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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', TO
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2024 90038281 41000 ALTRI TRIBUTI 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 539/2024 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso Intimazione di Pagamento n. 29920249003828141000 notificata il 29.01.2024 per complessivi euro 74.269,17, inerente IVA, IRAP E IRPEF 1999.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, la convenuta Agenzia risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
La Corte
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Intimazione di Pagamento n. 29920249003828141000 notificata il 29.01.2024 per complessivi euro
74.269,17, inerente IVA, IRAP E IRPEF 1999;
- Viste le controdeduzioni della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti l'atto presupposto della Intimazione di Pagamento oggi impugnata, e così la cartella di pagamento n. 29920130016484842000, invero detto atto prodromico veniva regolarmente notificato al ricorrente, precisamente il 03.08.2013, come dimostra l'avviso di ricevimento prodotto dalla resistente, con notifica eseguita a mani di persona di famiglia convivente.
Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica dell'atto presupposto appena citato.
Trascorso, quindi, ed ampiamente, il termine di 60 gg. previsto per l'impugnazione del suddetto atto presupposto, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Intimazione di Pagamento oggi impugnata, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Intimazione, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Va aggiunto che non coglie neanche nel segno l'eccezione di prescrizione decennale, tra la notifica dell'atto presupposto appena citato e quello oggi impugnato, poiché invero va tenuto conto che, a causa della pandemia da Covid 19, l'attività di accertamento e riscossione è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 e, pertanto, nel conteggio occorre prendere in considerazione anche tale arco temporale.
Precisamente, i termini di cui al Decreto Sostegni venivano ulteriormente modificati dalla L. n. 106/2021 (di conversione del Decreto Sostegni bis – D.L. n. 73/2021) che differiva fino al 31 agosto 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione, poi ancora prorogato, appunto, al 31 dicembre 2021 da successivo intervento normativo.
Va aggiunto che il primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione”.
Dal combinato disposto delle citate norme, il termine di prescrizione decennale, sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, non è stato superato.
Legittima così è la Intimazione di Pagamento n. 29920249003828141000 notificata il 29.01.2024, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del ricorrente nella misura di euro 3.500,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
NI, li
Il relatore Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', TO
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2024 90038281 41000 ALTRI TRIBUTI 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 539/2024 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso Intimazione di Pagamento n. 29920249003828141000 notificata il 29.01.2024 per complessivi euro 74.269,17, inerente IVA, IRAP E IRPEF 1999.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, la convenuta Agenzia risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
La Corte
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Intimazione di Pagamento n. 29920249003828141000 notificata il 29.01.2024 per complessivi euro
74.269,17, inerente IVA, IRAP E IRPEF 1999;
- Viste le controdeduzioni della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti l'atto presupposto della Intimazione di Pagamento oggi impugnata, e così la cartella di pagamento n. 29920130016484842000, invero detto atto prodromico veniva regolarmente notificato al ricorrente, precisamente il 03.08.2013, come dimostra l'avviso di ricevimento prodotto dalla resistente, con notifica eseguita a mani di persona di famiglia convivente.
Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica dell'atto presupposto appena citato.
Trascorso, quindi, ed ampiamente, il termine di 60 gg. previsto per l'impugnazione del suddetto atto presupposto, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Intimazione di Pagamento oggi impugnata, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Intimazione, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Va aggiunto che non coglie neanche nel segno l'eccezione di prescrizione decennale, tra la notifica dell'atto presupposto appena citato e quello oggi impugnato, poiché invero va tenuto conto che, a causa della pandemia da Covid 19, l'attività di accertamento e riscossione è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 e, pertanto, nel conteggio occorre prendere in considerazione anche tale arco temporale.
Precisamente, i termini di cui al Decreto Sostegni venivano ulteriormente modificati dalla L. n. 106/2021 (di conversione del Decreto Sostegni bis – D.L. n. 73/2021) che differiva fino al 31 agosto 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione, poi ancora prorogato, appunto, al 31 dicembre 2021 da successivo intervento normativo.
Va aggiunto che il primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione”.
Dal combinato disposto delle citate norme, il termine di prescrizione decennale, sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, non è stato superato.
Legittima così è la Intimazione di Pagamento n. 29920249003828141000 notificata il 29.01.2024, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del ricorrente nella misura di euro 3.500,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
NI, li
Il relatore Il Presidente