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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8923 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7613/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. CICERI MARC e l'Avv. BONESCHI MATTEO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Lodi, corso E. Archinti n. 70
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del Controparte_2 difensore in Venafro (IS), piazza Vittorio Emanuele II n. 21
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “In via principale: dichiarare nullo / inesistente / inefficace / annullare il titolo cambiario notificato in uno con l'atto di precetto dalla Con vittoria di spese ed onorari. In via subordinata: previa esibizione Parte_2
/ sequestro del titolo cambiario oggetto di impugnativa di falso, dichiarare la falsità materiale del titolo cambiario ex adverso azionato unitamente all'atto di precetto accertando che la scrittura, la sottoscrizione ed il timbro che figurano in tale titolo non sono autografe in quanto non riconducibili alla , in persona del Dott. (Presidente del CP_3 Parte_3
CdA e legale rappresentante), né ai sigg.ri e Controparte_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6 soggetti autorizzati a emettere cambiali. Conseguentemente, accogliere la querela di falso qui spiegata in via subordinata e incidentale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità / non autenticità del titolo cambiario. Dichiarare, dunque, a seguito dell'accoglimento della querela di falso, la nullità / inesistenza / inefficacia / del titolo cambiario - annullare il titolo stesso. In ogni caso, adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità. Condannare la controparte al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
In via istruttoria: ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. - ordine di sequestro ex art. 224 c.p.c.: Si chiede sin d'ora che l'ill.mo
Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla l'esibizione dell'originale della cambiale notificata alla Parte_2
in uno con l'atto di precetto qui opposto, nonché disporre sin d'ora la custodia della stessa nella cassetta di Parte_1 sicurezza del Tribunale di Milano. Tale ordine di esibizione viene richiesto al fine di consentire l'espletamento di CTU in corso di causa, attese le ragioni di urgenza che muovono la ad ottenere un definitivo accertamento giudiziale di Parte_1 falsità del titolo cambiario (pronuncia che consentirà all'odierna opponente di procedere all'immediata cancellazione del protesto cambiario illegittimamente elevato a suo carico). In subordine, ai fini dell'apertura di un procedimento incidentale di querela di falso, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre ex art 224 c.p.c. il sequestro dell'originale della cambiale notificata alla sia in uno con l'atto di precetto, titolo che si trova presso la EGR Service Srl o presso il legale CP_3 rappresentante della società qui convenuta opposta, Avv. del Foro di Isernia. CTU Controparte_2
GRAFOLOGICA. Si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice voglia disporre con urgenza CTU grafologica volta ad accertare l'apocrifia della sottoscrizione apposta sul tutolo cambiario, nonché della grafia utilizzata per la compilazione dello stesso, per non essere riconducibili alla Evergreen ama, in persona del Dott. (Presidente del CdA e legale Parte_3 rappresentante), al Sig. (legale rappresentante) né ai sigg.ri CP_5 Controparte_4 Parte_4 Parte_5
soggetti autorizzati ad emettere cambiali” (memoria integrativa, dep. tel. 17.9.2025).
[...] Parte_6
Per l'opposta: “Dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'atto di precetto del 10.2.2025 ed a porre in esecuzione il titolo cambiario ivi contenuto e resta in attesa di ricevere la comunicazione di estinzione della procedura di opposizione” (atto di rinuncia al precetto, dep. tel. 1.4.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 25.2.2025 e iscritto a ruolo in pari data, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 10.2.2025 e recante il complessivo importo di euro 45.600,00, oltre spese, corrispondente all'ammontare portato da una cambiale emessa in data 16.12.2024 e con scadenza al 24.1.2025.
Nel dettaglio, l'opponente, con un primo motivo di opposizione, sosteneva l'insanabile nullità della notificazione dell'atto di precetto, in quanto tale adempimento era stato eseguito dall'ufficiale giudiziario addetto alla sede del Tribunale di Isernia, mentre l'effetto cambiario in contestazione risultava emesso in DO (LO), con conseguente violazione dell'art. 107, c. 2,
d.P.R. 1229/1959.
Inoltre, l'intimata, con un secondo motivo di opposizione, riteneva la materiale falsità del 2 titolo di credito azionato da controparte, con disconoscimento dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., in quanto la firma ivi presente non era riconducibile né ai legali rappresentanti di né ai procuratori speciali di quest'ultima ed in quanto il Parte_1 timbro ivi presente non era riconducibile ad uno di quelli ufficialmente in uso presso la società.
Al contempo, quest'ultima, con un terzo motivo di opposizione, affermava l'irregolarità formale della cambiale in controversia, in quanto la stessa risultava emessa in data 16.12.2024, mentre le marche apposte sulla chartula recavano la data del 19.12.2024, di talché il medesimo titolo di credito non poteva essere fatto valere quale titolo esecutivo, ex art. 20 d.P.R. 642/1972.
In conclusione, domandava, in via preliminare, di sospendere, anche Parte_1 inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia o comunque l'annullamento del titolo cambiario notificato unitamente all'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio dapprima ai fini lato sensu Controparte_1 cautelari con memoria difensiva depositata in data 19.3.2025 e successivamente ai fini dell'ordinario giudizio di merito con atto di rinuncia al precetto depositato in data 1.4.2025.
In conclusione, l'opposta riteneva che il processo dovesse essere dichiarato estinto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento reso inaudita altera parte il 27.2.2025
e confermato il 25.3.2025, veniva in seguito disposta, in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e la sola opponente depositava in atti le proprie memorie integrative.
Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 21.10.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riguardo al secondo motivo e al terzo motivo di opposizione, attenendo all'an dell'azione esecutiva (cfr. in termini Cass., sez. III, sent. 20.10.2011, n. 21706), mentre il primo motivo di
3 opposizione deve essere inteso quale censura sollevata ex art. 617, c. 1, c.p.c., inerendo al quomodo dell'azione stessa – devono essere accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Va innanzitutto osservato che con deposito telematico dell'1.4.2025, Controparte_1 ha dichiarato di rinunciare all'atto di precetto opposto nonché a porre in esecuzione il sotteso titolo cambiario, invocando per l'effetto la “estinzione del giudizio”.
Tuttavia, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in caso di vizi formali di un'intimazione ex art. 480 c.p.c., “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione” (Cass., sez. VI, ord. 10.1.2023, n. 351).
Inoltre, nel caso di specie, tale atto abdicativo è stato sottoscritto dal – solo – difensore dell'opposta sulla scorta della “procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria difensiva del 20.03.2025” (dep. Cont tel. 1.4.2025, fascicolo e, dunque, sulla scorta di un mandato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. che non reca l'espresso ed inequivoco conferimento di una simile facoltà (cfr. procura alle liti, Cont memoria, fascicolo n. 7613-1/2025 R.G.).
Ne consegue che la vertenza non può essere definita con una decisione di mero rito.
* * *
Ciò posto, il terzo motivo di opposizione, da doversi esaminare in via prioritaria, è fondato.
Occorre invero considerare che il titolo cambiario in controversia reca, obiettivamente, la data del 16.12.2024 e risulta contrassegnato, pacificamente, con marche emesse in data
19.12.2024 (cfr. doc. 1, fascicolo ). Pt_1
È quindi evidente che l'effetto cambiario in contestazione è stato regolarizzato in un momento successivo rispetto al momento di emissione dello stesso, come peraltro riconosciuto dall'intimante laddove, in sede lato sensu cautelare, ha allegato che “nel caso di specie l'irregolarità fiscale è stata sanata il 19.12.2024 con l'apposizione delle marche” (p. 3, memoria, fascicolo Agr, n.
7613-1/2025 R.G.).
Di converso, l'art. 104 r.d. 1669/1933 risulta inequivoco nello stabilire che la “cambiale e [il] vaglia cambiario…, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo”.
Né sussiste una fonte normativa che subordini la possibilità di far valere una cambiale quale titolo esecutivo alla mera regolarità fiscale della stessa, indipendentemente dal momento di apposizione delle marche, essendo previsto dall'art. 20, c. 1, d.P.R. 642/1972 che “la cambiale, il
4 vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine” ed essendo già stato evidenziato che “il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 20” (Cass., sez. III, sent. 3.3.2010, n. 5069; cfr. altresì Cass., sez. I, sent. 28.10.1995, n. 11333).
Analogamente, anche la Corte Costituzionale ha rilevato che “l'osservanza ab initio delle disposizioni della legge sul bollo condiziona esclusivamente l'acquisizione, da parte della cambiale, della eccezionale qualità di titolo esecutivo di origine e natura stragiudiziale” (C. Cost., sent. 28.4.2004, n. 133).
Di contro, il richiamo operato dall'opposta, sempre in sede lato sensu cautelare, al disposto di cui all'art. 20, c. 2, d.P.R. 642/1972 è risultato inconferente, atteso che tale previsione concerne l'esercizio dei “diritti cambiari” e non la spendibilità di una cambiale quale titolo esecutivo.
*
Al contempo, è possibile rilevare anche la fondatezza del secondo motivo di opposizione.
Da un lato, è invero noto che, “in ragione della natura del giudizio di opposizione all'esecuzione, quale ordinario giudizio di cognizione, … incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito, anche ove tale scopo sia perseguito denunciando la non autenticità delle sottoscrizioni delle cambiali, stante la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dall'art. 1988 c.c. (Cass. n. 26 del 03/01/2017)” (Cass., sez. VI, ord. 8.11.2019, n. 28874) e che, nello stesso senso, è stato al contempo precisato che “è l'opponente a dover dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto contenuto nel titolo …, ivi compreso, pertanto, il carattere apocrifo della sottoscrizione del titolo di credito fatto valere come titolo esecutivo” (Cass., sez. III, sent. 19.9.2022, n.
27381).
Dall'altro lato, nel caso di specie, è documentale che non abbia in Controparte_1 alcun modo contestato, neppure in sede lato sensu cautelare, la prospettazione avversaria secondo cui “la grafia utilizzata per la compilazione [del titolo cambiario] e, soprattutto, la firma ivi apposta NON sono riconducibili né al Dott. (Presidente del CDA e legale rappresentante della ), né al Pt_3 Parte_1
Dott. (legale rappresentante della ), né ad alcuno dei procuratori speciali autorizzati CP_5 Parte_1 della società ad emettere cambiali, Sigg.ri e Persona_1 Parte_5 Parte_4 [...]
(cfr. Doc. 3). Così pure il timbro apposto su detta cambiale è falso e non coincide con i timbri in Parte_6 utilizzo alla ” (p. 5, citazione, fascicolo ), sicché tali circostanze possono Parte_1 Pt_1 ritenersi dimostrate ai sensi dell'art. 115, c. 1, c.p.c.
In tal senso, risulta avere raggiunto una sufficiente prova in ordine alla Parte_1
5 insussistenza del diritto di controparte di agire in executivis, sovvertendo la presunzione di legge.
Ciò, tuttavia, non determina anche la declaratoria di falsità materiale della cambiale in contestazione, in quanto una simile statuizione presupporrebbe l'accoglimento di una querela di falso che, nella fattispecie in esame, non soltanto è stata introdotta esclusivamente in via subordinata, ma la cui presentazione neppure sarebbe stata suscettibile di autorizzazione, stante l'obiettiva assenza dei presupposti di rilevanza ex art. 222 c.p.c.
*
Alla luce di tutto ciò, tenuto conto del disposto di cui all'art. 474 c.p.c., deve essere accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis nei Controparte_1 confronti di con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto opposto. Parte_1
Per l'effetto, poi, va anche dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480
c.p.c.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis nei Controparte_1 confronti di con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto opposto e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo; condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, nella complessiva misura di euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
[...]
Milano, 20 novembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. CICERI MARC e l'Avv. BONESCHI MATTEO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Lodi, corso E. Archinti n. 70
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del Controparte_2 difensore in Venafro (IS), piazza Vittorio Emanuele II n. 21
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “In via principale: dichiarare nullo / inesistente / inefficace / annullare il titolo cambiario notificato in uno con l'atto di precetto dalla Con vittoria di spese ed onorari. In via subordinata: previa esibizione Parte_2
/ sequestro del titolo cambiario oggetto di impugnativa di falso, dichiarare la falsità materiale del titolo cambiario ex adverso azionato unitamente all'atto di precetto accertando che la scrittura, la sottoscrizione ed il timbro che figurano in tale titolo non sono autografe in quanto non riconducibili alla , in persona del Dott. (Presidente del CP_3 Parte_3
CdA e legale rappresentante), né ai sigg.ri e Controparte_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6 soggetti autorizzati a emettere cambiali. Conseguentemente, accogliere la querela di falso qui spiegata in via subordinata e incidentale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità / non autenticità del titolo cambiario. Dichiarare, dunque, a seguito dell'accoglimento della querela di falso, la nullità / inesistenza / inefficacia / del titolo cambiario - annullare il titolo stesso. In ogni caso, adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità. Condannare la controparte al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
In via istruttoria: ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. - ordine di sequestro ex art. 224 c.p.c.: Si chiede sin d'ora che l'ill.mo
Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla l'esibizione dell'originale della cambiale notificata alla Parte_2
in uno con l'atto di precetto qui opposto, nonché disporre sin d'ora la custodia della stessa nella cassetta di Parte_1 sicurezza del Tribunale di Milano. Tale ordine di esibizione viene richiesto al fine di consentire l'espletamento di CTU in corso di causa, attese le ragioni di urgenza che muovono la ad ottenere un definitivo accertamento giudiziale di Parte_1 falsità del titolo cambiario (pronuncia che consentirà all'odierna opponente di procedere all'immediata cancellazione del protesto cambiario illegittimamente elevato a suo carico). In subordine, ai fini dell'apertura di un procedimento incidentale di querela di falso, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre ex art 224 c.p.c. il sequestro dell'originale della cambiale notificata alla sia in uno con l'atto di precetto, titolo che si trova presso la EGR Service Srl o presso il legale CP_3 rappresentante della società qui convenuta opposta, Avv. del Foro di Isernia. CTU Controparte_2
GRAFOLOGICA. Si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice voglia disporre con urgenza CTU grafologica volta ad accertare l'apocrifia della sottoscrizione apposta sul tutolo cambiario, nonché della grafia utilizzata per la compilazione dello stesso, per non essere riconducibili alla Evergreen ama, in persona del Dott. (Presidente del CdA e legale Parte_3 rappresentante), al Sig. (legale rappresentante) né ai sigg.ri CP_5 Controparte_4 Parte_4 Parte_5
soggetti autorizzati ad emettere cambiali” (memoria integrativa, dep. tel. 17.9.2025).
[...] Parte_6
Per l'opposta: “Dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'atto di precetto del 10.2.2025 ed a porre in esecuzione il titolo cambiario ivi contenuto e resta in attesa di ricevere la comunicazione di estinzione della procedura di opposizione” (atto di rinuncia al precetto, dep. tel. 1.4.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 25.2.2025 e iscritto a ruolo in pari data, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 10.2.2025 e recante il complessivo importo di euro 45.600,00, oltre spese, corrispondente all'ammontare portato da una cambiale emessa in data 16.12.2024 e con scadenza al 24.1.2025.
Nel dettaglio, l'opponente, con un primo motivo di opposizione, sosteneva l'insanabile nullità della notificazione dell'atto di precetto, in quanto tale adempimento era stato eseguito dall'ufficiale giudiziario addetto alla sede del Tribunale di Isernia, mentre l'effetto cambiario in contestazione risultava emesso in DO (LO), con conseguente violazione dell'art. 107, c. 2,
d.P.R. 1229/1959.
Inoltre, l'intimata, con un secondo motivo di opposizione, riteneva la materiale falsità del 2 titolo di credito azionato da controparte, con disconoscimento dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., in quanto la firma ivi presente non era riconducibile né ai legali rappresentanti di né ai procuratori speciali di quest'ultima ed in quanto il Parte_1 timbro ivi presente non era riconducibile ad uno di quelli ufficialmente in uso presso la società.
Al contempo, quest'ultima, con un terzo motivo di opposizione, affermava l'irregolarità formale della cambiale in controversia, in quanto la stessa risultava emessa in data 16.12.2024, mentre le marche apposte sulla chartula recavano la data del 19.12.2024, di talché il medesimo titolo di credito non poteva essere fatto valere quale titolo esecutivo, ex art. 20 d.P.R. 642/1972.
In conclusione, domandava, in via preliminare, di sospendere, anche Parte_1 inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia o comunque l'annullamento del titolo cambiario notificato unitamente all'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio dapprima ai fini lato sensu Controparte_1 cautelari con memoria difensiva depositata in data 19.3.2025 e successivamente ai fini dell'ordinario giudizio di merito con atto di rinuncia al precetto depositato in data 1.4.2025.
In conclusione, l'opposta riteneva che il processo dovesse essere dichiarato estinto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento reso inaudita altera parte il 27.2.2025
e confermato il 25.3.2025, veniva in seguito disposta, in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e la sola opponente depositava in atti le proprie memorie integrative.
Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 21.10.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riguardo al secondo motivo e al terzo motivo di opposizione, attenendo all'an dell'azione esecutiva (cfr. in termini Cass., sez. III, sent. 20.10.2011, n. 21706), mentre il primo motivo di
3 opposizione deve essere inteso quale censura sollevata ex art. 617, c. 1, c.p.c., inerendo al quomodo dell'azione stessa – devono essere accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
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Va innanzitutto osservato che con deposito telematico dell'1.4.2025, Controparte_1 ha dichiarato di rinunciare all'atto di precetto opposto nonché a porre in esecuzione il sotteso titolo cambiario, invocando per l'effetto la “estinzione del giudizio”.
Tuttavia, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in caso di vizi formali di un'intimazione ex art. 480 c.p.c., “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione” (Cass., sez. VI, ord. 10.1.2023, n. 351).
Inoltre, nel caso di specie, tale atto abdicativo è stato sottoscritto dal – solo – difensore dell'opposta sulla scorta della “procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria difensiva del 20.03.2025” (dep. Cont tel. 1.4.2025, fascicolo e, dunque, sulla scorta di un mandato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. che non reca l'espresso ed inequivoco conferimento di una simile facoltà (cfr. procura alle liti, Cont memoria, fascicolo n. 7613-1/2025 R.G.).
Ne consegue che la vertenza non può essere definita con una decisione di mero rito.
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Ciò posto, il terzo motivo di opposizione, da doversi esaminare in via prioritaria, è fondato.
Occorre invero considerare che il titolo cambiario in controversia reca, obiettivamente, la data del 16.12.2024 e risulta contrassegnato, pacificamente, con marche emesse in data
19.12.2024 (cfr. doc. 1, fascicolo ). Pt_1
È quindi evidente che l'effetto cambiario in contestazione è stato regolarizzato in un momento successivo rispetto al momento di emissione dello stesso, come peraltro riconosciuto dall'intimante laddove, in sede lato sensu cautelare, ha allegato che “nel caso di specie l'irregolarità fiscale è stata sanata il 19.12.2024 con l'apposizione delle marche” (p. 3, memoria, fascicolo Agr, n.
7613-1/2025 R.G.).
Di converso, l'art. 104 r.d. 1669/1933 risulta inequivoco nello stabilire che la “cambiale e [il] vaglia cambiario…, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo”.
Né sussiste una fonte normativa che subordini la possibilità di far valere una cambiale quale titolo esecutivo alla mera regolarità fiscale della stessa, indipendentemente dal momento di apposizione delle marche, essendo previsto dall'art. 20, c. 1, d.P.R. 642/1972 che “la cambiale, il
4 vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine” ed essendo già stato evidenziato che “il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 20” (Cass., sez. III, sent. 3.3.2010, n. 5069; cfr. altresì Cass., sez. I, sent. 28.10.1995, n. 11333).
Analogamente, anche la Corte Costituzionale ha rilevato che “l'osservanza ab initio delle disposizioni della legge sul bollo condiziona esclusivamente l'acquisizione, da parte della cambiale, della eccezionale qualità di titolo esecutivo di origine e natura stragiudiziale” (C. Cost., sent. 28.4.2004, n. 133).
Di contro, il richiamo operato dall'opposta, sempre in sede lato sensu cautelare, al disposto di cui all'art. 20, c. 2, d.P.R. 642/1972 è risultato inconferente, atteso che tale previsione concerne l'esercizio dei “diritti cambiari” e non la spendibilità di una cambiale quale titolo esecutivo.
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Al contempo, è possibile rilevare anche la fondatezza del secondo motivo di opposizione.
Da un lato, è invero noto che, “in ragione della natura del giudizio di opposizione all'esecuzione, quale ordinario giudizio di cognizione, … incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito, anche ove tale scopo sia perseguito denunciando la non autenticità delle sottoscrizioni delle cambiali, stante la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dall'art. 1988 c.c. (Cass. n. 26 del 03/01/2017)” (Cass., sez. VI, ord. 8.11.2019, n. 28874) e che, nello stesso senso, è stato al contempo precisato che “è l'opponente a dover dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto contenuto nel titolo …, ivi compreso, pertanto, il carattere apocrifo della sottoscrizione del titolo di credito fatto valere come titolo esecutivo” (Cass., sez. III, sent. 19.9.2022, n.
27381).
Dall'altro lato, nel caso di specie, è documentale che non abbia in Controparte_1 alcun modo contestato, neppure in sede lato sensu cautelare, la prospettazione avversaria secondo cui “la grafia utilizzata per la compilazione [del titolo cambiario] e, soprattutto, la firma ivi apposta NON sono riconducibili né al Dott. (Presidente del CDA e legale rappresentante della ), né al Pt_3 Parte_1
Dott. (legale rappresentante della ), né ad alcuno dei procuratori speciali autorizzati CP_5 Parte_1 della società ad emettere cambiali, Sigg.ri e Persona_1 Parte_5 Parte_4 [...]
(cfr. Doc. 3). Così pure il timbro apposto su detta cambiale è falso e non coincide con i timbri in Parte_6 utilizzo alla ” (p. 5, citazione, fascicolo ), sicché tali circostanze possono Parte_1 Pt_1 ritenersi dimostrate ai sensi dell'art. 115, c. 1, c.p.c.
In tal senso, risulta avere raggiunto una sufficiente prova in ordine alla Parte_1
5 insussistenza del diritto di controparte di agire in executivis, sovvertendo la presunzione di legge.
Ciò, tuttavia, non determina anche la declaratoria di falsità materiale della cambiale in contestazione, in quanto una simile statuizione presupporrebbe l'accoglimento di una querela di falso che, nella fattispecie in esame, non soltanto è stata introdotta esclusivamente in via subordinata, ma la cui presentazione neppure sarebbe stata suscettibile di autorizzazione, stante l'obiettiva assenza dei presupposti di rilevanza ex art. 222 c.p.c.
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Alla luce di tutto ciò, tenuto conto del disposto di cui all'art. 474 c.p.c., deve essere accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis nei Controparte_1 confronti di con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto opposto. Parte_1
Per l'effetto, poi, va anche dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480
c.p.c.
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La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis nei Controparte_1 confronti di con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto opposto e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo; condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, nella complessiva misura di euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
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Milano, 20 novembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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