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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3823/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM MANCATO PAG n. 20721577 CONTR. CONSORT. 2018
- COM MANCATO PAG n. 20721577 CONTR. CONSORT. 2019
- COM MANCATO PAG n. 20721577 CONTR. CONSORT. 2020
- INGIUNZIONE n. 927762-13013625 CONTR. CONSORT. 2018 - INGIUNZIONE n. 927762-13013625 CONTR. CONSORT. 2019
- INGIUNZIONE n. 927762-13013625 CONTR. CONSORT. 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per gli anni 2018, 2019 e 2020, eccependo:
1) la mancanza del beneficio fondiario;
2) il difetto di motivazione;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La prima eccezione sollevata dal ricorrente, avente a oggetto la mancanza di beneficio fondiario per l'immobile oggetto di imposizione, è inammissibile nella presente sede, in quanto la stessa è relativa al merito della pretesa impositiva e il ricorrente avrebbe dovuto proporre tale eccezione mediante impugnazione degli atti presupposti a quello oggetto di odierno giudizio, mai contestati.
L'omessa impugnazione dei molteplici atti presupposti a quello oggi impugnato, infatti, ha abbondantemente cristallizzato il merito della pretesa impositiva, sicché, si ribadisce, nell'odierna sede non è ammissibile alcuna doglianza sul punto.
Altresì infondato è il secondo motivo di ricorso.
L'atto impugnato reca sufficientemente tutte le informazioni necessarie per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e il ricorrente è stato messo, dunque, nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. Inoltre, l'atto impugnato è motivato per relationem, contenendo al suo interno espresso riferimento ad altri atti precedenti che, come si è detto, non sono mai stati impugnati dal ricorrente e la cui notifica non è stata contestata.
Tanto importa il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Area s.r.l., che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3823/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM MANCATO PAG n. 20721577 CONTR. CONSORT. 2018
- COM MANCATO PAG n. 20721577 CONTR. CONSORT. 2019
- COM MANCATO PAG n. 20721577 CONTR. CONSORT. 2020
- INGIUNZIONE n. 927762-13013625 CONTR. CONSORT. 2018 - INGIUNZIONE n. 927762-13013625 CONTR. CONSORT. 2019
- INGIUNZIONE n. 927762-13013625 CONTR. CONSORT. 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per gli anni 2018, 2019 e 2020, eccependo:
1) la mancanza del beneficio fondiario;
2) il difetto di motivazione;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La prima eccezione sollevata dal ricorrente, avente a oggetto la mancanza di beneficio fondiario per l'immobile oggetto di imposizione, è inammissibile nella presente sede, in quanto la stessa è relativa al merito della pretesa impositiva e il ricorrente avrebbe dovuto proporre tale eccezione mediante impugnazione degli atti presupposti a quello oggetto di odierno giudizio, mai contestati.
L'omessa impugnazione dei molteplici atti presupposti a quello oggi impugnato, infatti, ha abbondantemente cristallizzato il merito della pretesa impositiva, sicché, si ribadisce, nell'odierna sede non è ammissibile alcuna doglianza sul punto.
Altresì infondato è il secondo motivo di ricorso.
L'atto impugnato reca sufficientemente tutte le informazioni necessarie per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e il ricorrente è stato messo, dunque, nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. Inoltre, l'atto impugnato è motivato per relationem, contenendo al suo interno espresso riferimento ad altri atti precedenti che, come si è detto, non sono mai stati impugnati dal ricorrente e la cui notifica non è stata contestata.
Tanto importa il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Area s.r.l., che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco