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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1645/2021, pubblicata il 28.7.2021, iscritto al n. 320/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Raia (c.f. Parte_2
), CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
, (c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Controparte_1 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f. C.F._2
) e Adele De Paula (c.f. ,
[...] CodiceFiscale_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 24.1.2022, la quale cessionaria del credito della Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 1645/2021, pubblicata il 28.7.2021, Parte_3
con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 649/2019 emesso in suo favore e condannata l' al pagamento dell'importo di 65,44 € oltre interessi Controparte_2
commerciali, compensando le spese di lite. Il Tribunale aveva infatti affermato che le fatture n. 372 BMED del 31.1.2015 e 829 BMED del 28.2.2015 erano state pagate quasi per intero, residuando un credito per la ingiungente di soli complessivi 65,44 €; che la domanda di pagamento del credito portato dalla fattura 10/E del 2016, per 67.917,97 € per prestazioni di emodialisi, non era fondata, mancando il contratto scritto relativo alla annualità in questione per la specifica branca, non essendo sufficiente a far sorgere il credito il solo accreditamento per l'esecuzione delle prestazioni di dialisi, né la sentenza con la quale il TAR
Cont aveva imposto alla di dare risposta alle richieste, inevase, di stipula del contratto;
che parimenti doveva affermarsi in relazione al credito portato dalla fattura 99/E del 2016, per l'importo di
917.327,15 € per prestazioni di medicina nucleare, essendo stato prodotto solo il contratto relativo all'anno 2014.
Con il primo motivo di appello, il censurava la sentenza nella parte in cui non Parte_4 aveva riconosciuto il credito per prestazioni di dialisi, argomentando sul possesso dell'accreditamento Cont istituzionale, sulla sentenza del TAR n. 4184/2019 che aveva imposto all' di rispondere alle richieste di stipula del contratto e affermando che la mancata conclusione del contratto era imputabile alla sola appellata e non poteva escludere la liquidità del credito azionato in giudizio, anche considerato il legittimo affidamento da essa riposto.
Col secondo e terzo motivo censurava il rigetto della domanda in relazione alle prestazioni svolte di medicina nucleare svolte nel 2016, evidenziando aver sottoscritto apposito contratto in data
Cont 31.5.2016 e che l' aveva eccepito solo il superamento del tetto di spesa di branca senza però darne prova, e sul punto il Tribunale non aveva motivato.
Col quarto motivo censurava l'omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento, che veniva riproposta.
Concludeva quindi, fermo l'importo di 65,44 € di cui alla condanna in primo grado, per la condanna dell'appellata al pagamento dell'ulteriore importo totale di 985.238,68 € oltre interessi moratori, in subordine a titolo di indebito arricchimento, e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore, in quanto antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità dell'appello per mancanza di CP_2
specificità e comunque la sua infondatezza nel merito e instando per il riconoscimento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Alla udienza collegiale del 21.5.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo censurata la pronuncia del Tribunale in ordine alla necessità di stipula del contratto scritto, al fine del riconoscimento del credito per le prestazioni svolte. Risulta pacifico che la fattura 10/E si riferisce a prestazioni per emodialisi svolte nel 2016 e la fattura 99/E a prestazioni di medicina nucleare svolte nel mese di Cont dicembre 2016, e che non sono stati prodotti i contratti con l' regolanti le relative prestazioni (il contratto per prestazioni di medicina nucleare prodotto, stipulato il 3.5.2016, è espressamente limitato alla annualità 2015). Ciò posto, i motivi di appello sono infondati, in quanto tutte le osservazioni Cont mosse (esistenza dell'accreditamento, sentenza del TAR che imponeva all' di dare risposta alle richieste di stipula svolte dal centro sanitario) non consentono di ritenere superato il presupposto indefettibile per la sussistenza del debito dell'appellata, ovvero la stipula di un contratto scritto regolante le prestazioni da svolgere.
Infatti, secondo quanto più volte affermato da questa Corte a partire dalla sentenza 22 novembre 2011, n. 3584, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 novembre 2015,
n. 23657 (ma v. anche Cass. n. 17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020), sulla scorta delle indicazioni già rinvenibili nella giurisprudenza della Suprema Corte (e, in particolare, in Cass. 25 gennaio 2011, n. 1740) e della Corte Costituzionale (e, in particolare in C.
Cost. 28 luglio 1995, n. 416):
a) il soggetto che si assuma creditore nei confronti di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate dopo il 1996 a soggetti assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale in quanto titolare di una struttura all'uopo provvisoriamente accreditata ha l'onere di fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'azienda sanitaria locale che asserisca sua debitrice;
b) poiché, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta, la prova di tale contratto deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al comb. disp. degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni;
c) il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la nullità dei contratti (cfr. in analoga fattispecie
Cass. n. 23657/2015).
Va altresì precisato che quest'onere probatorio incombe sul titolare della struttura sanitaria accreditata, sia pur provvisoriamente, che agisca per il pagamento delle prestazioni erogate anche qualora l'azienda sanitaria convenuta in giudizio non abbia tempestivamente e specificamente contestato la conclusione o il contenuto di detto contratto (v., ad es., la sent. 12 giugno 2018, n. 2866, che richiama quanto affermato in linea più generale da Cass. 23071/2016).
La mancanza di un contratto scritto impedisce quindi il riconoscimento di alcun compenso per prestazioni eseguite, sia pure relativamente ai soli interessi su somme già corrisposte, essendo quella degli interessi una prestazione accessoria che trova pur sempre la propria legittimazione in una valida stipula contrattuale. Né lo spontaneo pagamento parziale del corrispettivo richiesto per le prestazioni eseguite rende necessariamente dovuto anche il pagamento del residuo e degli interessi sulle somme versate, questi fondandosi, come detto, pur sempre su un contratto ritenuto nullo in toto, ed anche quindi nella determinazione dei termini di pagamento.
E' infondato altresì il quarto motivo di appello, con il quale è richiesto il pagamento delle somme ingiunte a titolo quantomeno di indebito arricchimento. La domanda, effettivamente non esaminata dal primo giudice, è da respingere. Non si può sostenere che l'azione de qua rientri tra “gli altri accessori” che si trasferiscono con la cessione del credito, menzionati dall'art. 1263 c.c. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personali. Non vi è dubbio, infatti, che con la cessione del credito passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, tuttavia si tratta delle azioni poste a tutela del credito oggetto di cessione che, nel caso di specie, è quello di natura contrattuale, mentre l'azione di indebito arricchimento ha ad oggetto un credito differente, di natura indennitaria, che non può ritenersi trasferito unitamente a quello contrattuale. Appare quindi inammissibile una azione di ingiustificato arricchimento proposta dal cessionario del credito.
Inoltre, come da giurisprudenza ormai consolidata, la domanda di ingiustificato arricchimento, se accolta, comporta la condanna della p.a. al pagamento di un indennizzo da liquidarsi tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, al netto della sua percentuale di guadagno (cfr. Cass. n. 7178/2024); diminuzione patrimoniale che dall'appellante non è stata minimamente allegata nella sua entità e che non può che corrispondere (non certo all'impoverimento della cedente il credito, ma) al suo personale impoverimento, ovvero da ragguagliarsi all'importo eventualmente corrisposto quale corrispettivo della cessione del credito. Ma l'entità di detto corrispettivo non è stata allegata e non emerge dagli atti.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, con compensi pressochè vicini ai minimi di tariffa, attesa la vicenda processuale, ed esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla nei confronti della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1645/2021, pubblicata Parte_1
il 28.7.2021, in contraddittorio con la , così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 12.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, il 2.7.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo