Decreto cautelare 25 giugno 2024
Ordinanza cautelare 11 luglio 2024
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Minasi della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura Novara, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso/licenza di porto d’armi ad uso caccia, avente protocollo nr. -OMISSIS- e notificato in data 27/03/2024, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa PA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stato negato il rinnovo del porto d’armi uso caccia deducendo che l’atto è stato giustificato in ragione di una sentenza di patteggiamento per violazione dell’art. 186 del Codice della Strada che lo ha coinvolto nel 2012, nonché di una denuncia querela presentata nei suoi confronti per furto aggravato e poi oggetto di rimessione.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione degli artt. 653 e 654 c.p.p.; sostiene parte ricorrente che la remissione di querela sarebbe equiparabile ad una assoluzione, con effetti extra penali; in ogni caso la remissione escluderebbe l’accertamento del fatto e quindi la motivazione non potrebbe fondarsi su circostanze non accertate;
2) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche rispetto alla mancata istruttoria; i fatti addebitati risalirebbero al 2010 e/o al 2022 e non avrebbero potuto essere valutati come sintomatici di una attuale inaffidabilità; il ricorrente è soggetto integrato dal punto di vista familiare e lavorativo.
Ha quindi chiesto, previa sospensione cautelare, annullarsi l’atto impugnato.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con decreto n. -OMISSIS- l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta.
Con ordinanza n. 265/2025 l’istanza di misure cautelari collegiali è stata ugualmente respinta.
All’udienza del 10.2.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Deve premettersi che, come ampiamente motivato nel provvedimento impugnato:
il porto d’armi non costituisce un diritto, bensì un’eccezione che viene riconosciuta in favore di soggetti che in tutto e per tutto siano ritenuti affidabili;
le valutazioni che l’amministrazione svolge in materia sono caratterizzate da elevata discrezionalità e finalizzate al mantenimento di una altrettanto elevata soglia di prevenzione.
Il provvedimento impugnato effettua esplicita menzione ed applicazione dell’art. 43 TULPS che individua tra i presupposti di rilascio della licenza di porto d’armi il complessivo concetto di “buona condotta”; la circostanza, evidenziata in ricorso, che il giudice delle leggi sia intervenuto a censurare l’attribuzione dell’onere della prova ad esclusivo carico del privato non esclude affatto che la mancanza di buona condotta possa essere invocata dall’amministrazione quando sia in grado di addurre specifiche circostanze a supporto del proprio giudizio negativo. Non solo ma la ricostruzione indiziaria che, in modo del tutto plausibile. l’amministrazione può effettuare non segue i rigidi canoni di accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio” che presidiano la ben diversa responsabilità penale, tant’è che pacificamente anche di fronte a vere e proprie assoluzioni (insussistenti nel caso di specie) l’amministrazione resta libera di valutare i fatti a diverso fine. Tantomeno la valutazione in sede amministrativa resta preclusa da condizioni di procedibilità proprie del giudizio penale.
Il ricorrente è stato destinatario di una denuncia querela da parte del responsabile della sicurezza di un supermercato, il quale riferiva che: essendosi riscontrati significativi ammanchi di merce erano state installate telecamere di sorveglianza che riprendevano diversi dipendenti uscire con merce non pagata, ovvero lasciar passare alle casse clienti (tra cui il ricorrente) con carrelli pieni, per i quali non venivano battuti scontrini e venivano consegnate somme in contanti direttamente al cassiere infedele; riferiva inoltre che “anche” tal -OMISSIS-, padre del ricorrente e fornitore dell’esercizio commerciale, veniva visto recarsi alle casse e uscire con merce acquistata con le modalità di cui sopra. Delle proprie dichiarazioni esibiva videoregistrazione.
Solo in discussione. e poiché l’atto di denuncia querela individua il ricorrente per il solo cognome, la difesa, con impostazione per altro neppure coincidente con le tesi esposte negli atti scritti, ha sostenuto che non vi sarebbe nemmeno prova che il ricorrente sia stato destinatario della querela e quindi coinvolto nella vicenda. poiché l’unico -OMISSIS- ivi indicato per nome e cognome è -OMISSIS- e non -OMISSIS-.
Senonché dal testo della querela risulta del tutto evidente che in tutto il corpo dell’atto si è inteso fare riferimento ad altro -OMISSIS- rispetto a -OMISSIS-. in calce indicato come “anche”, e quindi ulteriore rispetto ai soggetti già in precedenza menzionati. Per di più la stessa parte ricorrente ha prodotto in giudizio un formale atto di remissione di querela sottoscritto da -OMISSIS- per accettazione e non si comprenderebbe perché mai il ricorrente avrebbe dovuto accettare la remissione (con presa d’atto da parte della Procura) di una querela che non lo avrebbe, in tesi, mai riguardato. Per altro la tesi di assoluta estraneità ai fatti, come detto, neppure risulta esposta in ricorso.
Come poi si evince dalla querela delle condotte contestate vi era videoripresa.
L’accidentale circostanza per cui il procedimento penale non abbia avuto seguito, essendo il reato procedibile a querela ed avendo il querelante (a fronte della risoluzione dei rapporti con i lavoratori infedeli), scelto di non coltivare l’iniziativa in sede penale, non esclude certo che i fatti, in quanto tali, possano essere oggetto di valutazione in altre sedi ed in specifico per un giudizio, prognostico e ragionevolmente severo, di “buona condotta”.
Non vi è dubbio che la condotta videoripresa sia lungi dall’essere qualificabile “buona”, a prescindere dagli esiti penali delle contestazioni.
Così ricostruiti i fatti ne risulta:
palesemente infondato il primo motivo di ricorso, in quanto l’ordinamento non prevede alcuna equiparazione ai fini extrapenali tra una archiviazione per remissione di querela (che esclude ogni ulteriore verifica dei fatti, a fini penali) e una assoluzione (che presuppone una specifica valutazione positiva in sede penale la quale sola giustifica un effetto extrapenale dell’accertamento);
ugualmente infondato il secondo motivo, in quando dagli atti emergono circostanze e condotte che, del tutto a prescindere dagli esiti penali, sono idonei a sufficienti a suffragare un giudizio di inaffidabilità del ricorrente ai fini per cui è causa, giudizio che ex lege legittima l’amministrazione a negare quella che, si ribadisce, è una prerogativa eccezionale del privato (porto d’armi) del tutto ragionevolmente circoscritta secondo severi parametri di valutazione della complessiva condotta dell’interessato.
Il provvedimento menziona poi altro fatto (in questo caso accertato con sentenza definitiva) che ha comportato una condanna per guida in stato di ebbrezza; non sembra dirimente che si tratti di episodio risalente. Se singolarmente valutato, e proprio perché risalente, può non aver precluso, nel tempo, diverse e più favorevoli valutazioni anche in ambito di pubblica sicurezza, esso ben può assumere altro rilievo e valenza nel momento in cui si raccorda a fatti che risalenti non possono essere qualificati e che non sono certo sintomatici di una specchiata condotta in quanto, per di più, reiterati in un contesto di organizzato sistema di sottrazione di beni ad un pubblico esercizio.
Il ricorso deve pertanto esser complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
PA NE, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NE | OS NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.