Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2024, proposto da MA CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani Regione, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del provvedimento del 4 marzo 2024 con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani ha espresso parere negativo all'esecuzione dell'intervento di cui all'accluso progetto di restauro e risanamento conservativo di un immobile sito in contrada Calabianca a Castellammare del Golfo, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CA IR e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. MA CC ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 4 marzo 2024 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha respinto l’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata per l’approvazione di un progetto di restauro e risanamento conservativo di un immobile sito in contrada Calabianca a Castellammare del Golfo, catastalmente identificato al foglio n. 20, particelle 1196 e 83.
In fatto il ricorrente espone di essere proprietario del fabbricato suddetto e di un lotto di terreno annesso ricadente nella Zona di Rispetto Verde Ambientale, normato dall'art. 106 delle N.T.A. del vigente PRG, il cui comma 3 prevede i seguenti interventi edilizi sugli edifici preesistenti: restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ristrutturazione edilizia, senza alterazione dei volumi.
L'immobile oggetto del proposto intervento è stato realizzato in data antecedente al 1942 ed il fabbricato ricade nella fascia di 150 metri dalla battigia.
Allo stato attuale necessita un intervento di restauro e risanamento conservativo per poter essere usufruito, con la ricostruzione di parte delle murature e del tetto.
Parte ricorrente precisa che la consistenza originaria del fabbricato e la sua preesistenza al 1942 è attestata da una consulenza con foto aeree eseguita dalla S.A.S., in atti, nonché dal progetto riportante il precedente stato dei luoghi a suo tempo presentato dal precedente proprietario, oltre che verificabile dall’attuale consistenza del fabbricato.
Ad ogni modo, parte ricorrente precisa che l'intervento consisterà nella fedele ricostruzione dell’originario edificio, sia in termini dimensionali che materiali, nel rispetto delle tecniche costruttive, dei materiali tipici del contesto in cui si interviene.
Nonostante ciò, l’amministrazione ha denegato il nulla osta sul progetto con la seguente motivazione:
“ATTESO che l’area in questione ricade all’interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia (art. 15, lett. a), L.R. 78/76), nonché all’interno del Paesaggio Locale 6C(c) “Paesaggio costiero dalla Piana di Castellazzo al seno di Guidaloca” (art. 14 delle Norme di Attuazione del P.T.P. Ambito 1) e della fascia di rispetto della costa (art. 54 delle Norme di Attuazione del P.T.P. Ambito 1) che vietano nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica; […]
Considerato che il progetto proposto, nonostante quanto riportato nel titolo “Progetto per il restauro e risanamento conservativo”, riguarda la ricostruzione del manufatto che allo stato si presenta estremamente ruderale, in pessimo stato di conservazione, essendo visibili soltanto porzioni di murature in pietrame informe, privi di pavimenti, orizzontamenti e coperture, nonché privi di servizi minimi, infrastrutture ed impianti;
Tenuto conto che il mantenimento dell’identità dei luoghi di cui è parola, limita gli interventi ai soli in grado di assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti e della costa, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, promuovendo azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico (art. 15 delle Norme di Attuazione del P.T.P.), questa Soprintendenza ritiene che la proposta edificatoria in esame non sia compatibile con le peculiarità del sito, in delicato equilibrio ecologico e paesaggistico di eccezionale valore culturale, in quanto la prevista “ricostruzione” comporterebbe un carico antropico e la trasformazione del paesaggio costiero di Cala Bianca, non sostenibile, ed oggi, dissonante rispetto alla qualità ambientale e paesaggistica sopra evidenziata, registrandosi un grave rischio per la perdita dell’equilibrio ecologico esistente e dell’unicità del paesaggio da tutelare e preservare quale patrimonio comune; […]
Questa Soprintendenza, per le motivazioni di cui sopra, in esito alla nota sopra distinta esprime PARERE NEGATIVO all’esecuzione dell’intervento di cui all'accluso progetto, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in quanto in contrasto con l’art. 15, lett. a), della L.R. 78/76 “fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia” e gli art. 14 e 54 delle Norme di Attuazione del P.T.P. Ambito 1 che vietano nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica”.
Il ricorso è assistito da un’unica censura con la quale il ricorrente contesta l’istruttoria svolta e la motivazione addotta dalla Soprintendenza, a suo dire, contrastante sia con le norme che regolano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con riferimento alla zona de qua , sia con la realtà dei luoghi.
Con una prima censura il ricorrente sostiene che non esisterebbe il paventato contrasto con l’art. 15, lett. a), della l.r. 78/1976 poiché si tratterebbe di ricostruire un manufatto ante 1976 di cui sono tuttora presenti elementi murari identificativi della consistenza originaria e comunque di cui si ha piena contezza per quanto accertato dalla consulenza resa dalla S.A.S. nel 2011. Ciò posto, il ricorrente richiama giurisprudenza amministrativa a supporto secondo cui gli immobili preesistenti al vincolo di cui al citato art. 15 possono essere oggetto anche di un processo di ristrutturazione (cfr. CGA n. 568 del 19/09/2023; CGA n. 622 del 28/06/2021).
Pertanto, anche a volere qualificare l’intervento in parola come ristrutturazione, lo stesso rientra nella previsione normativa della disposizione di legge anzi indicata, non comportando alcuna alterazione nei parametri edilizi di volume, superficie, sagoma, aperture, prospetti ed area di sedime.
Ancora, anche se lo stato del fabbricato fosse effettivamente ruderale tala da impedire la identificazione della sua consistenza e sagoma originaria, come indicato dall’amministrazione nella motivazione del parere, in presenza delle prove su tale stato la sua ricostruzione rientrerebbe nel concetto quanto meno di ristrutturazione, secondo la previsione dell’art. 3 del D.P.R 380/2001.
Da quanto sopra consegue che l’amministrazione resistente avrebbe erroneamente qualificato l’opera proposta come nuova costruzione.
Inoltre, nelle premesse della motivazione si fa riferimento alle finalità di salvaguardia dei valori ambientali ed estetici del paesaggio inerente al luogo in cui ricade il fabbricato de quo . A dire del ricorrente, quel fabbricato, realizzato in epoca antecedente al 1942, sarebbe comunque parte integrante di quel paesaggio e l’opera dell’uomo che quel fabbricato rappresenta sarebbe parte integrante da quasi un secolo di quel contesto ambientale.
In ogni caso, l’intervento non rientrerebbe neppure nella tipologia, comunque consentita, della ristrutturazione edilizia, ma in quella del restauro e del risanamento conservativo che dall’art. 3, lett. c), del DPR 380/2001.
Resiste in giudizio l’Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana - Soprintendenza beni culturali e ambientali di Trapani, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 243 del 27 maggio 2024, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato per insussistenza del prescritto periculum in mora .
Tale statuizione è stata confermata in sede di appello con l’ordinanza n. 314 dell’11 settembre 2024.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, il ricorrente ha presentato al SUE competente, in data 14 dicembre 2023, una richiesta di autorizzazione per il “Progetto per il restauro e risanamento conservativo di un fabbricato esistente, in C/mare del Golfo, c/da Conza, foglio n. 20 p.lla 1196, 83”.
Con nota del 4 marzo 2024, la Soprintendenza ha emesso il parere negativo di cui all’odierno ricorso, tra l’altro, poiché in contrasto con l’art. 15, lett. a), della L.R. 78/76 - fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia - e gli art. 14 e 54 delle Norme di Attuazione del P.T.P. Ambito 1 che vietano nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica.
L’amministrazione ha poi evidenziato che il progettato restauro non sarebbe altro che la “ricostruzione del manufatto che allo stato si presenta estremamente ruderale, in pessimo stato di conservazione, essendo visibili soltanto porzioni di murature in pietrame informe, privi di pavimenti, orizzontamenti e coperture, nonché privi di servizi minimi, infrastrutture ed impianti”.
2. Il ricorso deve essere respinto per quanto segue.
Va premesso che – come già statuito dalla Sezione in analogo caso riguardante un progetto di ristrutturazione di immobile sito nella medesima area tutelata (v. Tar Palermo, sez. IV, 1499/24) – l’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica tesa al recupero dell’immobile preesistente non può essere in modo radicale ed assiomatico respinta sulla base del mero e generico richiamo ai vincoli imposti dall’art. 15 della L.R. 78/1976 e dagli artt. 14 e 54 delle norme di attuazione del P.T.P. Ambito 1.
Infatti:
- è indiscusso che la prima disposizione normativa consente espressamente, pur all’interno della fascia dei 150 metri dalla battigia, “ la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati ”;
- le altre due disposizioni delle NN.TT.AA. del P.T.P. vietano nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, ma non escludono espressamente la ristrutturazione degli immobili esistenti. In relazione a tali disposizioni, è stato già rilevato con la menzionata sentenza che “ Il vincolo paesaggistico non assume una portata assiologica e non obbliga l’amministrazione ad inibire qualsiasi intervento dei privati sull’area su cui insiste, sulla base dell’esclusiva considerazione del contesto paesaggistico in cui l'intervento si colloca .”. È stato anche precisato con la più recente sentenza n. 1238/2025 che l’art. 15, lettera c) delle Norme di attuazione, relativo al Paesaggio locale 6 – Bacino del fiume Guidaloca, individua, tra le attività compatibili con il vincolo, quelle agrituristiche, di turismo rurale e residenziale turistica, purché contenute nei limiti del “ patrimonio edilizio esistente ”. Il che ha consentito in quella vicenda di respingere “ la tesi della Soprintendenza che si spinge a richiedere essenzialmente l'immodificabilità totale dello stato dei luoghi ” (Tar Palermo, sez. IV, 1238/2025).
Chiarito ciò in punto di diritto, va precisato che il rigetto della domanda di rilascio della domanda di autorizzazione paesaggistica, nel caso di specie, risulta tuttavia legittima (e resiste ai vizi denunciati in ricorso) in ragione del fatto che l’attività progettata dal ricorrente non rientra, in concreto, nel modulo del recupero di un immobile preesistente sito nell’area tutelata (attività che, come già sottolineato, non è inibita dalla disciplina paesistica), ma piuttosto costituisce di fatto la costruzione di un quid novi ; come tale, vietato.
Questo Tribunale ha avuto modo di affrontare analoga vicenda proprio di recente, per altro rudere collocato esattamente nella stessa area di interesse per cui è causa (Cala Bianca, Comune di Castellammare del Golfo), nella sentenza n. 2504 del 6 settembre 2024 che appare utile richiamare per ampi stralci.
“La materia del contendere verte, essenzialmente, sulla definizione del concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, lett. d) del T.U.E.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’intervento controverso non rivestirebbe i tratti di “nuova costruzione”, atteso che il novellato art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. 380 del 2001, non prevedrebbe il vincolo di sagoma per la ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, ricompresi in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 BB.CC.AA., prescrivendo unicamente l’accertamento della consistenza plano-volumetrica originaria. Consistenza che nel caso di specie sarebbe stata individuata senza incertezze grazie alla ricognizione storica cartografica eseguita dalla Società Aerofotogrammetrica Siciliana, asseverata con perizia giurata.
Sennonché, la giurisprudenza amministrativa, nel definire il concetto di ristrutturazione edilizia, ha costantemente ribadito che gli interventi descritti dall’art. 3, lettera d) devono iscriversi pur sempre in un’attività di recupero sul patrimonio edilizio “esistente”, il cui limite è segnato appunto dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un “organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura” (Cons. Stato, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8035). La finalità “conservativa” sottesa al concetto di ristrutturazione postula, pertanto, la possibilità di individuazione del manufatto preesistente come identità strutturale, già presente nella realtà materiale quale specifica entità urbanistico- edilizia esistente nella attualità. Deve, cioè, trattarsi di un manufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 ottobre 2020, n. 6455).
Costituisce pertanto vera e propria costruzione ex novo e non già ristrutturazione, “la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell’istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l’esatta volumetria della preesistenza, in quanto l’effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione […] bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso” (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2000, n. 1906).
In buona sostanza, il rilascio di un titolo edilizio per procedere alla ristrutturazione è subordinato alla possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire; solo se è chiara la base di partenza, è possibile discutere l’entità e la qualità delle modifiche apportabili. Pertanto, costituisce nuova opera la ricostruzione su ruderi o su di un edificio già da tempo demolito (anche in parte) o diruto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2142).
Nel caso in esame, le opere esistenti sono prive degli elementi strutturali tali da caratterizzarne la consistenza e tipologia quale edificio e non mero rudere. Le modifiche prospettate, pertanto, travalicano i limiti definitori della ristrutturazione edilizia.
I documenti prodotti, quali le rappresentazioni estratte dalla piattaforma satellitare Google Earth e le fotografie, evidenziano l’attuale stato ruderale dei manufatti, ridotti per lo più ad un cumulo di macerie all’interno della vegetazione, prive di coperture e strutture orizzontali, nonché di qualsivoglia finitura.
Tali rovine, in assenza di riscontri certi ed esaustivi, nulla dicono circa l’originaria consistenza degli edifici e non consentono la ricostruzione dello status quo ante, se non attraverso mere congetture non oggettivabili, comunque caratterizzate da un elevato grado di aleatorietà.
Le perizie giurate della SAS, in cui è ricostruita l’architettura ormai perduta, utilizzano quale esclusiva fonte di conoscenza le riprese aeree originali, che consentono di ottenere solamente immagini planimetriche di per sé inidonee ad introdurre ulteriori apporti conoscitivi, considerato che l’orientamento dell’asse della camera perpendicolare alla superficie terrestre non consente di apprezzare la terza dimensione, ovvero l’altezza.
Il modello descrittivo fornito dal ricorrente, dunque, più che fornire una rigorosa ricostruzione filologica di ciò che effettivamente era, tenta di suggerire ciò che avrebbe potuto essere, colmando le lacune attraverso un’interpretazione soggettiva del dato esistente ”.
3. Il caso odierno all’esame del Collegio è esattamente sovrapponibile a quello appena richiamato in quanto il provvedimento impugnato – dopo aver (erroneamente) attribuito alla disciplina paesaggistica una valenza totalmente ostativa rispetto a qualunque tipologia di intervento edilizio, nell’ottica di una assoluta tutela dei valori preservati - evidenzia anche (con motivazione concorrente) l’impossibilità di qualificare il progetto in termini di ristrutturazione edilizia, oltre che di restauro e risanamento conservativo, proprio ai sensi e per gli effetti delle norme edilizie invocate dal ricorrente, venendo in rilievo un intervento da realizzarsi su un fabbricato in avanzato stato ruderale e in pessime condizioni di conservazione, del quale restano visibili soltanto porzioni di murature in pietrame informe, prive di orizzontamenti e coperture, oltre che di pavimentazione e di servizi.
Si noti che di tale evidenza è consapevole anche il ricorrente che, infatti, nella relazione tecnica allegata al progetto, prevede che: “L'intervento consisterà nella fedele ricostruzione sia in termini dimensionali che materici, nel rispetto delle tecniche costruttive, dei materiali tipici del contesto in cui si interviene” .
La prevista ricostruzione, con nuova destinazione d’uso a civile abitazione, viene però basata solamente su una ipotesi della consistenza originaria del manufatto, sulla scorta dei rilievi S.A.S. con riprese aeree del 1941, 1968 e 1980 dalle quali però non si riesce affatto a dimostrare la preesistente consistenza, oltre che l’esatta destinazione d’uso e l’ingombro planivolumetrico complessivo del manufatto a suo tempo crollato.
4. Ciò posto, come evidenziato dalla Difesa erariale, deve escludersi in radice la possibilità di soddisfare il presupposto indispensabile per gli interventi di ristrutturazione consentiti, a livello urbanistico, dall’art. 15, comma 1, lett. a) L.r. n. 78/1976, e cioè l’assenza di alterazioni rispetto ai volumi già realizzati, a sua volta implicante la possibilità di una esatta e fedele individuazione di tali preesistenti volumi e di tutte le caratteristiche dell’edificio originario.
Sul punto è pacifico in giurisprudenza che “per la configurazione di una assentibile ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, nelle forme della demolizione e successiva ricostruzione, “è indispensabile la presenza dell’esatta rappresentazione della consistenza geometrica iniziale”, impossibile laddove manchino “elementi strutturali idonei, certi e verificabili, quanto all’ingombro planovolumetrico complessivo del fabbricato preesistente” (Cons. Stato Sez. II, 11.03.2024 n. 2323), dovendosi in tale ipotesi parlare di nuova costruzione.
Così come deve essere esclusa anche l’applicabilità al caso che ci occupa della prevista categoria di intervento del “Restauro e Risanamento conservativo” , atteso che la finalità del restauro e del risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, pur sempre però nel rispetto (perché sempre di conservazione deve trattarsi) dei suoi elementi essenziali tipologici, formali e strutturali.
Ciò detto, la ricostruzione di un rudere non può rientrare, già solo a livello concettuale, nell'ambito della categoria del restauro e risanamento conservativo, alla stregua della caratterizzazione di quest'ultima, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001. Il concetto di costruzione esistente postula, invero, la possibilità di individuazione della stessa come identità strutturale, in modo da farla giudicare presente nella realtà materiale quale specifica entità urbanistico — edilizia esistente nell'attualità, sicché l'intervento edificatorio sulla stessa non costituirebbe trasformazione urbanistico-edilizia del territorio rilevante in termini di nuova costruzione (cfr. T.A.R., Napoli, sez. VI, 02/09/2022, n. 5565).
Nel caso che ci occupa, come provato dalle parti in lite, non esiste alcun organismo edilizio ultimato e operativo da restaurare o conservare e/o da ristrutturare, per cui senza dubbio l’intervento proposto deve qualificarsi come di nuova costruzione, da cui la legittimità dell’atto gravato che ha messo in luce la violazione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della L.R. 78/76 nonché degli art. 14, 15 e 54 delle Norme di Attuazione del P.T.P. Ambito 1.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Assessorato resistente che liquida in euro 2.000 (duemila/00) oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC UN, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA IR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IR | SC UN |
IL SEGRETARIO