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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 110767 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Il procuratore di parte resistente si riporta alle proprie memorie e propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di Taranto e inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 17/05/2025, la s. r. l. “Ricorrente_1”, in persona del suo legale rappresentante, proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 110767 (atto n. 2024/818171) del
02/04/2025, notificatale il 09/04/2025, mediante la quale la s. p. a. SO.G.E.T., quale concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per conto del predetto comune, la informava di avere, in data
31/01/2025, iscritto ipoteca sugli immobili, di cui all'allegato elenco, a titolo di recupero di un debito di euro 482.543,95 per IMU/TASI relative agli anni d'imposta dal 2015 al 2022, derivante da otto avvisi di accertamento.
Eccepiva la società ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) omessa notifica del preavviso di iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 77 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602; b) omessa indicazione da parte della società concessionaria della riscossione della delibera comunale dell'ente impositore che la autorizzava all'attività di esazione dei tributi locali;
c) decadenza della potestà impositiva e prescrizione dei crediti portati dagli avvisi suindicati, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con ordine di cancellazione dell'iscrizione e con condanna del comune di Taranto, in solido con la SO.G.E.T. s. p. a., alle spese di lite, da distrarsi.
Allegava al ricorso copia della suddetta comunicazione.
Con ordinanza n. 767 del 19/11/2025, l'adita Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
In data 02/01/2026, si costituiva il comune di Taranto mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo, le doglianze della società contribuente, riferibili esclusivamente all'attività di riscossione e, comunque, la legittimità e regolarità degli atti di accertamento posti in riscossione, mai impugnati dalla controparte e, pertanto, divenuti definitivi e irretrattabili, concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso in via principale ovvero per la rideterminazione del dovuto secondo giustizia o equità in caso di rigetto, anche parziale, delle sue ragioni in via subordinata, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Allegava all'atto di costituzione copia degli avvisi di accertamento innanzi indicati, unitamente alla documentazione attestante la loro notifica.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. L'art. 77 – comma 2 bis – del D.P.R. n. 602/1973 prescrive che:
“l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca”.
Quanto ai motivi di cui sub a) e sub b), pertanto, vi è carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore atteso che la comunicazione di cui innanzi rientra nella sfera di competenza della società concessionaria della riscossione a cui doveva essere notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per completezza va aggiunto che, nella fattispecie, non può trovare applicazione il comma 6 bis dell'art. 14 del D. L. vo n. 546/1992 (introdotto dall'art. 1 – comma 1, lettera d – del D. L. vo n. 220 del 30/12/2023) il quale prescrive che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso
è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, atteso che sia la comunicazione preventiva che quella relativa all'iscrizione, sono riferibili al medesimo soggetto.
In ordine al motivo di cui sub c), va considerato che lo stesso andava proposto mediante impugnativa degli avvisi di accertamento in base alla fondamentale regola contenuta nell'art. 19 –comma
3 – del D. L. vo n. 546/1992, in quanto l'atto per cui è giudizio poteva essere opposto per vizi propri e non per quelli riferibili a provvedimenti precedenti e presupposti.
Alla soccombenza della società ricorrente consegue la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria, delle spese e dei compensi di lite. Le spese giustificate vanno liquidate in euro 50,00; tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, i compensi possono determinarsi in euro 19.950,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dalla s.r. l.
“Ricorrente_1”, in persona del suo legale rappresentante e la condanna al pagamento, in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria, delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi euro 20.000,00, oltre I.V.A. e C.A.P.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 110767 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Il procuratore di parte resistente si riporta alle proprie memorie e propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di Taranto e inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 17/05/2025, la s. r. l. “Ricorrente_1”, in persona del suo legale rappresentante, proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 110767 (atto n. 2024/818171) del
02/04/2025, notificatale il 09/04/2025, mediante la quale la s. p. a. SO.G.E.T., quale concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per conto del predetto comune, la informava di avere, in data
31/01/2025, iscritto ipoteca sugli immobili, di cui all'allegato elenco, a titolo di recupero di un debito di euro 482.543,95 per IMU/TASI relative agli anni d'imposta dal 2015 al 2022, derivante da otto avvisi di accertamento.
Eccepiva la società ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) omessa notifica del preavviso di iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 77 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602; b) omessa indicazione da parte della società concessionaria della riscossione della delibera comunale dell'ente impositore che la autorizzava all'attività di esazione dei tributi locali;
c) decadenza della potestà impositiva e prescrizione dei crediti portati dagli avvisi suindicati, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con ordine di cancellazione dell'iscrizione e con condanna del comune di Taranto, in solido con la SO.G.E.T. s. p. a., alle spese di lite, da distrarsi.
Allegava al ricorso copia della suddetta comunicazione.
Con ordinanza n. 767 del 19/11/2025, l'adita Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
In data 02/01/2026, si costituiva il comune di Taranto mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo, le doglianze della società contribuente, riferibili esclusivamente all'attività di riscossione e, comunque, la legittimità e regolarità degli atti di accertamento posti in riscossione, mai impugnati dalla controparte e, pertanto, divenuti definitivi e irretrattabili, concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso in via principale ovvero per la rideterminazione del dovuto secondo giustizia o equità in caso di rigetto, anche parziale, delle sue ragioni in via subordinata, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Allegava all'atto di costituzione copia degli avvisi di accertamento innanzi indicati, unitamente alla documentazione attestante la loro notifica.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. L'art. 77 – comma 2 bis – del D.P.R. n. 602/1973 prescrive che:
“l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca”.
Quanto ai motivi di cui sub a) e sub b), pertanto, vi è carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore atteso che la comunicazione di cui innanzi rientra nella sfera di competenza della società concessionaria della riscossione a cui doveva essere notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per completezza va aggiunto che, nella fattispecie, non può trovare applicazione il comma 6 bis dell'art. 14 del D. L. vo n. 546/1992 (introdotto dall'art. 1 – comma 1, lettera d – del D. L. vo n. 220 del 30/12/2023) il quale prescrive che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso
è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, atteso che sia la comunicazione preventiva che quella relativa all'iscrizione, sono riferibili al medesimo soggetto.
In ordine al motivo di cui sub c), va considerato che lo stesso andava proposto mediante impugnativa degli avvisi di accertamento in base alla fondamentale regola contenuta nell'art. 19 –comma
3 – del D. L. vo n. 546/1992, in quanto l'atto per cui è giudizio poteva essere opposto per vizi propri e non per quelli riferibili a provvedimenti precedenti e presupposti.
Alla soccombenza della società ricorrente consegue la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria, delle spese e dei compensi di lite. Le spese giustificate vanno liquidate in euro 50,00; tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, i compensi possono determinarsi in euro 19.950,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dalla s.r. l.
“Ricorrente_1”, in persona del suo legale rappresentante e la condanna al pagamento, in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria, delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi euro 20.000,00, oltre I.V.A. e C.A.P.