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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3592/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso), vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARMIERO Parte_1
ARCANGELO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MADONNA FRANCESCO CP_1 il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.06.2025, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio. A sostegno della domanda deduceva un mutamento delle circostanze di fatto oggetto della sentenza di divorzio, atteso che la figlia , già maggiorenne, in data 8.1.2025 aveva Persona_1 raggiunto l'autosufficienza economica. Chiedeva, pertanto, la revoca dell'obbligo del versamento di
€ 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
Con comparsa di risposta depositata in data 19.09.2025, la resistente non contestava quanto dedotto
1 da parte ricorrente, ma chiedeva di far decorrere la revoca dell'obbligo di mantenimento dalla fine del periodo di ferma quadriennale della figlia (febbraio 2029). Per_1
Con note di trattazione scritta del 25.11.2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
a) La declaratoria di obbligo di mantenimento, mediante la corresponsione di €400,00 mensili in favore della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, statuito sub capo 4) del Per_1 dispositivo della sent. n. 271/12 mediante la quale il Tribunale adito ebbe a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la sig.ra Parte_1
viene concordemente tra esse parti considerata e ritenuta sospesa a decorrere CP_1 dalla data di deposito del ricorso per modifica dei patti del divorzio proposto dal
[...]
e sino alla data del 31/1/29. Parte_1
b) Laddove la figlia dei sigg. dovesse essere confermata a tempo indeterminato in Parte_2 forza nell'Arma dei Carabinieri al termine del quadriennio di assunzione a tempo determinato
(periodo che andrà, per l'appunto, a scadere il 31/1/2029) l'obbligo di mantenimento a carico del sig. si intenderà definitivamente ed automaticamente cessato senza necessità di Pt_1 alcun ulteriore provvedimento della Magistratura competente.
c) Le spese e competenze del giudizio in corso si intendono integralmente compensate tra le parti, sottoscrivono a tal uopo il presente accordo anche l'avv. Arcangelo Armiero e l'avv.
NC MA per rinuncia al principio della solidarietà professionale.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso), vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARMIERO Parte_1
ARCANGELO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MADONNA FRANCESCO CP_1 il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.06.2025, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio. A sostegno della domanda deduceva un mutamento delle circostanze di fatto oggetto della sentenza di divorzio, atteso che la figlia , già maggiorenne, in data 8.1.2025 aveva Persona_1 raggiunto l'autosufficienza economica. Chiedeva, pertanto, la revoca dell'obbligo del versamento di
€ 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
Con comparsa di risposta depositata in data 19.09.2025, la resistente non contestava quanto dedotto
1 da parte ricorrente, ma chiedeva di far decorrere la revoca dell'obbligo di mantenimento dalla fine del periodo di ferma quadriennale della figlia (febbraio 2029). Per_1
Con note di trattazione scritta del 25.11.2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
a) La declaratoria di obbligo di mantenimento, mediante la corresponsione di €400,00 mensili in favore della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, statuito sub capo 4) del Per_1 dispositivo della sent. n. 271/12 mediante la quale il Tribunale adito ebbe a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la sig.ra Parte_1
viene concordemente tra esse parti considerata e ritenuta sospesa a decorrere CP_1 dalla data di deposito del ricorso per modifica dei patti del divorzio proposto dal
[...]
e sino alla data del 31/1/29. Parte_1
b) Laddove la figlia dei sigg. dovesse essere confermata a tempo indeterminato in Parte_2 forza nell'Arma dei Carabinieri al termine del quadriennio di assunzione a tempo determinato
(periodo che andrà, per l'appunto, a scadere il 31/1/2029) l'obbligo di mantenimento a carico del sig. si intenderà definitivamente ed automaticamente cessato senza necessità di Pt_1 alcun ulteriore provvedimento della Magistratura competente.
c) Le spese e competenze del giudizio in corso si intendono integralmente compensate tra le parti, sottoscrivono a tal uopo il presente accordo anche l'avv. Arcangelo Armiero e l'avv.
NC MA per rinuncia al principio della solidarietà professionale.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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