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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11473 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA LU BU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 22470/2021- R.G. n. 145/2020 - pubblicata in data 26/07/2021 dal Giudice di
Pace di Napoli
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Mario AN Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti;
appellante
CONTRO
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianclaudio Alinei (C.F. CP_2 C.F._2
), in virtù di procura in atti C.F._3 appellata
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_3 P.IVA_2
Municipale a mezzo dell'avv. Irene Iacovella, C.F. , in virtù di procura in atti C.F._4
appellato
CONCLUSIONI Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso, conveniva in giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli l' Parte_1 [...]
nonché il proponendo opposizione avverso la cartella n. Controparte_1 Controparte_3
07120190061338044000, notificata in data 4.12.201, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al cds, deducendo la mancata rituale notifica tanto della cartella quanto del sotteso verbale nonché la intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Instaurato il giudizio avente R.G. n. 145/2020, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo di accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed improponibilità Controparte_4 delle domande formulate dall'attore, eccependo la carenza di legittimazione passiva e altresì l'infondatezza 2
della eccezione di prescrizione, oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata. Il imaneva contumace. Controparte_3
Con sentenza n. 22470/2021- R.G. n. 145/2020 - depositata in data 26/07/2021, il Giudice di Pace di CP_3 ritenuta la causa matura per la decisione: 1) accoglieva l'opposizione proposta da e Parte_1
annullava la cartella, non avendo le controparti prodotto documentazione attestante l'accertamento delle violazioni nonché la contestazione e notificazione delle stesse;
2) compensava interamente le spese di lite.
Tanto premesso in fatto, proponeva appello avverso la prefata sentenza limitatamente Parte_1
alla statuizione sulle spese, denunziando la violazione dell'art. 92 c.p.c., non rinvenendosi, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi tassative in cui è possibile la compensazione delle spese di lite. Ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione impugnata, vinte le spese di lite con attribuzione. Si costituiva Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato nonché la conferma della
[...]
impugnata sentenza, stante la correttezza della statuizione relativa alle spese.
Si costituiva altresì il che preliminarmente eccepiva la nullità della notifica dell'atto di Controparte_3
appello, in quanto erroneamente notificato all'indirizzo “ apoli.it” anziché Email_1 CP_3
all'indirizzo pec risultante da REGINDE “atti apoli.it” e, in subordine, chiedeva il Email_2 CP_3
rigetto dell'appello in quanto infondato.
Con ordinanza del 23.09.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di nullità della notifica dell'atto d'appello sollevata dal noltrato ad un indirizzo pec diverso da quello presente nel registro REGINDE, non potendo Controparte_3
non constatarsi come l'atto notificato telematicamente è entrato nella sfera di conoscenza del destinatario
(stando alla stessa prospettazione dell'ente impositore), sicché, in ogni caso, non si potrebbe non fare applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., attesa la costituzione dell'ente nel presente giudizio.
3. Venendo al merito del gravame, l'appellante ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui sono state compensate le spese in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione in ordine alle spese del giudizio con la seguente motivazione: “Poiché la presente azione è stata proposta, a debito, senza il versamento del dovuto contributo unificato, appare conforme a giustizia compensare le spese processuali”.
Va premesso che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe 3
gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la
Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Infatti prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ciò premesso, ad avviso del sottoscritto Giudicante, le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
In proposito va rilevato che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto 4
come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. La circostanza che il convenuto in primo grado non si sia costituito nel primo Controparte_3 grado di giudizio non può essere valutata come significativa della volontà degli stessi di aderire alle ragioni dell'altra parte: tale condotta ha una valenza totalmente neutra, anzi potrebbe anche essere giudicata negativamente come espressione di “mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti, specie quelle pubbliche, all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale” (Cass. ord. n. 373 del 13.01.2015).
Pertanto, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese che, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico degli opposti in solido tra loro, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi anticipatario.
Gli onorari del primo grado di giudizio vanno posti a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidati in favore di parte appellante in complessivi euro
139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta, in particolare dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto e della serialità
e semplicità del contenzioso.
Anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro
232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, per i motivi di cui si è detto prima.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa MA LU BU, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 22470/2021- R.G. n.
145/2020 - depositata in data 26/07/2021, nel capo relativo alle spese, condanna
[...]
ed il in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte Controparte_1 Controparte_3
appellante, dei compensi del primo grado di giudizio, per complessivi euro 139,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Angelo Mario
AN dichiaratosi anticipatario;
5
2. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, per complessivi euro 64,50 per spese, euro 232,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Angelo Mario
AN dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 29.11.2025
Il Giudice
MA LU BU
Firma digitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA LU BU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 22470/2021- R.G. n. 145/2020 - pubblicata in data 26/07/2021 dal Giudice di
Pace di Napoli
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Mario AN Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti;
appellante
CONTRO
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianclaudio Alinei (C.F. CP_2 C.F._2
), in virtù di procura in atti C.F._3 appellata
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_3 P.IVA_2
Municipale a mezzo dell'avv. Irene Iacovella, C.F. , in virtù di procura in atti C.F._4
appellato
CONCLUSIONI Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso, conveniva in giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli l' Parte_1 [...]
nonché il proponendo opposizione avverso la cartella n. Controparte_1 Controparte_3
07120190061338044000, notificata in data 4.12.201, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al cds, deducendo la mancata rituale notifica tanto della cartella quanto del sotteso verbale nonché la intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Instaurato il giudizio avente R.G. n. 145/2020, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo di accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed improponibilità Controparte_4 delle domande formulate dall'attore, eccependo la carenza di legittimazione passiva e altresì l'infondatezza 2
della eccezione di prescrizione, oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata. Il imaneva contumace. Controparte_3
Con sentenza n. 22470/2021- R.G. n. 145/2020 - depositata in data 26/07/2021, il Giudice di Pace di CP_3 ritenuta la causa matura per la decisione: 1) accoglieva l'opposizione proposta da e Parte_1
annullava la cartella, non avendo le controparti prodotto documentazione attestante l'accertamento delle violazioni nonché la contestazione e notificazione delle stesse;
2) compensava interamente le spese di lite.
Tanto premesso in fatto, proponeva appello avverso la prefata sentenza limitatamente Parte_1
alla statuizione sulle spese, denunziando la violazione dell'art. 92 c.p.c., non rinvenendosi, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi tassative in cui è possibile la compensazione delle spese di lite. Ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione impugnata, vinte le spese di lite con attribuzione. Si costituiva Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato nonché la conferma della
[...]
impugnata sentenza, stante la correttezza della statuizione relativa alle spese.
Si costituiva altresì il che preliminarmente eccepiva la nullità della notifica dell'atto di Controparte_3
appello, in quanto erroneamente notificato all'indirizzo “ apoli.it” anziché Email_1 CP_3
all'indirizzo pec risultante da REGINDE “atti apoli.it” e, in subordine, chiedeva il Email_2 CP_3
rigetto dell'appello in quanto infondato.
Con ordinanza del 23.09.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di nullità della notifica dell'atto d'appello sollevata dal noltrato ad un indirizzo pec diverso da quello presente nel registro REGINDE, non potendo Controparte_3
non constatarsi come l'atto notificato telematicamente è entrato nella sfera di conoscenza del destinatario
(stando alla stessa prospettazione dell'ente impositore), sicché, in ogni caso, non si potrebbe non fare applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., attesa la costituzione dell'ente nel presente giudizio.
3. Venendo al merito del gravame, l'appellante ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui sono state compensate le spese in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione in ordine alle spese del giudizio con la seguente motivazione: “Poiché la presente azione è stata proposta, a debito, senza il versamento del dovuto contributo unificato, appare conforme a giustizia compensare le spese processuali”.
Va premesso che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe 3
gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la
Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Infatti prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ciò premesso, ad avviso del sottoscritto Giudicante, le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
In proposito va rilevato che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto 4
come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. La circostanza che il convenuto in primo grado non si sia costituito nel primo Controparte_3 grado di giudizio non può essere valutata come significativa della volontà degli stessi di aderire alle ragioni dell'altra parte: tale condotta ha una valenza totalmente neutra, anzi potrebbe anche essere giudicata negativamente come espressione di “mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti, specie quelle pubbliche, all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale” (Cass. ord. n. 373 del 13.01.2015).
Pertanto, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese che, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico degli opposti in solido tra loro, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi anticipatario.
Gli onorari del primo grado di giudizio vanno posti a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidati in favore di parte appellante in complessivi euro
139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta, in particolare dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto e della serialità
e semplicità del contenzioso.
Anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro
232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, per i motivi di cui si è detto prima.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa MA LU BU, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 22470/2021- R.G. n.
145/2020 - depositata in data 26/07/2021, nel capo relativo alle spese, condanna
[...]
ed il in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte Controparte_1 Controparte_3
appellante, dei compensi del primo grado di giudizio, per complessivi euro 139,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Angelo Mario
AN dichiaratosi anticipatario;
5
2. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, per complessivi euro 64,50 per spese, euro 232,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Angelo Mario
AN dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 29.11.2025
Il Giudice
MA LU BU
Firma digitale