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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/12/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2016/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MARIA CARLA LAMBERTO
- attrice opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DEL VECCHIO NA
- convenuta opposta e contro
(p. iva ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. GAETANO BARBARA e dall'avv. SPINA ANNAMARIA
- terza chiamata
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (ART. 615, 2' COMMA C.P.C.) MOBILIARE
Udienza di precisazione delle conclusioni: conclusioni rassegnate in vista dell'udienza cartolare del
16/09/2025.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis;
IN VIA PRELIMINARE: dato atto che l' ha notificato, ad oggi, Controparte_3
altri tre atti di pignoramento presso terzi per i medesimi crediti e fondati sulle medesime cartelle
1 oggetto del presente giudizio, dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi per cui è la presente opposizione per implicita rinuncia da parte del creditore procedente.
Col favore delle spese, diritti, onorari, compensi, spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Lamberto che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.
IN SUBORDINE ED IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo relativo alla fase cautelare
R.G.E. n. 958/2024 R.G.E. - Tribunale di Asti;
IN SUBORDINE NEL MERITO: accertata e dichiarata l'impignorabilità degli emolumenti di competenza dell'attrice oltre la misura prevista dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/73, dichiarare
l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso da per la Controparte_3 parte eccedente il limite previsto dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/73, con ogni conseguenza di legge;
conseguentemente dichiarare tenuta e condannare l' alla Controparte_3
restituzione in favore della conchiudente delle somme riscosse in violazione del limite di cui al menzionato disposto di legge.
Col favore delle spese, diritti, onorari, compensi, spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Lamberto che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Controparte_1
La difesa dell'agente della riscossione precisa le conclusioni chiedendo che il Giudice Voglia Part rigettare l'azione perché infondata in fatto e diritto e, preso atto che la sta effettuando il pagamento dei compensi per l'intero, Voglia ordinare a la restituzione delle somme Parte_1 percepite;
in via subordinata, ove il Tribunale ritenga che l'inquadramento dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale sia un rapporto di lavoro parasubordinato, Voglia ordinare a
di restituire all'agente della riscossione il quinto delle somme percepite da Giugno 2024 Parte_1
Part
, disponendo che la , per il futuro , trattenga il quinto dello stipendio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Controparte_2
Accertata la pignorabilità integrale dei compensi di competenza dell'attrice nella sua qualità di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, Voglia il Tribunale Ill.mo:
-A) Respingere la domanda attorea di restituzione delle somme versate in violazione del limite di pignorabilità sui compensi già assegnati ad relativi ai mesi di aprile e maggio 2024, pari CP_4
2 rispettivamente ad euro 5310,00 ed euro 7256,00, a seguito della notifica all'Asl cn2 in data
18.06.2024 di atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis dpr 602/73; in via subordinata, qualora il Tribunale ravvisasse l'impignorabilità nei limiti di cui all'art 72 ter Dpr Part 600/73, preso atto che l' ha assegnato ad per l'intero i suddetti compensi di aprile e maggio CP_4
2024, condannare alla restituzione dell'eccedenza percepita, mandando assolta la Asl Cn2 da CP_4
detta domanda.
- B) Preso atto della sospensione cautelare della procedura esecutiva “esattoriale” ad opera del
Giudice dell'Esecuzione, Respingere, per i compensi da assegnarsi al creditore procedente alla ripresa della procedura esecutiva, la domanda attorea di declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi oltre la misura prevista dall'art 72 ter dpr 602/73, in quanto infondata.
Con condanna di parte attrice al pagamento di diritti, competenze ed onorari di causa ovvero, in caso di esito favorevole per l'opponente, con compensazione integrale delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 21/06/2024 ha notificato a atto di Controparte_1 Parte_1
pignoramento di crediti presso terzi ai sensi dell'art 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973, per l'importo complessivo di euro 697.829,63.
2. Con atto del 28.6.2024 ha proposto ricorso in opposizione avanti al giudice Parte_1 dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 2 c.p.c., eccependo il pignoramento e l'assegnazione, da parte del terzo pignorato, dell'intero credito di lavoro, in violazione dei limiti previsti dall'art.72ter
D.P.R. n. 602/73 (“le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”).
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha rilevato che i crediti oggetto di pignoramento costituiscono crediti da lavoro afferenti un rapporto di lavoro para-subordinato, essendo appunto il corrispettivo dell'attività di medico di assistenza primaria presso l'ASL CN2 ALBA-BRA svolta dall'opponente.
3. si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposizione. Controparte_3
3 4. Il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
5. L'opponente ha citato in giudizio , instando affinché il Tribunale Controparte_1
dichiarasse privo di efficacia il pignoramento presso terzi promosso dalla convenuta nei confronti dell'attrice per la parte eccedente il limite previsto dall'art. 72ter D.P.R. n. 602/73 e, conseguente, disponesse la liberazione delle somme trattenute in eccedenza rispetto al limite previsto dal citato articolo, nonché la restituzione in favore di parte attrice delle somme riscosse in violazione del limite di cui al menzionato disposto di legge.
6. si è costituita in giudizio rilevando preliminarmente l'omessa Controparte_1
chiamata in giudizio di in qualità di terzo pignorato e dunque Controparte_2 CP_2
litisconsorte necessario, e instando, previa integrazione del contraddittorio, per la reiezione delle domande attoree.
7. Ordinata dal G.I. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
quest'ultima si è costituita in giudizio, dando atto di aver assegnato ad
[...] [...]
i compensi dovuti per i mesi di aprile e maggio 2024 e di aver disposto in favore Controparte_1
di il pagamento integrale dei compensi relativi alle mensilità di giugno, luglio, agosto, Parte_1
settembre e ottobre 2024, stante la sopravvenuta sospensione della procedura esattoriale disposta dal
G.E. L ha perciò chiesto, in via principale e previo accertamento della pignorabilità Controparte_2 integrale dei compensi di competenza dell'attrice, di respingersi la domanda di liberazione delle somme trattenute in eccedenza rispetto al limite previsto e, in via subordinata, qualora il Tribunale avesse ravvisato l'impignorabilità degli emolumenti nei limiti di cui all'art 72 ter del D.P.R. n.
602/1973, la condanna di alla restituzione dell'eccedenza percepita. Controparte_1
8. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione nelle forme della trattazione scritta.
9. Con riferimento alla richiesta della parte opponente, formulata per la prima volta nella precisazione delle conclusioni del 17.6.2025, di dichiarare implicitamente rinunciato il pignoramento per cui è causa in ragione della notifica di ulteriori pignoramenti, se ne rileva l'infondatezza stante il disposto dell'articolo 483 c.p.c. e i rimedi che sul punto tale articolo specificamente prevede;
disposizione che rende del tutto impossibile ritenere che dall'esecuzione di ulteriori pignoramenti da parte del creditore si possa desumere un'implicita rinuncia a pignoramenti precedenti.
10. In ordine al merito dell'opposizione si rileva che l'art. 52 del D.P.R. n. 180 del 1950 prevede al comma terzo che: “I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo
4 unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui articolo 545 del codice di procedura civile.”
La giurisprudenza di legittimità, proprio sulla scorta di tale articolo e delle modifiche apportate dal legislatore nel tempo ha ritenuto i limiti di pignorabilità estensibili ai rapporti di lavoro parasubordinati: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 20/01/2017, n. 1545 “In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle l. n. 311 del 2004 e n. 80 del 2005 (di conversione del d.l. n. 35 del 2005) al d.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicché i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nel limite di un quinto, previsto dall'art. 545, comma 4,
c.p.c.”
I rapporti tra i medici convenzionati e unità sanitarie locali (ora aziende sanitarie locali), disciplinati dall'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del dirette a CP_5
tutelare la salute pubblica, sono ormai da tempo inquadrati dalla giurisprudenza nel novero dei rapporti di lavoro aventi carattere parasubordinato (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 24/09/2025, n. 26047;
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13/02/2024, n. 3932; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/03/2020,
n. 6294; Cassazione civile sez. un., 03/08/2000, n.532; Cassazione civile sez. un., 21/10/2005, n.
20344; Cassazione civile sez. lav., 13/04/2011, n.8457).
Ne consegue che i limiti di pignorabilità stabiliti dal legislatore vanno ritenuti applicabili anche agli emolumenti del medico convenzionato con il S.S.N.
Nel caso il limite è quello di 1/5 stante l'importo complessivo del corrispettivo.
Gli elementi in senso contrario invocati dalle parti convenuta e chiamata, non paiono invece utili a fondare una diversa conclusione, atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 580 del
22/12/1989 fu resa in un contesto normativo differente da quello odierno e, comunque, si limitò appunto ad osservare come non fosse costituzionalmente illegittimo non prevedere l'estensione dei limiti di pignorabilità previsti per i lavoratori subordinati ai compensi dei medici convenzionati con
Cont l , il che ovviamente non significa affatto che il legislatore (o la giurisprudenza sulla scorta dell'evoluzione normativa) non possa invece estendere tali garanzie a quella tipologia di compensi;
e
5 che l'ulteriore giurisprudenza richiamata, oltre a scontare anche in tal caso la risalenza del quadro normativo, invochi elementi che paiono noti e considerati dalla giurisprudenza che ha ritenuto estesi i limiti di pignorabilità ai rapporti di lavoro parasubordinati e cioè l'astratta possibilità che il prestatore di lavoro svolga altre attività.
L'opposizione va dunque accolta con riferimento all'impignorabilità degli emolumenti in misura superiore al quinto con dichiarazione quindi del diritto del creditore di procedere a pignoramento ne limite del quinto degli emolumenti.
11. Da tale pronuncia consegue che i compensi relativi ai mesi di aprile e maggio 2024 devono essere restituiti all'opponente per la parte eccedente il quinto e che a tanto deve provvedere
[...]
, stante la pacifica già avvenuta assegnazione in suo favore di tali importi. Controparte_1
Con riferimento al periodo successivo e dunque a partire dagli emolumenti relativi al mese di giugno
2024 in poi, stante il venir meno della sospensione e l'eccessività della misura nella parte includente il quinto, l'opponente dovrà invece rendere quanto versato in eccesso e cioè il quinto di ciascuno degli
Parte emolumenti integralmente versati, mentre per il futuro l dovrà versare all'agente per la riscossione soltanto il quinto degli emolumenti di spettanza dell'opponente.
12. Le spese tra l'opponente e il creditore pignorante, in ragione del parziale accoglimento
Parte dell'opposizione, sono compensate per 1/2 e per il resto seguono la soccombenza. Le spese tra l e sono invece compensate stante l'uniformità di posizioni espresse e l'assenza di soccombenza. CP_4
Le spese sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto della ridotta attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e del limitato oggetto della controversia. Sono liquidate in favore del difensore stante la richiesta e la dichiarazione del medesimo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA la domanda d'inefficacia integrale del pignoramento;
DICHIARA l'impignorabilità degli emolumenti di competenza di oltre la misura prevista Parte_1 dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/1973;
DICHIARA l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso da Controparte_3
per la parte eccedente il limite previsto dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/73;
[...]
NN alla restituzione in favore di parte attrice delle Controparte_1
somme riscosse in violazione del limite di cui al menzionato disposto di legge.
NN l'opponente a restituire il quinto degli emolumenti versati integralmente nel corso della
6 sospensione della procedura esecutiva.
NN a rimborsare al difensore dell'opponente, dichiaratasi Controparte_3
antistataria, la metà delle spese di lite che, già ridotte ad un mezzo, sono liquidate in € 272,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso il 22 dicembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2016/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MARIA CARLA LAMBERTO
- attrice opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DEL VECCHIO NA
- convenuta opposta e contro
(p. iva ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. GAETANO BARBARA e dall'avv. SPINA ANNAMARIA
- terza chiamata
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (ART. 615, 2' COMMA C.P.C.) MOBILIARE
Udienza di precisazione delle conclusioni: conclusioni rassegnate in vista dell'udienza cartolare del
16/09/2025.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis;
IN VIA PRELIMINARE: dato atto che l' ha notificato, ad oggi, Controparte_3
altri tre atti di pignoramento presso terzi per i medesimi crediti e fondati sulle medesime cartelle
1 oggetto del presente giudizio, dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi per cui è la presente opposizione per implicita rinuncia da parte del creditore procedente.
Col favore delle spese, diritti, onorari, compensi, spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Lamberto che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.
IN SUBORDINE ED IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo relativo alla fase cautelare
R.G.E. n. 958/2024 R.G.E. - Tribunale di Asti;
IN SUBORDINE NEL MERITO: accertata e dichiarata l'impignorabilità degli emolumenti di competenza dell'attrice oltre la misura prevista dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/73, dichiarare
l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso da per la Controparte_3 parte eccedente il limite previsto dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/73, con ogni conseguenza di legge;
conseguentemente dichiarare tenuta e condannare l' alla Controparte_3
restituzione in favore della conchiudente delle somme riscosse in violazione del limite di cui al menzionato disposto di legge.
Col favore delle spese, diritti, onorari, compensi, spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Lamberto che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Controparte_1
La difesa dell'agente della riscossione precisa le conclusioni chiedendo che il Giudice Voglia Part rigettare l'azione perché infondata in fatto e diritto e, preso atto che la sta effettuando il pagamento dei compensi per l'intero, Voglia ordinare a la restituzione delle somme Parte_1 percepite;
in via subordinata, ove il Tribunale ritenga che l'inquadramento dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale sia un rapporto di lavoro parasubordinato, Voglia ordinare a
di restituire all'agente della riscossione il quinto delle somme percepite da Giugno 2024 Parte_1
Part
, disponendo che la , per il futuro , trattenga il quinto dello stipendio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Controparte_2
Accertata la pignorabilità integrale dei compensi di competenza dell'attrice nella sua qualità di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, Voglia il Tribunale Ill.mo:
-A) Respingere la domanda attorea di restituzione delle somme versate in violazione del limite di pignorabilità sui compensi già assegnati ad relativi ai mesi di aprile e maggio 2024, pari CP_4
2 rispettivamente ad euro 5310,00 ed euro 7256,00, a seguito della notifica all'Asl cn2 in data
18.06.2024 di atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis dpr 602/73; in via subordinata, qualora il Tribunale ravvisasse l'impignorabilità nei limiti di cui all'art 72 ter Dpr Part 600/73, preso atto che l' ha assegnato ad per l'intero i suddetti compensi di aprile e maggio CP_4
2024, condannare alla restituzione dell'eccedenza percepita, mandando assolta la Asl Cn2 da CP_4
detta domanda.
- B) Preso atto della sospensione cautelare della procedura esecutiva “esattoriale” ad opera del
Giudice dell'Esecuzione, Respingere, per i compensi da assegnarsi al creditore procedente alla ripresa della procedura esecutiva, la domanda attorea di declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi oltre la misura prevista dall'art 72 ter dpr 602/73, in quanto infondata.
Con condanna di parte attrice al pagamento di diritti, competenze ed onorari di causa ovvero, in caso di esito favorevole per l'opponente, con compensazione integrale delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 21/06/2024 ha notificato a atto di Controparte_1 Parte_1
pignoramento di crediti presso terzi ai sensi dell'art 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973, per l'importo complessivo di euro 697.829,63.
2. Con atto del 28.6.2024 ha proposto ricorso in opposizione avanti al giudice Parte_1 dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 2 c.p.c., eccependo il pignoramento e l'assegnazione, da parte del terzo pignorato, dell'intero credito di lavoro, in violazione dei limiti previsti dall'art.72ter
D.P.R. n. 602/73 (“le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”).
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha rilevato che i crediti oggetto di pignoramento costituiscono crediti da lavoro afferenti un rapporto di lavoro para-subordinato, essendo appunto il corrispettivo dell'attività di medico di assistenza primaria presso l'ASL CN2 ALBA-BRA svolta dall'opponente.
3. si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposizione. Controparte_3
3 4. Il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
5. L'opponente ha citato in giudizio , instando affinché il Tribunale Controparte_1
dichiarasse privo di efficacia il pignoramento presso terzi promosso dalla convenuta nei confronti dell'attrice per la parte eccedente il limite previsto dall'art. 72ter D.P.R. n. 602/73 e, conseguente, disponesse la liberazione delle somme trattenute in eccedenza rispetto al limite previsto dal citato articolo, nonché la restituzione in favore di parte attrice delle somme riscosse in violazione del limite di cui al menzionato disposto di legge.
6. si è costituita in giudizio rilevando preliminarmente l'omessa Controparte_1
chiamata in giudizio di in qualità di terzo pignorato e dunque Controparte_2 CP_2
litisconsorte necessario, e instando, previa integrazione del contraddittorio, per la reiezione delle domande attoree.
7. Ordinata dal G.I. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
quest'ultima si è costituita in giudizio, dando atto di aver assegnato ad
[...] [...]
i compensi dovuti per i mesi di aprile e maggio 2024 e di aver disposto in favore Controparte_1
di il pagamento integrale dei compensi relativi alle mensilità di giugno, luglio, agosto, Parte_1
settembre e ottobre 2024, stante la sopravvenuta sospensione della procedura esattoriale disposta dal
G.E. L ha perciò chiesto, in via principale e previo accertamento della pignorabilità Controparte_2 integrale dei compensi di competenza dell'attrice, di respingersi la domanda di liberazione delle somme trattenute in eccedenza rispetto al limite previsto e, in via subordinata, qualora il Tribunale avesse ravvisato l'impignorabilità degli emolumenti nei limiti di cui all'art 72 ter del D.P.R. n.
602/1973, la condanna di alla restituzione dell'eccedenza percepita. Controparte_1
8. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione nelle forme della trattazione scritta.
9. Con riferimento alla richiesta della parte opponente, formulata per la prima volta nella precisazione delle conclusioni del 17.6.2025, di dichiarare implicitamente rinunciato il pignoramento per cui è causa in ragione della notifica di ulteriori pignoramenti, se ne rileva l'infondatezza stante il disposto dell'articolo 483 c.p.c. e i rimedi che sul punto tale articolo specificamente prevede;
disposizione che rende del tutto impossibile ritenere che dall'esecuzione di ulteriori pignoramenti da parte del creditore si possa desumere un'implicita rinuncia a pignoramenti precedenti.
10. In ordine al merito dell'opposizione si rileva che l'art. 52 del D.P.R. n. 180 del 1950 prevede al comma terzo che: “I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo
4 unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui articolo 545 del codice di procedura civile.”
La giurisprudenza di legittimità, proprio sulla scorta di tale articolo e delle modifiche apportate dal legislatore nel tempo ha ritenuto i limiti di pignorabilità estensibili ai rapporti di lavoro parasubordinati: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 20/01/2017, n. 1545 “In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle l. n. 311 del 2004 e n. 80 del 2005 (di conversione del d.l. n. 35 del 2005) al d.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicché i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nel limite di un quinto, previsto dall'art. 545, comma 4,
c.p.c.”
I rapporti tra i medici convenzionati e unità sanitarie locali (ora aziende sanitarie locali), disciplinati dall'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del dirette a CP_5
tutelare la salute pubblica, sono ormai da tempo inquadrati dalla giurisprudenza nel novero dei rapporti di lavoro aventi carattere parasubordinato (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 24/09/2025, n. 26047;
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13/02/2024, n. 3932; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/03/2020,
n. 6294; Cassazione civile sez. un., 03/08/2000, n.532; Cassazione civile sez. un., 21/10/2005, n.
20344; Cassazione civile sez. lav., 13/04/2011, n.8457).
Ne consegue che i limiti di pignorabilità stabiliti dal legislatore vanno ritenuti applicabili anche agli emolumenti del medico convenzionato con il S.S.N.
Nel caso il limite è quello di 1/5 stante l'importo complessivo del corrispettivo.
Gli elementi in senso contrario invocati dalle parti convenuta e chiamata, non paiono invece utili a fondare una diversa conclusione, atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 580 del
22/12/1989 fu resa in un contesto normativo differente da quello odierno e, comunque, si limitò appunto ad osservare come non fosse costituzionalmente illegittimo non prevedere l'estensione dei limiti di pignorabilità previsti per i lavoratori subordinati ai compensi dei medici convenzionati con
Cont l , il che ovviamente non significa affatto che il legislatore (o la giurisprudenza sulla scorta dell'evoluzione normativa) non possa invece estendere tali garanzie a quella tipologia di compensi;
e
5 che l'ulteriore giurisprudenza richiamata, oltre a scontare anche in tal caso la risalenza del quadro normativo, invochi elementi che paiono noti e considerati dalla giurisprudenza che ha ritenuto estesi i limiti di pignorabilità ai rapporti di lavoro parasubordinati e cioè l'astratta possibilità che il prestatore di lavoro svolga altre attività.
L'opposizione va dunque accolta con riferimento all'impignorabilità degli emolumenti in misura superiore al quinto con dichiarazione quindi del diritto del creditore di procedere a pignoramento ne limite del quinto degli emolumenti.
11. Da tale pronuncia consegue che i compensi relativi ai mesi di aprile e maggio 2024 devono essere restituiti all'opponente per la parte eccedente il quinto e che a tanto deve provvedere
[...]
, stante la pacifica già avvenuta assegnazione in suo favore di tali importi. Controparte_1
Con riferimento al periodo successivo e dunque a partire dagli emolumenti relativi al mese di giugno
2024 in poi, stante il venir meno della sospensione e l'eccessività della misura nella parte includente il quinto, l'opponente dovrà invece rendere quanto versato in eccesso e cioè il quinto di ciascuno degli
Parte emolumenti integralmente versati, mentre per il futuro l dovrà versare all'agente per la riscossione soltanto il quinto degli emolumenti di spettanza dell'opponente.
12. Le spese tra l'opponente e il creditore pignorante, in ragione del parziale accoglimento
Parte dell'opposizione, sono compensate per 1/2 e per il resto seguono la soccombenza. Le spese tra l e sono invece compensate stante l'uniformità di posizioni espresse e l'assenza di soccombenza. CP_4
Le spese sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto della ridotta attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e del limitato oggetto della controversia. Sono liquidate in favore del difensore stante la richiesta e la dichiarazione del medesimo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA la domanda d'inefficacia integrale del pignoramento;
DICHIARA l'impignorabilità degli emolumenti di competenza di oltre la misura prevista Parte_1 dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/1973;
DICHIARA l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso da Controparte_3
per la parte eccedente il limite previsto dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/73;
[...]
NN alla restituzione in favore di parte attrice delle Controparte_1
somme riscosse in violazione del limite di cui al menzionato disposto di legge.
NN l'opponente a restituire il quinto degli emolumenti versati integralmente nel corso della
6 sospensione della procedura esecutiva.
NN a rimborsare al difensore dell'opponente, dichiaratasi Controparte_3
antistataria, la metà delle spese di lite che, già ridotte ad un mezzo, sono liquidate in € 272,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso il 22 dicembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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