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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/10/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4311/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Carmela Taranto Parte_1
opponente
E
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Controparte_2 CP_3
e Dott.ssa Elisabetta Bavasso
[...] opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 8.11.2024 ritualmente notificato , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione alla ordinanza Con ingiunzione n. 186/2024 dell' di , notificata il 12.10.2024 e con la CP_1 quale era stato ingiunto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di sanzione ex art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 per l'irregolare occupazione della lavoratrice RA OE, chiedendone l'annullamento.
Lamentava l'illegittimità dell'ordinanza opposta deducendo che nel corso Con dell'accesso ispettivo dell' del 16.3.2023 presso il punto vendita di essa opponente era stata trovata intenta al lavoro la lavoratrice RA OE, per la quale non era stata eseguita la preventiva comunicazione di assunzione e
1 che, in esito a tale accesso ispettivo, ella aveva provveduto all'assunzione della citata lavoratrice ed al pagamento dell'importo di € 1.810,15.
Evidenziava che con l'ordinanza opposta era stato chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di € 1.8.10,15 sul presupposto della mancata ottemperanza alla diffida impartita dai verbalizzanti, e ciò in quanto ella non aveva mantenuto in servizio la predetta lavoratrice per il periodo previsto in diffida a causa delle dimissioni da questa rese.
Rappresentava che la lavoratrice in parola sin dal suo primo giorno di lavoro aveva rilasciato una dichiarazione con cui aveva riservato le dimissioni qualora le fosse stato comunicato il superamento delle prove selettive per il reclutamento dei VFI blocco 2023 nell'esercito, ciò che era appunto avvenuto nel pomeriggio del 16.03.2023.
Esponeva che successivamente alla convocazione per il giorno 19.4.2023 per la prova selettiva del concorso detta lavoratrice aveva rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 14.5.2023, quando già era assente da diversi giorni, e assumeva la non imputabilità del fatto che non aveva consentito il mantenimento in servizio della lavoratrice, ossia le insindacabili dimissioni.
Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1 deducendo che l'opponente pur avendo assunto la lavoratrice indicata in diffida e pagato la sanzione in misura minima non aveva, tuttavia, integralmente ottemperato a tale diffida non avendo mantenuto in servizio la lavoratrice per un periodo minimo di 90 giorni, così decadendo dalla possibilità di usufruire del beneficio del pagamento della sanzione in misura minima.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. – dal deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
La questione oggetto del presente giudizio attiene alla portata applicativa della disposizione di cui all'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 151/2015.
2 Tale disposizione prevede: “All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto
3 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Parte opponente sostiene la illegittimità dell'ordinanza opposta evidenziando di non aver potuto mantenere in servizio la lavoratrice indicato in diffida per il termine minimo di tre mesi in ragione delle dimissioni da questi rassegnate, ed assume di non avere alcuna responsabilità per la violazione contestata.
L'opposta – pur dando atto dell'assunzione della lavoratrice in nero e del pagamento della sanzione in misura minima – sostiene che l'opponente sia decaduto dalla possibilità di usufruire del beneficio del pagamento della sanzione in misura minima a causa del mancato effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno tre mesi, e quindi del mancato puntuale (ed integrale) rispetto della diffida impartita.
Richiamando a sostegno la circolare n. 26 del 12.10.2015 del Ministero del Part Con Lavoro e la nota dell' n. 856/2022 (cfr. fasc. opposta) l' opposta evidenzia che in assenza di effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno tre mesi entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione, non può ritenersi adempiuta la diffida, con conseguente perdita del beneficio del pagamento della sanzione in misura minima.
Ritiene il giudice – con ciò rivisitando il precedente orientamento e in aderenza al più convincente approccio interpretativo della più recente giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello Genova, sent. 25 marzo 2019 n. 105; Trib.
Trento, sent. n. 163/2020; Tribunale di Castrovillari, sent. n. 1874/2023 che richiama anche Trib. La Spezia, sent. n. 267/2021 e Corte di Appello Milano n. Con 333/2021) – che la posizione difensiva dell' debba trovare accoglimento.
Ed invero, come è stato messo in risalto nelle pronunce ora richiamate, “[..] il tenore dell'art. 22 comma 3 ter rivela chiaramente come l'adempimento alla diffida costituisca elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, senza che sussista uno spazio per valutare le ragioni del mancato adempimento e, quindi, anche l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al datore di lavoro [..]”. Ove [..] il legislatore avesse inteso ancorare il requisito del mantenimento in servizio per la durata indicata anche
4 a presupposti di tipo soggettivo, avrebbe dovuto specificarlo espressamente ad esempio prevedendo l'esclusione della rilevanza del requisito del mantenimento in servizio per tre mesi in caso di “dimissioni dei lavoratori, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa”, ovvero in caso di “cessazione del rapporto per motivi non imputabili al datore di lavoro”, o altre simili clausole
[..]”.
In dette pronunce è stato altresì rilevato che “[..] Se è vero [..] che vige anche in tale ambito, in analogia al sistema penalistico, il principio di colpevolezza, con esclusione di forme di responsabilità oggettiva, è altrettanto vero che ciò riguarda esclusivamente la fattispecie dell'illecito e nel caso che ci occupa la violazione della normativa in materia di lavoro è certamente avvenuta (ed è stata sanzionata) in ragione di una condotta dolosa o colposa del datore di lavoro, il quale ha impiegato il lavoratore senza previa comunicazione alla pubblica amministrazione. La successiva condotta di regolarizzazione - oltre che, appunto, il mantenimento in servizio per almeno tre mesi – rilevano, invece ai fini dell'ammissione alla definizione agevolata della diffida, ossia per
l'accesso ad un beneficio sanzionatorio. Tale diversa fattispecie, ponendosi al di fuori dell'area dell'illecito, ben può contemplare presupposti di applicabilità estranei alla sfera di controllo del trasgressore e indipendenti dall'elemento soggettivo dell'agente, e ciò in considerazione di situazioni oggettive che il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto meritevoli di sanzione attenuata
[..]”.
Ed allora, nella specie non rileva la circostanza che la lavoratrice abbia rassegnato le proprie dimissioni volontarie prima della scadenza del termine assegnato in diffida - in tal modo non consentendo, di fatto, al datore di lavoro di poter integralmente ottemperarvi – posto che, come detto, l'integrale adempimento alla diffida (ivi compreso il mantenimento in servizio per il periodo minimo ivi previsto costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione minima.
Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione opposta, siccome scaturita dalla mancata (integrale) ottemperanza alla diffida impartita, è immune da censura.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
5 Il mutamento di orientamento sulla questione decisa induce a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza, 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4311/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Carmela Taranto Parte_1
opponente
E
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Controparte_2 CP_3
e Dott.ssa Elisabetta Bavasso
[...] opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 8.11.2024 ritualmente notificato , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione alla ordinanza Con ingiunzione n. 186/2024 dell' di , notificata il 12.10.2024 e con la CP_1 quale era stato ingiunto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di sanzione ex art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 per l'irregolare occupazione della lavoratrice RA OE, chiedendone l'annullamento.
Lamentava l'illegittimità dell'ordinanza opposta deducendo che nel corso Con dell'accesso ispettivo dell' del 16.3.2023 presso il punto vendita di essa opponente era stata trovata intenta al lavoro la lavoratrice RA OE, per la quale non era stata eseguita la preventiva comunicazione di assunzione e
1 che, in esito a tale accesso ispettivo, ella aveva provveduto all'assunzione della citata lavoratrice ed al pagamento dell'importo di € 1.810,15.
Evidenziava che con l'ordinanza opposta era stato chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di € 1.8.10,15 sul presupposto della mancata ottemperanza alla diffida impartita dai verbalizzanti, e ciò in quanto ella non aveva mantenuto in servizio la predetta lavoratrice per il periodo previsto in diffida a causa delle dimissioni da questa rese.
Rappresentava che la lavoratrice in parola sin dal suo primo giorno di lavoro aveva rilasciato una dichiarazione con cui aveva riservato le dimissioni qualora le fosse stato comunicato il superamento delle prove selettive per il reclutamento dei VFI blocco 2023 nell'esercito, ciò che era appunto avvenuto nel pomeriggio del 16.03.2023.
Esponeva che successivamente alla convocazione per il giorno 19.4.2023 per la prova selettiva del concorso detta lavoratrice aveva rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 14.5.2023, quando già era assente da diversi giorni, e assumeva la non imputabilità del fatto che non aveva consentito il mantenimento in servizio della lavoratrice, ossia le insindacabili dimissioni.
Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1 deducendo che l'opponente pur avendo assunto la lavoratrice indicata in diffida e pagato la sanzione in misura minima non aveva, tuttavia, integralmente ottemperato a tale diffida non avendo mantenuto in servizio la lavoratrice per un periodo minimo di 90 giorni, così decadendo dalla possibilità di usufruire del beneficio del pagamento della sanzione in misura minima.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. – dal deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
La questione oggetto del presente giudizio attiene alla portata applicativa della disposizione di cui all'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 151/2015.
2 Tale disposizione prevede: “All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto
3 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Parte opponente sostiene la illegittimità dell'ordinanza opposta evidenziando di non aver potuto mantenere in servizio la lavoratrice indicato in diffida per il termine minimo di tre mesi in ragione delle dimissioni da questi rassegnate, ed assume di non avere alcuna responsabilità per la violazione contestata.
L'opposta – pur dando atto dell'assunzione della lavoratrice in nero e del pagamento della sanzione in misura minima – sostiene che l'opponente sia decaduto dalla possibilità di usufruire del beneficio del pagamento della sanzione in misura minima a causa del mancato effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno tre mesi, e quindi del mancato puntuale (ed integrale) rispetto della diffida impartita.
Richiamando a sostegno la circolare n. 26 del 12.10.2015 del Ministero del Part Con Lavoro e la nota dell' n. 856/2022 (cfr. fasc. opposta) l' opposta evidenzia che in assenza di effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno tre mesi entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione, non può ritenersi adempiuta la diffida, con conseguente perdita del beneficio del pagamento della sanzione in misura minima.
Ritiene il giudice – con ciò rivisitando il precedente orientamento e in aderenza al più convincente approccio interpretativo della più recente giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello Genova, sent. 25 marzo 2019 n. 105; Trib.
Trento, sent. n. 163/2020; Tribunale di Castrovillari, sent. n. 1874/2023 che richiama anche Trib. La Spezia, sent. n. 267/2021 e Corte di Appello Milano n. Con 333/2021) – che la posizione difensiva dell' debba trovare accoglimento.
Ed invero, come è stato messo in risalto nelle pronunce ora richiamate, “[..] il tenore dell'art. 22 comma 3 ter rivela chiaramente come l'adempimento alla diffida costituisca elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, senza che sussista uno spazio per valutare le ragioni del mancato adempimento e, quindi, anche l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al datore di lavoro [..]”. Ove [..] il legislatore avesse inteso ancorare il requisito del mantenimento in servizio per la durata indicata anche
4 a presupposti di tipo soggettivo, avrebbe dovuto specificarlo espressamente ad esempio prevedendo l'esclusione della rilevanza del requisito del mantenimento in servizio per tre mesi in caso di “dimissioni dei lavoratori, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa”, ovvero in caso di “cessazione del rapporto per motivi non imputabili al datore di lavoro”, o altre simili clausole
[..]”.
In dette pronunce è stato altresì rilevato che “[..] Se è vero [..] che vige anche in tale ambito, in analogia al sistema penalistico, il principio di colpevolezza, con esclusione di forme di responsabilità oggettiva, è altrettanto vero che ciò riguarda esclusivamente la fattispecie dell'illecito e nel caso che ci occupa la violazione della normativa in materia di lavoro è certamente avvenuta (ed è stata sanzionata) in ragione di una condotta dolosa o colposa del datore di lavoro, il quale ha impiegato il lavoratore senza previa comunicazione alla pubblica amministrazione. La successiva condotta di regolarizzazione - oltre che, appunto, il mantenimento in servizio per almeno tre mesi – rilevano, invece ai fini dell'ammissione alla definizione agevolata della diffida, ossia per
l'accesso ad un beneficio sanzionatorio. Tale diversa fattispecie, ponendosi al di fuori dell'area dell'illecito, ben può contemplare presupposti di applicabilità estranei alla sfera di controllo del trasgressore e indipendenti dall'elemento soggettivo dell'agente, e ciò in considerazione di situazioni oggettive che il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto meritevoli di sanzione attenuata
[..]”.
Ed allora, nella specie non rileva la circostanza che la lavoratrice abbia rassegnato le proprie dimissioni volontarie prima della scadenza del termine assegnato in diffida - in tal modo non consentendo, di fatto, al datore di lavoro di poter integralmente ottemperarvi – posto che, come detto, l'integrale adempimento alla diffida (ivi compreso il mantenimento in servizio per il periodo minimo ivi previsto costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione minima.
Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione opposta, siccome scaturita dalla mancata (integrale) ottemperanza alla diffida impartita, è immune da censura.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
5 Il mutamento di orientamento sulla questione decisa induce a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza, 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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