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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1711/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AF FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10628/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002590232000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21425/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 07120259002590232000, notificata il 31.3.2025, emessa da Agenzia Entrate
Riscossione, relativa al mancato pagamento della cartella n. 07120240014878888000 (tassa auto anno 2018).
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica della suindicata cartella, nonchè degli atti ad essa prodromici, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore al procuratore anticipatario.
Con atto datato 11.6.2025 si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania.
Con memoria dell'1.12.2025 la ricorrente ha contestato la documentazione prodotta dalla Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione, a mezzo produzione documentale, ha provato che alla ricorrente, prima della intimazione impugnata, in data 23.3.2024 è stata regolarmente notificata la cartella richiamata dalla intimazione;
la notifica è avvenuta a mezzo raccomandata postale, con consegna del plico alla stessa ricorrente.
Appare, quindi, evidente che le eccezioni sollevate sono del tutto infondate.
In particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici andava eccepita impugnando la cartella sopra indicata;
ancora, la notifica della cartella ha interrotto il decorso dei termini di prescrizione.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 500,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia
Entrate riscossione, che si liquidano in euro 500,00 oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
FR EL
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AF FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10628/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002590232000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21425/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 07120259002590232000, notificata il 31.3.2025, emessa da Agenzia Entrate
Riscossione, relativa al mancato pagamento della cartella n. 07120240014878888000 (tassa auto anno 2018).
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica della suindicata cartella, nonchè degli atti ad essa prodromici, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore al procuratore anticipatario.
Con atto datato 11.6.2025 si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania.
Con memoria dell'1.12.2025 la ricorrente ha contestato la documentazione prodotta dalla Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione, a mezzo produzione documentale, ha provato che alla ricorrente, prima della intimazione impugnata, in data 23.3.2024 è stata regolarmente notificata la cartella richiamata dalla intimazione;
la notifica è avvenuta a mezzo raccomandata postale, con consegna del plico alla stessa ricorrente.
Appare, quindi, evidente che le eccezioni sollevate sono del tutto infondate.
In particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici andava eccepita impugnando la cartella sopra indicata;
ancora, la notifica della cartella ha interrotto il decorso dei termini di prescrizione.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 500,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia
Entrate riscossione, che si liquidano in euro 500,00 oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
FR EL