Ordinanza collegiale 10 maggio 2021
Sentenza 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/03/2022, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00453/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2019, proposto da
IE MA, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Rampino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Lecce n. 491/2018 del 12 marzo 2018, divenuto definitivo in assenza di opposizione, emesso a definizione del procedimento di Volontaria Giurisdizione R.G. n. 662/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 35 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dal sig. MA IE e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore delle somme precisate in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché spese e compensi e accessori di legge.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui il ricorrente chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
- Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.
2.- Ritenuto che:
- Il Collegio, con ordinanza n. 694 del 10.5.2021, ha indicato ex art. 73, comma 3, c.p.a. possibili profili di irricevibilità del ricorso di ottemperanza, in ragione della omessa prova della notifica del ricorso di ottemperanza al Ministero della Giustizia resistente, presso l’Avvocatura Distrettuale Erariale.
- Vi è in atti solo la prova della notifica del ricorso di ottemperanza in esame all’indirizzo p.e.c. del Ministero della Giustizia “prot.dag@giustiziacert.it” e non già all’apposito indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato (o altra idonea forma di notificazione all’ Avvocatura Distrettuale Erariale).
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha assegnato alla parte ricorrente il termine di trenta giorni per il deposito di memorie/documenti.
- Nulla è stato depositato.
- Il r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611:
- all’art. 1, comma 1, stabilisce che la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato;
- all’art. 11, comma 1, prevede che tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni a ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente;
- all’art. 11, comma 2, prevede che ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza;
- all’art. 11, comma 3, stabilisce che le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità, da pronunciarsi anche d’ufficio.
- Parallelamente, l’art. 144 c.p.c., comma 1, dispone che per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.
- Ciò posto, per la giurisprudenza amministrativa:
- in base al combinato disposto dell’art. 144, comma 1, c.p.c. e dell’art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma 3, della l. n. 103 del 1979), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, devono essere notificati a pena di nullità presso l’Avvocatura stessa; in particolare, la notifica va fatta presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto abbia sede l’Autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con sede a Roma (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 2017, n. 1241);
- non si applica nel processo amministrativo l’art. 291, comma 1, c.p.c., che consente di sanare ex tunc la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, attraverso la fissazione di un termine da parte del giudice (Cons. Stato, Sez. III, 15 dicembre 2016, n. 5307; per le relative ragioni, vedasi Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3206);
- la nullità di cui all’art. 11, comma 3, r.d. n. 1611/1933, è suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dell’Amministrazione destinataria di notifica al proprio domicilio reale, stante il principio di conservazione degli atti processuali, operante laddove sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3206/2014, cit.).
- Nel caso di specie, la notifica del ricorso è stata effettuata al domicilio reale dell’Amministrazione, che non si è costituita in giudizio.
- In applicazione delle predette coordinate normative ed ermeneutiche, la notifica in parola va considerata nulla.
- Il ricorso è conseguentemente inammissibile.
- Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO