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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2486/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3435/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
28 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201216 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione proposto dal sig. Ricorrente_1 a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16425/2025 RGN 12236/2023 pubblicata in data 18 giugno 2025 con la quale ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata per quanto riguarda la quantificazione delle spese del giudizio di primo a secondo grado e disposto rinvio alla CGT di secondo grado della Puglia in diversa composizione per la esatta e giusta determinazione delle competenze legali dei due gradi di giudizio ed anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione, il difensore del ricorrente che si dichiara antistatario per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione nonché per il presente giudizio di riassunzione, formula la nuova nota spese per i quattro gradi di giudizio chiedendo la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle stesse o altra somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Con controdeduzioni la Direzione Provinciale di Taranto dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato un ampio escursus delle vicende succedutesi tra il primo, il secondo grado di giudizio e il ricorso in
Cassazione a cui è seguita l'Ordinanza che ha deciso l'accoglimento del ricorso con il rinvio alla CGT di secondo grado della Puglia in diversa composizione, solleva l'inammissibilità della richiesta di una condanna alle spese del presente giudizio di riassunzione avanzata dalla parte ricorrente.
Richiamando l'articolo 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che così stabilisce: «Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione (…)», l'Ufficio finanziario eccepisce il divieto di formulare nuove richieste differenti dagli adeguamenti imposti dalla Corte di Cassazione come espressamente previsto dalla legge ancorchè quanto deciso in merito alle spese dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia nella sentenza n. 3435/28/2022, pronunciata il 15 marzo 2022 e depositata il 15 dicembre 2022.
Conclude, pertanto, con la richiesta a codesta On.le Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Puglia di voler dichiarare inammissibile il ricorso nella parte in cui richiede la condanna al pagamento delle spese relative al presente giudizio e la conferma di quanto deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia nella sentenza n. 3435/28/2022, pronunciata il 15 marzo 2022 e depositata il
15 dicembre 2022.
All'odierna pubblica udienza la Corte sentito il relatore, sentite le parti e visti gli atti, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione nell'Ordinanza come innanzi indicata ha riconosciuto che nel giudizio di secondo grado, applicando i minimi tabellari ex artt. 1 e 4 D.M. n. 55/2014 (nel testo vigente in base alle tabelle
2014-2018, e senza tenere conto delle modifiche introdotte con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, che si applica solo alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), per lo scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00, il compenso minimo da liquidare avrebbe dovuto essere di complessivi € 7.913,00 (fase di studio: € 2.093,00; fase introduttiva: 910,00; fase di trattazione:
€ 2.030,00; fase decisionale: € 2.160,00).
Nel giudizio di primo grado, invece, per lo stesso scaglione il compenso minimo avrebbe dovuto essere, comprensivo della fase cautelare: € 7.240,00 (fase di studio € 1.755,00; fase introduttiva: € 743,00; fase di trattazione: € 1.369,00; fase decisionale: € 2.058,00; fase cautelare: € 1.315,00).
Per le spese relative al giudizio di legittimità la Corte di Cassazione ha demandato a questa Corte anche la loro regolamentazione.
Risulta riconosciuto dalla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che, per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione operata dalle Corti di merito è avvenuta in violazione dei minimi tariffari previsti nel caso concreto per una controversia del valore di Euro 460.048,00 (scaglione Euro 260.001,00 –
520.000,00).
L'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 impone la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente mentre il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (vigente ratione temporis) stabilisce i parametri minimi inderogabili.
Nella liquidazione delle spese di giudizio il giudice, pur non essendo vincolato all'applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, deve tuttavia quantificare il compenso fra il minimo e il massimo;
conseguentemente, l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione delle spese non è soggetto a controllo di legittimità, purché compreso tra il minimo ed il massimo previsto dalle relative tabelle ( Cass.
11 luglio 2024, n. 19025).
Nel caso di specie, tenuto conto del valore della controversia ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e cioè € 460.048,00 (pari alla maggiore imposta IRPEF accertata, con le relative addizionali), le liquidazioni operate dalla C.T.P. e dalla Corte territoriale di secondo grado non rispettano i minimi obbligatori previsti dal D.M. n. 55/2014.
Considerando le richieste avanzate dal difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario questa Corte ritiene che le spese di giudizio proposte nel ricorso per riassunzione de quo siano legittime e in linea con quanto disposto nell'Ordinanza n. 16425/2025 dalla Corte di Cassazione.
Pertanto, assorbite tutte le questioni ed eccezioni sollevate dalla Direzione Provinciale di Taranto dell'Agenzia delle Entrate in quanto ritenute fuorvianti ed inconsistenti questa Corte di Giustizia di II°
Grado della Puglia accoglie il ricorso per riassunzione e dispone come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per riassunzione e dispone che le spese in favore del Sig. Ricorrente_1 siano liquidate in €. 7.240,00 oltre accessori per il giudizio di primo grado, in €. 7.913,00 oltre accessori per il giudizio di secondo grado, in €. 1.600,00 oltre accessori per il giudizio di legittimità e condanna l'Ade a rifondere le spese del presente giudizio liquidate in €. 1.900,00 oltre accessori. Dispone che le spese per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio siano distratte in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2486/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3435/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
28 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201216 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione proposto dal sig. Ricorrente_1 a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16425/2025 RGN 12236/2023 pubblicata in data 18 giugno 2025 con la quale ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata per quanto riguarda la quantificazione delle spese del giudizio di primo a secondo grado e disposto rinvio alla CGT di secondo grado della Puglia in diversa composizione per la esatta e giusta determinazione delle competenze legali dei due gradi di giudizio ed anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione, il difensore del ricorrente che si dichiara antistatario per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione nonché per il presente giudizio di riassunzione, formula la nuova nota spese per i quattro gradi di giudizio chiedendo la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle stesse o altra somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Con controdeduzioni la Direzione Provinciale di Taranto dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato un ampio escursus delle vicende succedutesi tra il primo, il secondo grado di giudizio e il ricorso in
Cassazione a cui è seguita l'Ordinanza che ha deciso l'accoglimento del ricorso con il rinvio alla CGT di secondo grado della Puglia in diversa composizione, solleva l'inammissibilità della richiesta di una condanna alle spese del presente giudizio di riassunzione avanzata dalla parte ricorrente.
Richiamando l'articolo 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che così stabilisce: «Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione (…)», l'Ufficio finanziario eccepisce il divieto di formulare nuove richieste differenti dagli adeguamenti imposti dalla Corte di Cassazione come espressamente previsto dalla legge ancorchè quanto deciso in merito alle spese dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia nella sentenza n. 3435/28/2022, pronunciata il 15 marzo 2022 e depositata il 15 dicembre 2022.
Conclude, pertanto, con la richiesta a codesta On.le Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Puglia di voler dichiarare inammissibile il ricorso nella parte in cui richiede la condanna al pagamento delle spese relative al presente giudizio e la conferma di quanto deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia nella sentenza n. 3435/28/2022, pronunciata il 15 marzo 2022 e depositata il
15 dicembre 2022.
All'odierna pubblica udienza la Corte sentito il relatore, sentite le parti e visti gli atti, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione nell'Ordinanza come innanzi indicata ha riconosciuto che nel giudizio di secondo grado, applicando i minimi tabellari ex artt. 1 e 4 D.M. n. 55/2014 (nel testo vigente in base alle tabelle
2014-2018, e senza tenere conto delle modifiche introdotte con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, che si applica solo alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), per lo scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00, il compenso minimo da liquidare avrebbe dovuto essere di complessivi € 7.913,00 (fase di studio: € 2.093,00; fase introduttiva: 910,00; fase di trattazione:
€ 2.030,00; fase decisionale: € 2.160,00).
Nel giudizio di primo grado, invece, per lo stesso scaglione il compenso minimo avrebbe dovuto essere, comprensivo della fase cautelare: € 7.240,00 (fase di studio € 1.755,00; fase introduttiva: € 743,00; fase di trattazione: € 1.369,00; fase decisionale: € 2.058,00; fase cautelare: € 1.315,00).
Per le spese relative al giudizio di legittimità la Corte di Cassazione ha demandato a questa Corte anche la loro regolamentazione.
Risulta riconosciuto dalla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che, per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione operata dalle Corti di merito è avvenuta in violazione dei minimi tariffari previsti nel caso concreto per una controversia del valore di Euro 460.048,00 (scaglione Euro 260.001,00 –
520.000,00).
L'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 impone la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente mentre il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (vigente ratione temporis) stabilisce i parametri minimi inderogabili.
Nella liquidazione delle spese di giudizio il giudice, pur non essendo vincolato all'applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, deve tuttavia quantificare il compenso fra il minimo e il massimo;
conseguentemente, l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione delle spese non è soggetto a controllo di legittimità, purché compreso tra il minimo ed il massimo previsto dalle relative tabelle ( Cass.
11 luglio 2024, n. 19025).
Nel caso di specie, tenuto conto del valore della controversia ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e cioè € 460.048,00 (pari alla maggiore imposta IRPEF accertata, con le relative addizionali), le liquidazioni operate dalla C.T.P. e dalla Corte territoriale di secondo grado non rispettano i minimi obbligatori previsti dal D.M. n. 55/2014.
Considerando le richieste avanzate dal difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario questa Corte ritiene che le spese di giudizio proposte nel ricorso per riassunzione de quo siano legittime e in linea con quanto disposto nell'Ordinanza n. 16425/2025 dalla Corte di Cassazione.
Pertanto, assorbite tutte le questioni ed eccezioni sollevate dalla Direzione Provinciale di Taranto dell'Agenzia delle Entrate in quanto ritenute fuorvianti ed inconsistenti questa Corte di Giustizia di II°
Grado della Puglia accoglie il ricorso per riassunzione e dispone come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per riassunzione e dispone che le spese in favore del Sig. Ricorrente_1 siano liquidate in €. 7.240,00 oltre accessori per il giudizio di primo grado, in €. 7.913,00 oltre accessori per il giudizio di secondo grado, in €. 1.600,00 oltre accessori per il giudizio di legittimità e condanna l'Ade a rifondere le spese del presente giudizio liquidate in €. 1.900,00 oltre accessori. Dispone che le spese per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio siano distratte in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.