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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 18072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18072 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Paola Larosa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 19268/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona dell'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
BA, (C.F. ) nella qualità di Amministratore di Sostegno, in virtù di C.F._2 nomina del 6.12.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Celletti (C.F.
) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di C.F._3 quest'ultimo in Roma, Via Monte Santo, 25
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice come da verbale di udienza del 23.09.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio deducendo che Parte_1 Controparte_1 conosceva quest'ultimo nel 2012, in quanto le veniva presentato dalla propria precedente assistente e che il disoccupato, si offriva all'attrice quale sostituto di Persona_1 CP_1 Per_1
1 per il compimento di talune mansioni in precedenza affidate a quest'ultima, Persona_1 generando così l'affidamento di Pertanto, a seguito della condanna di Parte_1 [...] in sede civile e penale, decideva di farsi assistere da Persona_1 Parte_1 CP_1
In particolare, le mansioni del convenuto consistevano nell'accompagnare l'attrice una
[...] volta al mese in banca, presso la BNL Gruppo Paribas Agenzia n. 2 di Roma, ove la stessa è titolare del c/c n. 22430, per prelevare denaro liquido necessario ai propri fabbisogni mensili. CP_1 veniva ricompensato per tale ausilio mediante un compenso mensile di Euro 400,00, nel
[...] periodo che decorre dal dicembre 2016 al gennaio 2020, se pure tale somma non rappresentava un compenso per l'attività lavorativa bensì un mero riconoscimento per l'aiuto fornito all'attrice invalida.
Quest'ultima deduceva poi che in data 20 gennaio 2020 si recava presso la filiale di BNL di Piazza
Irnerio accompagnata dal proprio legale Avv. Daniele BA e da e in tale Controparte_1 occasione apprendeva, in virtù della lettura del saldo effettuata dal proprio legale, di un consistente ammanco sul proprio conto corrente. Gli importi prelevati non rispecchiavano in alcun modo le somme necessarie per il fabbisogno dell'attrice, che necessita di un importo mensile pari ad Euro
400,00 per il proprio sostentamento, oltre al pagamento della retta mensile dell'Istituto dove vive pari ad Euro 1.110,00, cui si aggiunge il compenso che corrispondeva a pari ad Controparte_1
Euro 400,00. L'attrice rappresentava che si recava una volta al mese presso la BNL con il proprio volontario assistente e la madre di quest'ultimo per effettuare un prelievo alla cassa, recante CP_1 causale 52, cui seguiva l'obbligo di controfirma dei due accompagnatori su ogni contabile di prelievo. Approfittando delle limitate capacità cognitive dell'attrice, non le rivelava Controparte_1 la reale consistenza dei prelievi compiuti, omettendo di quantificare le ulteriori somme prelevate oltre a quelle necessarie per i fabbisogni dell'attrice. Quest'ultima deduceva poi che, a partire dal
2019, le visite in banca cominciavano a divenire più frequenti, sino a tre volte al mese;
dagli estratti conto depositati emerge infatti che ad inizio 2019 il saldo di partenza era di Euro 64.567,48 per divenire al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 20.190,11, con un ammanco di circa Euro 44.000,00, pari alla somma che aveva incassato dall' quale TFR in data 20 Parte_1 CP_2 dicembre 2016 dopo quarant'anni di servizio presso l' Già dal 2016, dunque, CP_3 CP_1 era intenzionato ad accaparrarsi la predetta somma e cominciava a svuotare il conto,
[...] confidando nell'affidamento della , inventando stati di necessità economica e profittando Pt_1 della minorata capacità cognitiva dell'attrice. interrompeva poi ogni rapporto con Controparte_1
l'attrice dopo essersi impossessato di circa Euro 44.000,00. La situazione dell'attrice diveniva ancora più complessa a seguito della comunicazione di recesso dal rapporto contrattuale da parte
2 della Banca, con raccomandata a/r del 13 febbraio 2020, probabilmente poiché l'Istituto bancario realizzava di non avere correttamente vigilato sulla situazione di debolezza della propria cliente.
L'attrice sporgeva, dunque, denuncia-querela nei confronti di in data 17 aprile Controparte_1
2020, cui seguiva l'avvio del procedimento penale n. 17757/2020 con richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato per i reati di cui agli artt. 81cpv, 646, 61 nn. 5), 7) e 11), 649bis c.p. L'attrice non si costituiva parte civile nel giudizio penale per ottenere il risarcimento dei danni patiti in sede civile;
all'udienza preliminare del 27 gennaio 2022 patteggiava la pena. L'attrice chiedeva, Controparte_1 dunque, di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di per tutti i Controparte_1 danni cagionati all'attrice quale conseguenza della condotta illecita dello stesso e, per l'effetto, di condannare lo stesso alla restituzione della somma di Euro 44.000,00 all'attrice, oltre interessi e rivalutazione dal 1.01.2019 e al risarcimento del danno morale patito dall'attrice, ovvero di quantificare il risarcimento nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà adeguata a seguito dell'istruttoria, con vittoria delle spese di lite.
pur regolarmente citato, rimaneva contumace e non rendeva l'interrogatorio Controparte_1 formale deferitogli.
All'udienza del 27.03.2023 il Giudice dichiarava interrotto il giudizio in virtù dell'istanza depositata dall'attrice la quale rappresentava che con ordinanza n. 15071/2022 del Tribunale di
Roma veniva dichiarata l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno a favore di Parte_1
, con nomina quale Amministratore di Sostegno dell'Avv. Daniele BA.
[...]
In data 18.05.2023 il giudizio veniva riassunto.
La causa era istruita mediante escussione del teste Daniele BA.
All'udienza del 23.09.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È principio consolidato che in materia di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe sul soggetto danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito.
Si rileva, innanzitutto, che non risulta provato il rapporto intercorrente tra e Parte_1 avente ad oggetto l'assistenza da parte di quest'ultimo a favore dell'attrice, invalida Controparte_1 totale al 100%, nell'espletamento di talune mansioni, tra cui quella di accompagnare l'attrice una volta al mese presso la filiale della banca BNL dove è titolare del conto corrente n. 22430. Sebbene sia stata svolta attività istruttoria, la prova testimoniale ha avuto ad oggetto un unico capitolo di prova, in virtù del quale Daniele BA, amministratore di sostegno dell'attrice e in precedenza legale della stessa, dichiarava che in data 20 gennaio 2020 si trovava allo sportello della filiale BNL
3 di Piazza Irnerio insieme all'attrice e a poiché per ragioni relative al proprio Controparte_1 mandato di procuratore presso il Tribunale di Velletri, registro esecuzioni immobiliari 250/2018, aveva accompagnato in banca per l'effettuazione del pagamento della CTU Parte_1 ordinato dal Giudice dell'esecuzione e, nell'occasione, su richiesta della predetta, verificava il saldo del conto corrente dell'attrice dal quale emergeva un ammanco di Euro 44.000,00, poiché si ricordava che un anno prima vi era una somma significativamente maggiore.
Dall'esame degli estratti conto depositati dall'attrice in allegato all'atto di citazione risulta innanzitutto un ammontare delle uscite sin dal primo trimestre del 2017 non sempre costante e, considerato il fabbisogno mensile dell'attrice, secondo quanto la stessa deduce, pari ad Euro
1.900,00 (Euro 1.100,00 per il pagamento della retta dell'Istituto S. Alessio ove dimora + Euro
400,00 per il proprio sostentamento + Euro 400,00 per il compenso di , maggiore Controparte_1 dell'importo di euro 1.900,00 mensili. In particolare, nel trimestre che va dal 1.01.2017 al
31.03.2017 si ha un totale uscite pari a Euro 6.373,52 (rispetto al fabbisogno trimestrale di
[...]
secondo quanto dedotto dalla stessa, di Euro 5.700,00); nel trimestre che va dal Parte_1
3.04.2017 al 30.06.2017 si ha un totale uscite pari a Euro 9.372,71; nel trimestre che va dal
3.07.2017 al 30.09.2017 si ha un totale uscite pari a Euro 7.231,42; nel trimestre che va dal
2.10.2017 al 31.12.2017 si ha un totale uscite pari a Euro 6.031,51; nel trimestre che va dal
2.01.2018 al 31.03.2018 si ha un totale uscite pari a Euro 7.831,55; nel trimestre che va dal
3.04.2018 al 30.06.2018 si ha un totale uscite pari a Euro 7.931,32; nel trimestre che va dal
2.07.2018 al 30.09.2018 si ha un totale uscite pari a 5.928,42; nel trimestre che va dal 1.10.2018 al
31.12.2018 si ha un totale uscite pari a Euro 10.434,51. Si rileva dunque che le uscite trimestrali nel periodo compreso tra gennaio 2017 e dicembre 2018 sono di importo variabile e superiore al fabbisogno prospettato dall'attrice; risultano inoltre effettuati prelievi allo sportello una volta al mese in conformità a quanto dedotto dall'attrice.
Procedendo alla disamina degli estratti conto depositati, relativamente al periodo in cui secondo quanto prospettato dall'attrice comincia a delinearsi l'attività di sottrazione di denaro da parte del convenuto per fini personali dello stesso, risulta che nel trimestre che va dal 2.01.2019 al
31.03.2019 si ha un totale uscite pari a Euro 12.423,45; nel trimestre che va dal 1.04.2019 al
30.06.2019 si ha un totale uscite pari a Euro 30.651,20; nel trimestre che va dal 1.07.2019 al
30.09.2019 si ha un totale uscite pari a Euro 18.737,52; nel trimestre che va dal 1.10.2019 al
31.12.2019 si ha un totale uscite pari a Euro 17.542,91. Le uscite trimestrali relative all'anno 2019 risultano, dunque, sensibilmente aumentate e si evince che i prelievi allo sportello nell'anno 2019
4 risultano effettuati non più una sola volta al mese, bensì anche sino a tre volte al mese conformemente a quanto dedotto dall'attrice.
Tali dati non consentono, tuttavia, peraltro in assenza di una comparazione con gli estratti conto del periodo antecedente all'instaurazione del rapporto tra l'attrice e il convenuto, un'interpretazione che possa provare il disegno criminoso di di prelevare, con più azioni, somme di Controparte_1 denaro dal conto di per fini personali, in quanto, ai fini dell'integrazione Parte_1 dell'illecito civile non è sufficiente fornire la prova del fatto materiale del prelievo “contra ius”, bensì è richiesta la rigorosa prova del nesso di causalità. L'attrice deduce peraltro che si recava presso la filiale BNL con il proprio volontario assistente e con la madre dello stesso Controparte_1
(signora , i quali ogni volta venivano identificati dalla banca e avevano l'obbligo di Per_2 controfirma da apporre su ogni contabile di prelievo che recava la causale 52 (prelievo alla cassa).
Eppure nessuna delle contabili di prelievo controfirmate dai predetti soggetti è stata depositata.
Non sussiste, dunque, alcuna prova del nesso di causalità tra la sottrazione, mediante una pluralità di azioni, della somma di Euro 44.000,00 non destinata al fabbisogno dell'attrice dal conto della stessa e la condotta del convenuto. Né a tal fine può essere sufficiente il deposito del decreto di rinvio a giudizio di per i reati di cui agli artt. 81cpv, 646, 61 nn. 5), 7) e 11), 649bis Controparte_1
c.p., il cui procedimento risulterebbe peraltro essersi concluso con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, secondo quanto dedotto dall'attrice, che non ha, tuttavia, provveduto a depositare la sentenza. Né risulta depositata la denuncia-querela sporta dall'attrice nei confronti di
Se pure la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel ritenere che Controparte_1 gli atti del procedimento penale siano utilizzabili nel giudizio civile quali prove atipiche, ammissibili mancando nell'ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi istruttori, si deve considerare in primo luogo che sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito e sono altresì “idonee a giustificare di per sé sole il dictum, se tali da fornire sul fatto da accertare elementi di riscontro sufficienti e non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze emergenti dal compendio istruttorio” (sul tema, cfr., ex plurimis,
Cass. 27479/2025; Cass. 9957/2025; Cass. 30992/ 2023; Cass. 2947/2023; Cass. 12164/2021).
Rileva poi che in tale giudizio è stato depositato solo il decreto di rinvio a giudizio di CP_1
e che pare non vi sia stata un'assunzione delle prove nel procedimento penale, in quanto si è
[...] concluso con una sentenza di patteggiamento. Quand'anche, dunque, si volesse attribuire una efficacia probatoria in questo giudizio agli atti del procedimento penale cui fa riferimento l'attrice, si da' atto che non vi sono atti utili del giudizio penale (o non sono stati depositati dall'attrice) a provare l'illecito in relazione al quale spiega la domanda risarcitoria. Nulla si Parte_1
5 può evincere, inoltre, relativamente ad elementi probatori della domanda spiegata da Parte_1
, dalla sentenza resa nel procedimento penale R.G. DIB. 9576/2015 (depositata dall'attrice)
[...] nel quale è imputata e dalla sentenza del relativo giudizio risarcitorio in sede Persona_1 civile, in quanto non risulta neppure provato in questo giudizio il rapporto intercorrente tra
[...]
e Persona_1 Controparte_1
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, dunque, che non sussista la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. e la domanda non merita accoglimento.
Nulla occorre disporre sulle spese di lite stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da parte attrice così provvede:
- rigetta la domanda formulata da parte attrice;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma il 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
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