Parere definitivo 15 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9941 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09941/2025REG.PROV.COLL.
N. 01363/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2023, proposto da
AR LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Costagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges ed Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 4722/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. IO BE e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con Disposizione Dirigenziale n. 2069 del 27/10/2006 il Comune di Napoli contesta al sig. AR LA la natura abusiva di opere edili eseguite nel territorio comunale alla Via S. Dalì n. 119 e ordina il ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, l’Amministrazione contesta la realizzazione, sine titulo, di “un corpo di fabbrica in sopraelevazione, occupante una superficie di mq. 110,00, con H. variabile da mt. 3,00 a mt. 3,50, con accesso a mezzo torrino di mq. 6,00 e n. 3 rampanti esterne”.
2 - Detto provvedimento demolitorio è stato impugnato dal sig. LA innanzi al TAR Campania – Napoli, con ricorso definitosi con sentenza di rigetto n. 770/15, impugnata innanzi al Consiglio di Stato con ricorso recante R.G. n. 7323/15.
3 - Con la Disposizione Dirigenziale n. 299/A del 23/07/2015, il Comune di Napoli, richiamato il verbale di constatazione dell’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n. 2069 del 27/10/2006, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere “de quibus” e della relativa area di sedime.
4 - L’appellante ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per la Campania, che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
5 - L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5.1 - Con il primo motivo ha dedotto “ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 D.P.R. 380/01 - ECCESSO DI POTERE - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”.
La critica alla sentenza di primo grado si concentra sull’errata applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
Si evidenzia che il comma 2 dell’art. 31, introdotto nel 2001, ha innovato rispetto al previgente art. 7 della legge 47/1985, imponendo che l’ordinanza indichi espressamente l’area di sedime e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive che sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, entro i limiti di legge.
Secondo l’appellante, la conclusione del TAR, sarebbe fondata su un orientamento superato e non conforme al dato normativo e alla ratio della disposizione vigente.
5.2 - Con il secondo motivo ha dedotto “ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 DPR 380/01 ED ART. 3 L. 241/90 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE”.
L’appellante censura la sentenza del TAR per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’acquisizione, il solo accertamento dell’inottemperanza e il decorso del termine, senza richiedere una motivazione puntuale, né l’indicazione precisa dell’area da acquisire.
5.3 - Con il terzo motivo ha dedotto “ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 DPR N. 380/01 - VIOLAZIONE L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE- DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”.
L’appellante censura la sentenza del TAR anche per aver ritenuto irrilevante la mancata notifica di un formale atto di accertamento di inottemperanza, sostenendo che l’effetto acquisitivo si produca automaticamente allo scadere del termine dell’ordine di demolizione.
L’appellante richiama l’orientamento secondo cui l’acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. 380/2001 presuppone un provvedimento dell’autorità amministrativa che recepisca le risultanze del sopralluogo. Per l’appellante, il mero verbale della polizia municipale o dei tecnici comunali ha natura endoprocedimentale e dichiarativa, ma non costituisce titolo idoneo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.
Nel caso concreto, l’acquisizione è stata disposta senza alcun atto formale notificato al proprietario, sicché il provvedimento sarebbe privo del necessario presupposto e, dunque, illegittimo.
6 - L’appello è infondato.
Sul piano generale è utile ricordare che l’acquisizione gratuita costituisce un’autonoma sanzione (cfr. Corte Cost. n. 82 del 1991 e n. 345 del 1991) che segue l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
In altre parole, l’acquisizione gratuita rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso dall’amministrazione.
Presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge.
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire.
Nel caso di specie, è pacifico che l’appellante non ha ottemperato all’ordine di demolizione. La successiva acquisizione dell’area è dunque un effetto automatico e necessitato, a prescindere dalle doglianze svolte dall’appellante.
6.1 - In questa sede, avuto riguardo ai motivi di appello, è sufficiente rilevare che:
- quanto all’eccepita la illegittimità del provvedimento di acquisizione, in ragione dell’omessa precisa indicazione, nel provvedimento di demolizione presupposto (n. 2069 del 27 ottobre 2006), della superficie da acquisire per il caso di omessa ottemperanza, si osserva che il presente giudizio non ha ad oggetto il provvedimento di demolizione; era onere dell’appellante impugnare tempestivamente quest’ultimo e far valere il vizio in esame, in quanto atto immediatamente lesivo, senza attendere il successivo provvedimento di acquisizione, che non è che una delle conseguenze necessitate a fronte dell’inadempimento all’ordine di ripristino. In altre parole, l’impugnazione dell’ordine di demolizione non può essere rinviata al momento dell’adozione degli atti successivi, emessi dopo l’accertamento della mancata esecuzione di tale ordine, come l’atto di acquisizione gratuita (nel caso di specie, per quel che consta, l’impugnazione avverso lo stesso si è estinta per perenzione). In ogni caso, in considerazione dello specifico vizio denunciato, il Tar ha fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato per cui l’omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione; invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (cfr. Cons. St., sez. IV, 25 n. 5593 del 2013; Cons. St., sez. V. n. 3438 del 2014; Cons. St., sez. IV, n. 4659 del 2008; Cons. St. sez. VI, n. 1998 del 2004).
6.2 - Quanto alla supposta carenza di motivazione dell’atto impugnato, va in primo luogo precisato che, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, nel provvedimento di acquisizione le opere sono dettagliatamente descritte (“corpo di fabbrica in sopraelevazione occupante una superficie di mq 110, con altezza variabile da m 3,00 a m 3,50, con accesso a mezzo torrino di mq 6.00 e n. 3 rampanti esterni”) ed è indicata la particella catastale di riferimento (sub 20 2 21 della particella 77 PIA/6 del N.C.E.U.).
Deve essere anche evidenziato che, nel caso in esame, il comune si è limitato ad acquisire le opere abusive e la relativa area di sedime.
Ciò precisato, deve ritenersi che il Tar abbia fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in materia e recentemente ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, per cui l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione (Ad. Plen. 16/2023). Ne deriva che – in disparte il caso in cui per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo - l’atto di acquisizione gratuita di un’opera abusiva al patrimonio comunale è atto vincolato, privo di discrezionalità, adeguatamente sorretto, sul piano istruttorio e/o motivazionale, dal solo accertamento dell’inottemperanza al (presupposto) ordine di demolizione ed al decorso del termine di legge.
6.3 – Quanto al terzo motivo di appello, tenuto conto dei principi già innanzi espressi a proposito della natura dell’atto di acquisizione, deve ritenersi non necessaria la notifica del verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, proprio in forza della natura automatica dell’acquisto da parte dell’amministrazione, a fronte dell’inadempimento del privano; inadempimento neppure messo in discussione in questa sede. In altri termini, il verbale di accertamento non assume portata lesiva degli interessi del privato; ne consegue la non impugnabilità di tale verbale e la sostanziale irrilevanza della sua notificazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097).
L’atto impugnato nel presente giudizio è stato invece pacificamente notificato all’appellante.
7 – Per le ragioni esposte, l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune appellato, che si liquidano in € 3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
BI FR, Presidente FF
IO BE, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO BE | BI FR |
IL SEGRETARIO