Articolo 3 della Legge 7 novembre 1977, n. 883
Articolo 2
Versione
22 dicembre 1977
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, valutato per il periodo 1974-77 in lire 700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi saranno determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1977