422/2021, pubblicata in data 15.3.2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda.
In particolare, il primo giudice ha premesso che il provvedimento regionale non consisteva in una ordinanza-ingiunzione, disciplinata dalla L. 689/81, bensì costituiva “una rettifica delle spese da applicare al finanziamento riconosciuto, a causa di un'accertata dedotta irregolarità del beneficiario”.
Ha quindi evidenziato che il non aveva prodotto il bando di gara, Controparte_2
né aveva versato in atti il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera finanziata, né tanto
2 meno era stata prodotta la relazione tecnica o la relazione del direttore dei lavori attestante lo stato dei luoghi e soprattutto la necessità, ai fini dell'utilizzo della monorotaia da realizzare, dei lavori aggiuntivi di pavimentazione della strada a servizio dell'opera e di realizzazione dei sottoservizi – acquedotto e fognature – indicati come pertinenti e funzionali alla monorotaia, essendosi invece limitato a produrre una relazione tecnica di parte, a firma del responsabile dell'ufficio tecnico del Pt_1
Per cui, stante la mancanza di prove attestanti la necessità, per la piena funzionalità dell'opera finanziata, dei lavori aggiuntivi, non poteva che ritenersi legittima la sanzione comminata al Comune beneficiario del finanziamento, non essendo stato nemmeno fornito alcun elemento per poter ritenere eccessiva la sanzione comminata e più corretta quella, inferiore, del 10% del contributo, inizialmente proposta.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , deducendo tre Parte_1
motivi di gravame e chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
30.4.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Con i primi due motivi, che possono essere esaminati e letti congiuntamente, l'appellante sostiene che, proprio perché - come affermato dal primo giudice – il provvedimento emesso dalla non era una ordinanza- ingiunzione opposta ex lege n° 689/1981 bensì era CP_1
“una rettifica delle spese da applicare al finanziamento riconosciuto”, l'azione proposta da esso appellante era quindi da considerarsi come un'azione di “accertamento negativo” e
3 che, pertanto, gravasse sulla l'onere di provare la fondatezza dei fatti contestati ad CP_1
esso appellante.
I motivi sono infondati.
Preliminarmente appare indispensabile procedere ad una corretta qualificazione giuridica dell'impugnato provvedimento della , con cui è stata disposta Controparte_1
l'applicazione, nei confronti del , della “sanzione” di € Parte_1
70.414,50, pari al 25% del contributo concesso.
L'appellante non contesta che, come sostenuto dal primo giudice, nonostante l'uso improprio del termine sanzione il provvedimento regionale non irroga una sanzione amministrativa.
In effetti il primo giudice ha qualificato l'atto come “una rettifica delle spese da applicare al finanziamento riconosciuto”.
Tale qualificazione va tuttavia meglio precisata.
Il provvedimento emesso dalla , più che una mera rettifica delle spese da applicare CP_1
al finanziamento riconosciuto, integra infatti una revoca parziale del contributo riconosciuto
(quantificata, per l'appunto, nella misura del 25% del contributo originariamente concesso),
a seguito di un constatato inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi assunti con l'erogazione del contributo: invero il provvedimento impugnato è stato emesso dall'Autorità di Gestione del PSR, e successivamente confermato dalla , Controparte_1
nell'esercizio di un potere di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ad un altro soggetto pubblico per la realizzazione di un'opera; ed ha come propria causale la constatazione che le somme erogate al Comune beneficiario erano state parzialmente destinate ad un utilizzo diverso, con conseguente inadempimento da parte dell'ente comunale dell'obbligo, assunto con l'erogazione del contributo, di destinare quest'ultimo esclusivamente agli scopi previsti.
Non a caso proprio ad una revoca parziale fa riferimento il “Considerato” del provvedimento regionale impugnato (anche se poi nel dispositivo si parla di applicazione di sanzione).
Orbene, mentre nel caso di ordinanza-ingiunzione è effettivamente l'autorità amministrativa che irroga la sanzione a dover dare prova della sussistenza degli estremi dell'illecito amministrativo contestato (ma, si ribadisce, l'affermazione del primo giudice che nel caso di specie non si tratta di ordinanza-ingiunzione non è stata oggetto di impugnazione da parte
4 dell'appellante, il quale d'altronde, se veramente di ordinanza-ingiunzione si fosse trattato, avrebbe impugnato tardivamente), nel caso invece di revoca di benefici e contributi è il soggetto finanziato che è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo (cfr. Cass., sez. 1, n°
26507 del 27/11/2013).
Il principio è stato di recente ribadito da Cass., sez. 1, n° 20300 del 20.07.2025 (non massimata), la quale ha evidenziato che la fattispecie della revoca di contributi e finanziamenti da parte dell'ente pubblico erogante deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza che il creditore (id est l'ente pubblico erogante il beneficio) deve solo dare prova della concessione del contributo/finanziamento
(concessione nel nostro caso non contestata) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore-beneficiario, mentre spetterà a quest'ultimo la prova liberatoria avente ad oggetto l'insussistenza degli inadempimenti ascrittigli.
Del tutto impropriamente l'appellante ha richiamato il principio di ripartizione dell'onere della prova previsto nel caso di azione di domanda di accertamento negativo del credito (dove, effettivamente, una vola che il debitore ha proposto tale azione, è il creditore convenuto a dover dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto): nel caso che qui ci occupa non
è in contestazione un credito della nei confronti del bensì è in CP_1 Pt_1
contestazione il rispetto da parte del beneficiario degli obblighi connessi all'erogazione del contributo pubblico.
In definitiva, del tutto correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda, ritenendo che, non avendo il prodotto il bando di gara, il progetto definitivo ed Controparte_2
esecutivo dell'opera finanziata e le relazioni tecniche da parte del direttore dei lavori, non era stata fornita la prova della necessità, per la piena funzionalità dell'opera finanziata, dei lavori aggiuntivi realizzati.
Quelli non prodotti era d'altronde documenti che si trovavano pienamente nella disponibilità del il quale era quindi onerato di versarli in atti anche alla luce del principio della Pt_1
vicinanza della prova, a mente del quale la parte nella cui disponibilità sono gli elementi probatori occorrenti alla dimostrazione di un fatto dovrebbe, per ciò stesso, farsi carico di produrli in giudizio.
5 …
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che i documenti richiesti dal primo giudice non sono indispensabili, atteso che le questioni demandate dall'autorità giudiziaria sono di natura prettamente tecnica, per cui si rende necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, il quale può anche acquisire i documenti che ritiene necessari, fermo restando che vi è comunque agli atti la relazione del responsabile dell'ufficio tecnico del che riporta Pt_1
anche i punti salienti del bando contestato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ai fini del decidere non ci si può certo accontentare di meri stralci del bando di gara, peraltro riportati in un atto di parte, quale relazione del tecnico comunale.
Ciò premesso, va poi osservato che la vicenda avrebbe probabilmente effettivamente necessitato della nomina di un consulente tecnico d'ufficio, ma solo all'esito della produzione, da parte del , di tutti i documenti necessari al fine Parte_1
del decidere (bando di gara, progetto definitivo ed esecutivo dell'opera finanziata, le relazioni tecniche del direttore dei lavori), mancando altrimenti del tutto il materiale sulla base del quale il consulente avrebbe dovuto esprimere le sue valutazioni.
La pretesa di far acquisire tale documentazione dallo stesso consulente è contraria ai principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, avendo di recente le Sezioni Unite dalla
Suprema Corte (Sezioni Unite n° 3086/22 e da Sezioni Unite n° 6500/22) ribadito che:
- "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio";
- "in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni
6 che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, a favore della appellata, degli CP_1
onorari indicati in dispositivo, liquidati attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma in contestazione, pari ad euro 70.414,50).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal contro la sentenza n° Parte_1
2422/2021, pubblicata in data 15.3.2021 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di spese Controparte_1
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
7 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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