TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 361
TAR
Decreto cautelare 25 giugno 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 11 luglio 2024
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 653 e 654 c.p.p. e equiparazione della remissione di querela ad assoluzione

    L'ordinamento non prevede alcuna equiparazione ai fini extrapenali tra una archiviazione per remissione di querela e una assoluzione. La remissione esclude ogni ulteriore verifica dei fatti a fini penali, mentre l'amministrazione è libera di valutare i fatti a diverso fine, anche in assenza di un accertamento penale definitivo.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, nonché mancata istruttoria

    Gli atti amministrativi in materia di porto d'armi sono caratterizzati da elevata discrezionalità e finalizzati al mantenimento di un'elevata soglia di prevenzione. Le circostanze contestate, anche a prescindere dagli esiti penali, sono idonee a suffragare un giudizio di inaffidabilità ai fini del rilascio del porto d'armi.

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 361
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 361
Data del deposito : 19 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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