Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 136
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica del preavviso di iscrizione a ruolo

    Il giudice rileva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientra nella competenza dell'agente della riscossione (SO.G.E.T. s.p.a.) e non dell'ente impositore (Comune di Taranto). Pertanto, il Comune è privo di legittimazione passiva in relazione a tale doglianza. Inoltre, non si applica la norma sui vizi della notificazione di atti presupposti in quanto la comunicazione preventiva e quella di iscrizione ipotecaria sono riferibili al medesimo soggetto.

  • Rigettato
    Omessa indicazione della delibera comunale autorizzativa

    Il giudice rileva che la doglianza attiene all'attività di riscossione, di competenza della società concessionaria, e non all'ente impositore. Pertanto, il Comune è privo di legittimazione passiva in relazione a tale doglianza.

  • Rigettato
    Decadenza della potestà impositiva e prescrizione dei crediti

    Il giudice osserva che tali questioni relative ai crediti tributari dovevano essere sollevate mediante impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti, in base all'art. 19, comma 3, del D.L.vo n. 546/1992. L'atto impugnato (iscrizione ipotecaria) poteva essere contestato solo per vizi propri e non per quelli relativi ai provvedimenti precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 136
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 136
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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