Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 265
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Liquidazione spese legali

    La Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la determinazione delle spese legali. La Corte ha ritenuto che le liquidazioni operate dalle Corti di merito non rispettassero i minimi obbligatori previsti dal D.M. n. 55/2014. Le spese richieste dal ricorrente sono state ritenute legittime e in linea con quanto disposto dalla Corte di Cassazione.

  • Rigettato
    Divieto di formulare nuove richieste

    L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta fuorviante e inconsistente dalla Corte, che ha accolto il ricorso per riassunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 265
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 265
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo