CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: GI IN S.r.l. in Liquidazione avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di Santa Maria Capua Vetere Udita la relazione svolta dal Consigliere AL TO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito, per la ricorrente, l’Avv. Dario Lunardon che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per l’accoglimento del ricorso. 1.La GI IN S.r.l. in liquidazione ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 19 marzo 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 29 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che, nell’ambito del TO ZZ - Presidente - Sent. n. sez. 1256/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 14/10/2025 IO RA R.G.N. 20319/2025 GI LL Motivazione Semplificata IO NI Penale Sent. Sez. 3 Num. 389 Anno 2026 Presidente: ZZ TO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/10/2025 procedimento iscritto a carico di 63 persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 648-bis e 648-ter cod. pen., aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente delle somme di denaro corrispondenti ai profitti di detti reati, provvedimento in esecuzione del quale era stato sequestrato il conto corrente intestato alla ricorrente acceso presso la BCC Veneta Spa. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di riesame trasmessi a mezzo posta elettronica certificata relativi alla mancanza di e alla circostanza che la ricorrente è società assoggettata a procedura concorsuale (anche per la - in ipotesi - illegittimità costituzionale dell’art. 317 Codice della crisi di impresa e di insolvenza, approvato con d.lgs. n. 14 del 2019). Le somme sequestrate, sostiene, non sono nella disponibilità del curatore della liquidazione giudiziale essendo il conto vincolato ai provvedimenti del giudice. Nè il decreto di sequestro preventivo, né l’ordinanza impugnata si sono misurati con questa circostanza avendo piuttosto sostenuto l’esistenza di un sostanzialmente 1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di riesame concernenti l’esatta individuazione del profitto del reato alla luce del meccanismo fraudolento ipotizzato dal Pubblico ministero e del fatto che il decreto genetico sostiene che la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità delle società deve intendersi comunque come confisca diretta del profitto e non per equivalente. La condotta contestata al capo 132 della rubrica (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), afferma, descrive l’utilità ricevuta dagli autori materiali del reato individuandola nella somma in contanti di euro 303.570,00 senza che la società ricorrente ne avesse tratto vantaggio alcuno avendo corrisposto le somme fatturate dalla società Aurora Pelli S.r.l. Non si comprende pertanto la ragione per la quale il sequestro è stato disposto dapprima nei confronti della società e solo in subordine a carico degli autori materiali del reato che hanno materialmente ricevuto il denaro. 1.3.Con il terzo motivo solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317 Codice della crisi di impresa e di insolvenza per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui la norma afferma la prevalenza delle misure cautelari rispetto alla gestione concorsuale a danno dei creditori, diversi dall’Erario, che partecipano alla distribuzione dell’attivo fallimentare in spregio alle cause legittime di prelazione e all’ordine dei privilegi. Nel caso di specie, si tratta di società realmente esistente ed operante (non, dunque, di una società cartiera) il cui stato passivo dimostra l’esistenza di crediti ammessi al passivo di privilegio anteriore a quello erariale. La contestata prevalenza della misura cautelare penale non regge al test di proporzionalità della norma che la prevede la quale predica tale prevalenza in termini automatici e generali sottraendo al giudice ogni possibilità di valutazione. 2.Il ricorso è fondato. 3.Sono fondati e assorbenti i primi due motivi. 4.Osserva il Collegio: 4.1.a seguito di istanza di riesame tempestivamente depositata, l’odierna ricorrente aveva successivamente trasmesso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere i relativi motivi di doglianza;
4.2.i motivi sono stati trasmessi via posta elettronica all’indirizzo pec depositoattipenali2.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it abilitato al deposito telematico degli atti con provvedimento della Direzione Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati adottato in esecuzione dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020; 4.3.l’invio è stato effettuato il 14 marzo 2025 in vista dell’udienza del successivo 18 marzo;
4.4.con i motivi la ricorrente aveva dedotto la insussistenza dei presupposti del decreto di sequestro preventivo in punto di esigenze cautelari lamentando la contraddittorietà (ed erroneità) della motivazione del provvedimento genetico che, da un lato, predicava la non necessità della verifica del in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto, dall’altro sosteneva che occorreva comunque impedire l’ulteriore circolazione dei capitali illecitamente ottenuti, non considerando che la GI IN S.r.l., nel frattempo sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, non aveva la libera disponibilità delle somme sequestrate (primo motivo); con il secondo motivo la ricorrente aveva posto il problema della individuazione e della conseguente quantificazione del profitto confiscabile e prospettato, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317 del Codice della crisi di impresa negli stessi termini dedotti con il terzo motivo dell’odierno ricorso;
4.5.il Tribunale del riesame ha erroneamente dato atto della mancata specificazione dei motivi di doglianza che non sono stati specificamente esaminati;
4.6.in particolare, non è stata esaminata la questione relativa alla mancanza di motivazione del provvedimento genetico circa la sussistenza e la natura del nonché la individuazione e la determinazione del profitto confiscabile;
4.7.ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso in Roma, il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL TO GA ND
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito, per la ricorrente, l’Avv. Dario Lunardon che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per l’accoglimento del ricorso. 1.La GI IN S.r.l. in liquidazione ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 19 marzo 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 29 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che, nell’ambito del TO ZZ - Presidente - Sent. n. sez. 1256/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 14/10/2025 IO RA R.G.N. 20319/2025 GI LL Motivazione Semplificata IO NI Penale Sent. Sez. 3 Num. 389 Anno 2026 Presidente: ZZ TO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/10/2025 procedimento iscritto a carico di 63 persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 648-bis e 648-ter cod. pen., aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente delle somme di denaro corrispondenti ai profitti di detti reati, provvedimento in esecuzione del quale era stato sequestrato il conto corrente intestato alla ricorrente acceso presso la BCC Veneta Spa. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di riesame trasmessi a mezzo posta elettronica certificata relativi alla mancanza di e alla circostanza che la ricorrente è società assoggettata a procedura concorsuale (anche per la - in ipotesi - illegittimità costituzionale dell’art. 317 Codice della crisi di impresa e di insolvenza, approvato con d.lgs. n. 14 del 2019). Le somme sequestrate, sostiene, non sono nella disponibilità del curatore della liquidazione giudiziale essendo il conto vincolato ai provvedimenti del giudice. Nè il decreto di sequestro preventivo, né l’ordinanza impugnata si sono misurati con questa circostanza avendo piuttosto sostenuto l’esistenza di un sostanzialmente 1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di riesame concernenti l’esatta individuazione del profitto del reato alla luce del meccanismo fraudolento ipotizzato dal Pubblico ministero e del fatto che il decreto genetico sostiene che la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità delle società deve intendersi comunque come confisca diretta del profitto e non per equivalente. La condotta contestata al capo 132 della rubrica (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), afferma, descrive l’utilità ricevuta dagli autori materiali del reato individuandola nella somma in contanti di euro 303.570,00 senza che la società ricorrente ne avesse tratto vantaggio alcuno avendo corrisposto le somme fatturate dalla società Aurora Pelli S.r.l. Non si comprende pertanto la ragione per la quale il sequestro è stato disposto dapprima nei confronti della società e solo in subordine a carico degli autori materiali del reato che hanno materialmente ricevuto il denaro. 1.3.Con il terzo motivo solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317 Codice della crisi di impresa e di insolvenza per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui la norma afferma la prevalenza delle misure cautelari rispetto alla gestione concorsuale a danno dei creditori, diversi dall’Erario, che partecipano alla distribuzione dell’attivo fallimentare in spregio alle cause legittime di prelazione e all’ordine dei privilegi. Nel caso di specie, si tratta di società realmente esistente ed operante (non, dunque, di una società cartiera) il cui stato passivo dimostra l’esistenza di crediti ammessi al passivo di privilegio anteriore a quello erariale. La contestata prevalenza della misura cautelare penale non regge al test di proporzionalità della norma che la prevede la quale predica tale prevalenza in termini automatici e generali sottraendo al giudice ogni possibilità di valutazione. 2.Il ricorso è fondato. 3.Sono fondati e assorbenti i primi due motivi. 4.Osserva il Collegio: 4.1.a seguito di istanza di riesame tempestivamente depositata, l’odierna ricorrente aveva successivamente trasmesso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere i relativi motivi di doglianza;
4.2.i motivi sono stati trasmessi via posta elettronica all’indirizzo pec depositoattipenali2.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it abilitato al deposito telematico degli atti con provvedimento della Direzione Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati adottato in esecuzione dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020; 4.3.l’invio è stato effettuato il 14 marzo 2025 in vista dell’udienza del successivo 18 marzo;
4.4.con i motivi la ricorrente aveva dedotto la insussistenza dei presupposti del decreto di sequestro preventivo in punto di esigenze cautelari lamentando la contraddittorietà (ed erroneità) della motivazione del provvedimento genetico che, da un lato, predicava la non necessità della verifica del in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto, dall’altro sosteneva che occorreva comunque impedire l’ulteriore circolazione dei capitali illecitamente ottenuti, non considerando che la GI IN S.r.l., nel frattempo sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, non aveva la libera disponibilità delle somme sequestrate (primo motivo); con il secondo motivo la ricorrente aveva posto il problema della individuazione e della conseguente quantificazione del profitto confiscabile e prospettato, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317 del Codice della crisi di impresa negli stessi termini dedotti con il terzo motivo dell’odierno ricorso;
4.5.il Tribunale del riesame ha erroneamente dato atto della mancata specificazione dei motivi di doglianza che non sono stati specificamente esaminati;
4.6.in particolare, non è stata esaminata la questione relativa alla mancanza di motivazione del provvedimento genetico circa la sussistenza e la natura del nonché la individuazione e la determinazione del profitto confiscabile;
4.7.ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso in Roma, il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL TO GA ND