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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/12/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 2227/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2227 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: “mutamento di sesso”, proposta
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Nola Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Monsignor Amilcare Boccio n. 30, presso lo studio dell'avv. Stefania
Castaldi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Il procuratore concludeva come in atti.
Il P.M., in data 07.11.2025, esprimeva parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, , chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare il diritto dello stesso alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti nonché di sostituire il proprio nome in Per_1 A sostegno della domanda, parte istante deduceva di essere affetto da una condizione di disforia di genere, in relazione alla quale si era sottoposto ad un percorso psico- diagnostico e a specifiche terapie ormonali ad azione femminilizzante presso l'A.O.U.
Federico II – Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia e che tale condizione lo conduceva ad ipotizzare di sottoporsi ad un intervento di riattribuzione chirurgica del sesso al fine di adeguare le caratteristiche sessuali del proprio corpo al vissuto soggettivo di appartenenza del genere sessuale femminile.
All'udienza del 02.07.2025 parte ricorrente veniva sottoposta a libero interrogatorio, confermando quanto dedotto nell'atto introduttivo, insisteva nell'accoglimento dello stesso e manifestava la volontà di modificare il proprio nome in Per_1
All'udienza seguente, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Tanto premesso la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come parte ricorrente sia affetta da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, si sentisse di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili, come emerso anche in sede di incontri psicologici presso l'Azienda
Ospedaliere Federico II Unità Operativa di Psichiatria e Psicologia.
Risulta, pertanto, radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile.
Inoltre, la relazione rilasciata, in ultimo, dal Dipartimento ad attività integrata di Napoli presso l'A.O.U. Federico II in data 15.03.2019, versata in atti, evidenzia nell'istante una profonda divergenza tra il genere maschile ed i caratteri sessuali primari e secondari, con diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. Si legge, altresì, nelle conclusioni che “Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, del riscontrato pieno pag. 2/6 raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le da tale modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di Pt_1 disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in egli/ella venga ad essere necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità. Sulla base del profilo di personalità dell'interessato/a, inoltre, si ritiene che gli interventi medici e chirurgici cui egli/ella intende sottoporsi
(terapia ormonale ad azione femminilizzante, mastoplastica additiva e, eventualmente, intervento chirurgico confermativo del genere), aventi esclusivamente una motivazione di ordine estetico, possano anch'essi contribuire sensibilmente al miglioramento del proprio benessere psicologico e della qualità di vita.”.
In ordine ad eventuali trattamenti chirurgici, il Tribunale osserva che la Corte
Costituzionale con sentenza n. 142/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di tale intervento del giudice delle leggi, accertata l'irreversibile transizione di dal genere maschile al genere femminile, allo stato, non è necessario Parte_1 autorizzare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde, anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del Tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; pag. 3/6 Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire . . CP_1 CP_2
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e, pertanto, si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
Invero, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della Corte Costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- pag. 4/6 comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n. 180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come argomentato, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del
Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Si evidenzia altresì che nulla si dispone in ordine alle ulteriori richieste, non essendo più necessaria alcuna autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere, anche iscrivendosi, come prospettato in ricorso, nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera
Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale nulla dispone attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.03.2025 da Pt_1
, nato a [...] il [...], ogni diversa istanza ed eccezione
[...] disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di , nato a [...] il [...], Parte_1 alla rettificazione dei dati anagrafici da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in Per_1
b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di pag. 5/6 riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante trattamento medico-chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (Na) la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1
(Na) il 09.09.1998, con conseguente attribuzione del nome proprio e della Per_1 indicazione del sesso femminile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario " " debba invece leggersi ed intendersi Parte_1
" e laddove si legge, quanto al sesso dell'intestataria la dicitura Parte_2
"maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella "femminile";
d) nulla per le spese di lite;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 2227/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2227 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: “mutamento di sesso”, proposta
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Nola Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Monsignor Amilcare Boccio n. 30, presso lo studio dell'avv. Stefania
Castaldi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Il procuratore concludeva come in atti.
Il P.M., in data 07.11.2025, esprimeva parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, , chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare il diritto dello stesso alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti nonché di sostituire il proprio nome in Per_1 A sostegno della domanda, parte istante deduceva di essere affetto da una condizione di disforia di genere, in relazione alla quale si era sottoposto ad un percorso psico- diagnostico e a specifiche terapie ormonali ad azione femminilizzante presso l'A.O.U.
Federico II – Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia e che tale condizione lo conduceva ad ipotizzare di sottoporsi ad un intervento di riattribuzione chirurgica del sesso al fine di adeguare le caratteristiche sessuali del proprio corpo al vissuto soggettivo di appartenenza del genere sessuale femminile.
All'udienza del 02.07.2025 parte ricorrente veniva sottoposta a libero interrogatorio, confermando quanto dedotto nell'atto introduttivo, insisteva nell'accoglimento dello stesso e manifestava la volontà di modificare il proprio nome in Per_1
All'udienza seguente, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Tanto premesso la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come parte ricorrente sia affetta da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, si sentisse di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili, come emerso anche in sede di incontri psicologici presso l'Azienda
Ospedaliere Federico II Unità Operativa di Psichiatria e Psicologia.
Risulta, pertanto, radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile.
Inoltre, la relazione rilasciata, in ultimo, dal Dipartimento ad attività integrata di Napoli presso l'A.O.U. Federico II in data 15.03.2019, versata in atti, evidenzia nell'istante una profonda divergenza tra il genere maschile ed i caratteri sessuali primari e secondari, con diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. Si legge, altresì, nelle conclusioni che “Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, del riscontrato pieno pag. 2/6 raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le da tale modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di Pt_1 disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in egli/ella venga ad essere necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità. Sulla base del profilo di personalità dell'interessato/a, inoltre, si ritiene che gli interventi medici e chirurgici cui egli/ella intende sottoporsi
(terapia ormonale ad azione femminilizzante, mastoplastica additiva e, eventualmente, intervento chirurgico confermativo del genere), aventi esclusivamente una motivazione di ordine estetico, possano anch'essi contribuire sensibilmente al miglioramento del proprio benessere psicologico e della qualità di vita.”.
In ordine ad eventuali trattamenti chirurgici, il Tribunale osserva che la Corte
Costituzionale con sentenza n. 142/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di tale intervento del giudice delle leggi, accertata l'irreversibile transizione di dal genere maschile al genere femminile, allo stato, non è necessario Parte_1 autorizzare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde, anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del Tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; pag. 3/6 Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire . . CP_1 CP_2
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e, pertanto, si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
Invero, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della Corte Costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- pag. 4/6 comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n. 180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come argomentato, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del
Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Si evidenzia altresì che nulla si dispone in ordine alle ulteriori richieste, non essendo più necessaria alcuna autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere, anche iscrivendosi, come prospettato in ricorso, nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera
Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale nulla dispone attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.03.2025 da Pt_1
, nato a [...] il [...], ogni diversa istanza ed eccezione
[...] disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di , nato a [...] il [...], Parte_1 alla rettificazione dei dati anagrafici da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in Per_1
b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di pag. 5/6 riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante trattamento medico-chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (Na) la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1
(Na) il 09.09.1998, con conseguente attribuzione del nome proprio e della Per_1 indicazione del sesso femminile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario " " debba invece leggersi ed intendersi Parte_1
" e laddove si legge, quanto al sesso dell'intestataria la dicitura Parte_2
"maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella "femminile";
d) nulla per le spese di lite;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6