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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2314 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Bigazzi, presso il cui studio in Pisa (PI), via XXIV Maggio n. 56, elettivamente domicilia;
E
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Glauco CP_1 C.F._2
Orsitto, presso il cui studio Pisa (PI), via Oberdan n. 29, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti conclusioni congiunte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 1.08.2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto che fosse pronunciat a la cessazione degli effetti civili
[...]
(rectius lo scioglimento, tratt andosi di matrimonio celebrato con rito civile ) del matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Gardone Val
Trompia (BS), come risulta dall'atto n. 3, Parte I, anno 1988.
Nell'udienza del 16 gennaio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso com e da ricorso congiunto .
Pagina 1 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciat a dal Tribunale di Pisa con sentenza del 25.09.2023 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottam ente da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
2. I coniugi, dal cui matrimonio sono nate le figlie , in data 6.06.1989, Persona_1
, in data 18.02.1991, e , in data 24.04.1992, tutte Persona_2 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto che il Tribunale adito pronunciasse il divorzio alle condizioni di seguito riportate:
“il sig. sarà tenuto a corrispondere mensilmente, a titolo di assegno divorzile CP_1 della sig.ra in via anticipata, entro la data del 5 di ogni mese, la somma di Parte_1
Euro 300,00 mensili, con rivalutazione ISTAT a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, da versarsi a mezzo bonifico bancario sopra l'IBAN che verrà comunicato dal difensore della a quello dello , rappresentando altresì come le parti si diano Pt_1 CP_1 reciprocamente atto che tale previsione non sarà soggetta a revisione futura per il caso nel quale la percepisse - a qualunque titolo – una pensione di ammontare inferiore ad Pt_1
Euro 8.000,00 netti annui, al netto delle eventuali rivalutazioni, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
Fatto salvo quanto sopra, in caso di superamento di tale tetto limite, l'assegno verrà rimodulato, proporzionalmente, in misura pari al 10% dell'aumento netto di reddito percepito dalla fino ad un limite di 14.000,00 Euro annui (sempre al netto di eventuali Pt_1 rivalutazioni istat a far data dalla sottoscrizione del presente accordo) somma oltre la quale lo sarà liberato da ogni obbligo di versamento”. CP_1
3. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo delle parti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensat e.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimoni o iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Gardone Val Trompi a (BS), come risulta dall'atto n. 3,
Parte I, anno 1988;
Tra:
Pagina 2 di 3 (CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.12.1956;
e
(CF: , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
2) DISPONE che lo scioglimento del matrimonio sia disciplinato alle condizioni riportate nel precedente punto 2) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.02.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerri eri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2314 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Bigazzi, presso il cui studio in Pisa (PI), via XXIV Maggio n. 56, elettivamente domicilia;
E
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Glauco CP_1 C.F._2
Orsitto, presso il cui studio Pisa (PI), via Oberdan n. 29, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti conclusioni congiunte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 1.08.2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto che fosse pronunciat a la cessazione degli effetti civili
[...]
(rectius lo scioglimento, tratt andosi di matrimonio celebrato con rito civile ) del matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Gardone Val
Trompia (BS), come risulta dall'atto n. 3, Parte I, anno 1988.
Nell'udienza del 16 gennaio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso com e da ricorso congiunto .
Pagina 1 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciat a dal Tribunale di Pisa con sentenza del 25.09.2023 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottam ente da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
2. I coniugi, dal cui matrimonio sono nate le figlie , in data 6.06.1989, Persona_1
, in data 18.02.1991, e , in data 24.04.1992, tutte Persona_2 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto che il Tribunale adito pronunciasse il divorzio alle condizioni di seguito riportate:
“il sig. sarà tenuto a corrispondere mensilmente, a titolo di assegno divorzile CP_1 della sig.ra in via anticipata, entro la data del 5 di ogni mese, la somma di Parte_1
Euro 300,00 mensili, con rivalutazione ISTAT a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, da versarsi a mezzo bonifico bancario sopra l'IBAN che verrà comunicato dal difensore della a quello dello , rappresentando altresì come le parti si diano Pt_1 CP_1 reciprocamente atto che tale previsione non sarà soggetta a revisione futura per il caso nel quale la percepisse - a qualunque titolo – una pensione di ammontare inferiore ad Pt_1
Euro 8.000,00 netti annui, al netto delle eventuali rivalutazioni, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
Fatto salvo quanto sopra, in caso di superamento di tale tetto limite, l'assegno verrà rimodulato, proporzionalmente, in misura pari al 10% dell'aumento netto di reddito percepito dalla fino ad un limite di 14.000,00 Euro annui (sempre al netto di eventuali Pt_1 rivalutazioni istat a far data dalla sottoscrizione del presente accordo) somma oltre la quale lo sarà liberato da ogni obbligo di versamento”. CP_1
3. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo delle parti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensat e.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimoni o iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Gardone Val Trompi a (BS), come risulta dall'atto n. 3,
Parte I, anno 1988;
Tra:
Pagina 2 di 3 (CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.12.1956;
e
(CF: , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
2) DISPONE che lo scioglimento del matrimonio sia disciplinato alle condizioni riportate nel precedente punto 2) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.02.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerri eri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
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