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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. OL AL Presidente dott.ssa AN LO Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2133/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PACINI GABRIELE, e (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. MARCHIONNI PAOLO
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 2.12.2025. Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.9.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Severino Marche, atto n. 16, parte 2ª, Serie A e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 14.7.2022 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 3.7.2025, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 2.12.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alla figlia minore rispondenti al suo superiore interesse. Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, come richiesto dalle parti, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1 e in conformità alle condizioni da loro
[...] Controparte_1 concordate, di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 2 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
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