Art. 26. ((IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
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7 giugno 1983
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1 gennaio 1998
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1 gennaio 2017
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- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/12/2009, n. 1370Provvedimento: […] Per l'accesso ai gradi di Brigadiere e Maresciallo Capo si procede mediante promozioni di anzianità; per la promozione ad altri gradi (Maresciallo ordinario e Maresciallo Maggiore) a scelta (art. 26, legge 212/1983 e tabella C allegata la quale prevede che l'avanzamento da “Sergente maggiore e gradi corrispondenti” al grado di “Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti” avvenga “a scelta” con il requisito di anzianità di sette anni e sei mesi nel grado di provenienza).Leggi di più...
- art. 20 L. 40/1952·
- compensazione delle spese di lite·
- diniego di promozione·
- anzianità di servizio·
- disciplina dell'avanzamento di carriera·
- promozione militare·
- interpretazione delle leggi·
- art. 26 L. 217/1983·
- sottoufficiali in congedo temporaneo·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento amministrativo