Art. 2.
All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.
Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'amministrazione dei beni pubblici.
All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.
Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'amministrazione dei beni pubblici.