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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15342 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r. g. 63287 anno 2022, posta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025, vertente
TRA
Il sig. , elettivamente domiciliato in Piazza Antonio Mancini, 4 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesca Mastroianni dalla quale è rappresentato e difeso, come da documentazione in atti
Parte attrice E
HDI Assicurazioni SpA, in persona del suo procuratore speciale elettivamente domiciliata alla Via C. Morin 45 presso lo Studio dell'Avv. Michele Arditi di Castelvetere, il quale la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte convenuta
E
Controparte_1
parte convenuta – contumace -
OGGETTO: risarcimento lesioni La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti con concessione termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale HDI Assicurazioni SpA, in persona del suo procuratore speciale e Controparte_1
Esponeva parte attrice che :
“ Il giorno 07.09.2021 alle ore 10.05, circa in Roma il sig. percorreva Parte_1 alla guida del proprio motoveicolo, tipo Honda Sh 150 tg cp 65681, la Via Dei Settemetri proveniente da Ciampino (RM) e con direzione Via Anagnina;
giunto all'altezza di Via Casale Agostinelli, rallentava la marcia e veniva violentemente tamponato da tergo da un autoveicolo tipo Renault Clio tg. EX 267 YZ condotto dal proprietario sig. , il quale non rispettava la consueta Controparte_1 distanza di sicurezza rispetto al motoveicolo che lo precedeva;
sul luogo del sinistro intervenivano gli Agenti di Polizia Roma Capitale del VII gruppo che provvedevano ad effettuare i rilievi;
a causa dell'urto l'attore subiva lesioni per il cui trattamento veniva accompagnato a mezzo autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale “Policlinico Casilino” di Roma ove eseguiti gli opportuni accertamenti gli veniva diagnosticato: “Caduta dalla moto con contusioni multiple, frattura della falange di-stale del I dito piede dx, ematoma coscia dx con jet di rifornimento ematico in fase arteriosa, ematoma gamba sn, sospetta contusione splenica con prognosi gg. ottenere il risarcimento dei danni patiti, con Controparte_2 pec del 30.11.2020, veniva inviata richiesta all'Istituto Assicuratore dell' auto- veicolo tipo Renault clio tg EX 267 YZ, HDI ass.ni s.p.a , in funzione della disciplina e nel rispetto dei termini di cui all'art. 148 del d.lgs n. 209 del 7.9.05. A fronte di tale richiesta, la compagnia dopo aver rubricato il sinistro non contestava la responsabilità, ed inviava una somma pari ad € 6.460,00 senza onorari a mezzo assegno importo trattenuto in acconto sul maggiore avere…”
Concludeva “ …accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente in capo al sig. conducente Controparte_1 dell'autovettura tipo Renault Clio tg EX 267 YZ;
per l'effetto, condannare l'HDI ass.ni s.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore, a rifondere all'attore tutti i danni subiti, quali saranno documentati e provati in corso di causa ed in particolare: il danno non patrimoniale relativo alla menomazione della integrità psico-fisica in senso biologico della persona, da liquidarsi, in sintonia con gli accertamenti del CTP Dott. nella somma di € 47.005,38; il danno da inabilità Persona_1 temporanea assoluta e relativa, da valutarsi in ambito biologico secondo i parametri di questa , e che si quantifica in € 7.465,00; le spese mediche per un importo Pt_2 pari ad € 5.284,00 come da fatture che si allegano;
il danno non patrimoniale corrispondente ai patimenti transeunti e permanenti procurati all'attore, anche solo di carattere meramente morale, che si quantifica in € 8.000,00 anche in termini di perdita di attitudine relazionale;
E così per la totale somma di € 43.891,00 già detratta la somma trattenuta in acconto, danni tutti al cui importo risarcitorio dovrà essere aggiunto l'ingiustificato ritardo nell'erogazione del dovuto indennizzo da parte dell'Impresa Assicuratrice (Cass. SS.UU. 17.02.95), il danno da lucro cessante per ritardato conseguimento del risarcimento da apprezzarsi all'epoca della decisione della controversia, con condanna al pagamento della somma che ne risulta od a quella maggior o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria laddove dovuta;
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sott.to difensore, antistatario…”
Si costituiva HDI Assicurazioni SpA, in persona del suo procuratore speciale concludendo “…che la domanda attorea sia respinta. Con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per - parte convenuta – Controparte_1 contumace -
La compagnia assicurativa HDI Assicurazioni SpA “… ha voluto evitare un inutile contenzioso. E facendo astratto riferimento alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c. ha voluto rimettere all'attore la somma di € 6.460,00 sebbene non dovuta…”
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testi ed espletamento CTU medico-legale.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 4 maggio 2025, trattenuta in decisione, con concessioni dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Elementi utili per la ricostruzione dell'evento che ha cagionato le certificate lesioni a parte attrice sono rilevabili dal verbale delle autorità intervenute sul posto e dalla escussione del teste il quale dichiara “…Io ero fermo sul Testimone_1 marciapiede in procinto di attraversare ed ho visto il motoveicolo, tipo Honda arrivare dalla mia destra, da Via Dei Settemetri proveniente da Ciampino (RM) e con direzione Via Anagnina…Preciso che l'incidente è avvenuto quasi davanti a me, a circa 20 metri dopo l'incrocio. Ho visto che il motociclo, veniva tamponato dalla Renault Clio. Il sig. cadeva in terra e lamentava dolori fisici…”. Parte_1
Di contro il teste dichiara: “…ero in auto con mio marito e Testimone_2 non ho subito lesioni. , conducendo il suo motociclo tg. Parte_1
CP65681, provenendo da via Casale Agostinelli e dalla sinistra rispetto alla direzione tenuta da si immise su via dei Settemetri…Preciso noi Controparte_1 abbiamo, oltrepassato abbondantemente l'incrocio, abbiamo sentito un botto sulla parte anteriore sinistra dell'auto, precisamente sulla ruota anteriore sinistra…Così facendo urtò l'autovettura del sulla parte anteriore Parte_1 CP_1 sinistra, per poi cadere…il motociclo ha colpito l'auto quasi obliquamente, mentre stava ancora curvando…”
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che
“l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà. In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009).
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Entrambe le condotte non vanno totalmente esenti da responsabilità, atteso che questi, se avessero adottato una condotta di guida più consona allo stato dei luoghi (così, art. 145 c. 1 C.d.S.: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”) avrebbero potuto evitare l'urto e le sue conseguenze. Come chiarito dalla Suprema Corte (per tutte Cass. 5219/2014) l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (così la Cass. citata: “...l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso).
Danni subiti
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal dott.
, ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto Testimone_3 con le lesioni riportate per cui: “…Risulta ammissibile il nesso di causalità tra il denunciato evento traumatico occorso in data 7.9.21 e le lesioni inizialmente riscontrate…non sussistono esiti permanenti che incidono sulla capacità lavorativa specifica;
non sussiste incidenza su particolari attività non lavorative che esulino dalle normali attività esistenziali…” Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 30
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 30
- Inabilità permanente - 7% (sette per cento)
- Spese mediche documentate € 690,00
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Veniamo alla liquidazione del danno biologico inteso come lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito che, nel nostro caso abbiamo visto non sussiste. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice. Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Sulla base di tali considerazioni, tenuto conto della CTU medica, il danno biologico viene quantificato, secondo i parametri di riferimento indicati nel seguente modo:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 30 € 1.685,40
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 30 € 842,70
- Inabilità permanente - 7% (sette per cento) € 8456,73
- Spese mediche documentate
€ 690,00
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento. Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 718,82, riferito al danno morale e pari al 8,5% (valore medio) di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta nella misura rispettivamente del 50%.
L'acconto di € 6.460,00 viene rivalutato e così pari ad € 7.028,48, offerto dalla compagnia assicurativa in sede stragiudiziale, verrà detratto. Tuttavia vi è da chiarire che quando, nel corso di una trattativa stragiudiziale per il risarcimento del danno, l'assicurazione formula un'offerta di pagamento al danneggiato, a ristoro del danno subito, tale offerta non costituisce né una confessione di responsabilità, né un'ammissione di debito. Pertanto, nel caso in cui le parti non trovino un accordo e la questione sfoci in una causa, l'offerta non può essere portata, sul banco del giudice, come prova delle ragioni dell'assicurato. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza. In termini più tecnici, la Suprema Corte ha detto: “l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio”. L'offerta dell'assicurazione non costituisce né un'ammissione di responsabilità da parte della compagnia, né un riconoscimento di debito. Per cui essa non ha valore vincolante nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l'offerta in sede stragiudiziale. Tutt'al più quell'offerta potrebbe avere il valore di riconoscimento del diritto del danneggiato utile a interrompere la prescrizione. Peraltro, l'offerta dell'assicuratore non è neppure una promessa di pagamento. In altri e più chiari termini, la proposta ha solo lo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno e, quindi, ha funzione transattiva e nient'altro. La funzione dell'offerta non è quella di favorire comunque il danneggiato, agevolando la sua difesa nel giudizio risarcitorio, ma piuttosto quella – contrapposta - di evitare che il danneggiato agisca giudizialmente per il risarcimento e, comunque, di impedire che l'assicurazione possa essere considerata in mora. L'offerta dell'assicurazione non costituisce né un'ammissione di responsabilità da parte della compagnia, né un riconoscimento di debito. Per cui essa non ha valore vincolante nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l'offerta in sede stragiudiziale. Tutt'al più quell'offerta potrebbe avere il valore di riconoscimento del diritto del danneggiato utile a interrompere la prescrizione. Peraltro, l'offerta dell'assicuratore non è neppure una promessa di pagamento. In altri e più chiari termini, la proposta ha solo lo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno e, quindi, ha funzione transattiva e nient'altro. La funzione dell'offerta non è quella di favorire comunque il danneggiato, agevolando la sua difesa nel giudizio risarcitorio, ma piuttosto quella – contrapposta -di evitare che il danneggiato agisca giudizialmente per il risarcimento e, comunque, di impedire che l'assicurazione possa essere considerata in mora.
Il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la sentenza, non permette una valutazione sul lucro cessante.
Nessun ulteriore danno risulta provato. Esistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, ad esclusione delle spese di CTU che sono a carico di parte attrice.
Sulla base di quanto esposto:
- somma da percepire, a seguito di quanto stabilito in CTU - € 12.393,65 –
- somma da percepire, risultante da concorso al 50% - € 6.196,82 –
- somma da detrarre da € 6.196,82, per acconto ricevuto rivalutato - € 7.028,48 –
Pertanto, per quanto ricevuto in acconto risulta essere soddisfatta la pretesa risarcitoria di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1.- dichiara cessata la materia del contendere;
2.-compensa le spese di lite tra le parti;
3.-pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Così deciso in Roma, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso