CASS
Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2023, n. 39505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39505 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UN BE HM nato il [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore TA CO che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore, avv. Salvatore Menale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39505 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto da EN AH ZI avverso il provvedimento emesso in data 23 novembre 2022, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva respinto la sua istanza di dissequestro della propria carta di soggiorno n. 110317610. In data 29 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari sequestrò l'atto nell'ambito di un procedimento ancora non definito, e il Tribunale di Napoli Nord, nel respingere la richiesta di dissequestro, affermò che essa vedeva sul merito della vicenda e, stante lo stadio iniziale di quel procedimento, non era possibile una rivalutazione del quadro indiziario cristallizzato nel decreto del G.i.p. Nell'appello, invece, l'istante precisava di contestare la legittimità del sequestrò, perché disposto su un atto rilasciato legittimamente dalla Questura di Napoli il 13 novembre 2015, in presenza dei requisiti previsti dall'ad. 9 d.lgs. n. 286/1998, cioè il possesso del permesso di soggiorno da almeno cinque anni e un reddito adeguato, mentre l'indicazione di un indirizzo idoneo era necessario solo in caso di presenza di familiari. In ogni caso, lo status di soggiornante permanente poteva venir meno solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra cui non era compresa la perdita della residenza anagrafica. Il Tribunale del riesame ha confermato il rigetto disposto dal Tribunale di Napoli Nord in quanto le doglianze attengono al merito del processo in corso, a carico di oltre duecento soggetti accusati di avere predisposto false documentazioni e attestazioni, finalizzate ad ingannare i funzionari addetti al rilascio dei permessi e delle carte di soggiorno, in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento di tali autorizzazioni. Anche lo ZI risulta avere ottenuto la carta di soggiorno presentando una documentazione falsa circa il possesso di una stabile dimora nel Comune di Marano, per cui non può essere condivisa l'affermazione dell'istante secondo cui egli possedeva i requisiti necessari, essendo stati tali requisiti dimostrati depositando dichiarazioni non veritiere. Tale falsità è rilevante a prescindere dalla necessità o meno, secondo la legge, di possedere una stabile residenza per ottenere la carta di soggiorno, e in ogni caso non è compito del giudice penale valutare la legittimità dell'atto, che secondo l'istante dimostrerebbe la illegittimità del suo sequestro, trattandosi di una valutazione di carattere amministrativo che prescinde, in questo caso, dall'esame delle categorie tipiche del giudizio amministrativo, essendo in contestazione la falsità, penalmente rilevante, dei dati o degli atti posti a fondamento del procedimento che aveva portato al rilascio della carta di soggiorno. 2 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso EN AH ZI, per mezzo del proprio difensore avv. Salvatore Menale, articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 321 cod.proc.pen., e 9 T.U.Immigrazione Il Tribunale del riesame ha errato nell'affermare che è stata contestata la sussistenza dei fatti esaminati nel processo penale in corso, in quanto egli ha contestato unicamente la illegittimità del sequestro, perché caduto su un atto emesso legittimamente. Egli era in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 d.lgs. n. 268/1998, perché il possesso di un alloggio idoneo è necessario solo in caso di richiesta relativa ai familiari;
inoltre, tra i casi che determinano il venir meno dello status di soggiornante permanente, non è prevista la perdita della residenza anagrafica. E' vero che il regolamento attuativo del testo unico sull'immigrazione impone di indicare, nella domanda, il luogo dove l'istante intende soggiornare, ma tale indicazione è funzionale solo alla individuazione della Questura competente a decidere sulla domanda stessa, e alla concretizzazione dell'onere di reperibilità. Egli, poi, ha effettivamente dimorato nel Comune di Marano, come risulta da un contratto di locazione del 2013 e da alcune notifiche effettuate dal Carabinieri di quella località. La contestata falsità dell'atto è quindi «totalmente illegittima», perché egli ha ottenuto la carta di soggiorno solo in virtù dei precedenti permessi rilasciati dalla Questura di Catanzaro;
inoltre i fatti contestati risalgono al gennaio-maggio 2016 mentre la carta gli è stata rilasciata il 13 novembre 2015. La legittimità dell'atto è dimostrata anche dal fatto che la Questura di Napoli non l'ha mai revocato. Il sequestro è quindi illegittimo, e l'ordinanza impugnata contiene un vizio di motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo privo di coerenza e ragionevolezza, e da consentire di affermare che essa è stata emessa in violazione della legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato e proposto non per violazione di legge ma per'vizi della motivazione. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali si riporta al motivo di ricorso e ne chiede l'accoglimento. I 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti. 2. Il ricorrente, infatti, pur prospettando asseritamente una violazione di legge da parte del Tribunale procedente, contesta in realtà il merito del provvedimento, quanto alla sussistenza dei gravi indizi del delitto di falso documentale, e chiede la rivalutazione delle ragioni poste a base del sequestro della propria carta di soggiorno n. 110317610. Egli, infatti, afferma che il documento sequestrato è legittimo, perché emesso in base ai requisiti effettivamente richiesti dalla legge, che erano da lui realmente posseduti, ovvero in base a documenti e permessi rilasciati in precedenza. Il sequestro, però, è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari. perché, secondo l'accusa formulata nel procedimento tuttora in corso, anche la carta di soggiorno dello ZI sarebbe stata rilasciata sulla base di documenti falsi, e sarebbe pertanto a sua volta falsa e non emessa legittimamente. E' evidente, pertanto, che le contestazioni sollevate con il ricorso attengono al merito del procedimento penale tuttora in corso, venendo richiesta a questa Corte, di fatto, una valutazione circa la falsità o meno del documento sequestrato. 2.1 Il ricorso, quindi, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla valutazione degli elementi indiziari contenuta nel provvedimento impugnato, laddove il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di falsità, sulla base del quale il giudice per le indagini preliminari ha motivato il sequestro stesso. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da 4 ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). Tali principi attengono anche al ricorso avverso i provvedimenti in tema di misure cautelari reali, essendo il ricorso davanti alla corte di cassazione proponibile solo per motivi di legittimità e, nel caso di provvedimenti applicativi del sequestro, solo per violazione di legge, come disposto dall'art. 325 cod.proc.pen., da ritenersi richiamato dall'art. 257 cod.proc.pen. 3. Nel presente caso, la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha respinto l'appello non presenta il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.. Essa applica correttamente le norme relative all'emissione di un provvedimento di sequestro probatorio, in quanto richiama le ragioni poste a fondamento del sequestro della carta di soggiorno rilasciata allo ZI, le valuta nuovamente alla luce dei motivi dell'appello, e ritiene sufficiente, per il rigetto dell'impugnazione, l'effettiva sussistenza del fumus circa il delitto di falsità documentale contestato nel procedimento in corso, essendo tale elemento prevalente sulla eventuale regolarità formale del procedimento di rilascio della predetta carta, proprio perché la pubblica accusa ha contestato là falsità di tali atti, ritenendoli solo apparentemente regolari. Il ricorso dello ZI è quindi manifestamente infondato laddove contesta la sussistenza del fumus commissi delicti, perché non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame che ribadisce il fatto che, secondo l'accusa, il documento sequestrato è stato emesso a seguito di una procedura irregolare, carente dei documenti necessari, e sulla base di una attestazione di residenza del tutto falsa, circostanza quest'ultima che impone, allo stato, di ritenere frutto del reato di falso anche il documento finale, in quanto rilasciato a seguito della presentazione di atti falsi. Esso è, poi, inammissibile laddove propone tale motivo di ricorso come 'violazione di legge'. Infatti l'esame del provvedimento impugnato rende evidente la totale infondatezza del richiamo al principio espresso dalla sentenza Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, secondo cui «Il ricorso per cassazione contro 5 Il P sidente knie Il Consigliere estensore ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice». Nel presente caso non sussiste alcuno degli errori indicati, e l'apparato argomentativo esposto del Tribunale del riesame è sicuramente privo dei vizi radicali richiamati dalla predetta sentenza, che, soli, possono ricadere nel concetto della 'violazione di legge'. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05 luglio 2023
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore TA CO che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore, avv. Salvatore Menale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39505 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto da EN AH ZI avverso il provvedimento emesso in data 23 novembre 2022, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva respinto la sua istanza di dissequestro della propria carta di soggiorno n. 110317610. In data 29 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari sequestrò l'atto nell'ambito di un procedimento ancora non definito, e il Tribunale di Napoli Nord, nel respingere la richiesta di dissequestro, affermò che essa vedeva sul merito della vicenda e, stante lo stadio iniziale di quel procedimento, non era possibile una rivalutazione del quadro indiziario cristallizzato nel decreto del G.i.p. Nell'appello, invece, l'istante precisava di contestare la legittimità del sequestrò, perché disposto su un atto rilasciato legittimamente dalla Questura di Napoli il 13 novembre 2015, in presenza dei requisiti previsti dall'ad. 9 d.lgs. n. 286/1998, cioè il possesso del permesso di soggiorno da almeno cinque anni e un reddito adeguato, mentre l'indicazione di un indirizzo idoneo era necessario solo in caso di presenza di familiari. In ogni caso, lo status di soggiornante permanente poteva venir meno solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra cui non era compresa la perdita della residenza anagrafica. Il Tribunale del riesame ha confermato il rigetto disposto dal Tribunale di Napoli Nord in quanto le doglianze attengono al merito del processo in corso, a carico di oltre duecento soggetti accusati di avere predisposto false documentazioni e attestazioni, finalizzate ad ingannare i funzionari addetti al rilascio dei permessi e delle carte di soggiorno, in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento di tali autorizzazioni. Anche lo ZI risulta avere ottenuto la carta di soggiorno presentando una documentazione falsa circa il possesso di una stabile dimora nel Comune di Marano, per cui non può essere condivisa l'affermazione dell'istante secondo cui egli possedeva i requisiti necessari, essendo stati tali requisiti dimostrati depositando dichiarazioni non veritiere. Tale falsità è rilevante a prescindere dalla necessità o meno, secondo la legge, di possedere una stabile residenza per ottenere la carta di soggiorno, e in ogni caso non è compito del giudice penale valutare la legittimità dell'atto, che secondo l'istante dimostrerebbe la illegittimità del suo sequestro, trattandosi di una valutazione di carattere amministrativo che prescinde, in questo caso, dall'esame delle categorie tipiche del giudizio amministrativo, essendo in contestazione la falsità, penalmente rilevante, dei dati o degli atti posti a fondamento del procedimento che aveva portato al rilascio della carta di soggiorno. 2 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso EN AH ZI, per mezzo del proprio difensore avv. Salvatore Menale, articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 321 cod.proc.pen., e 9 T.U.Immigrazione Il Tribunale del riesame ha errato nell'affermare che è stata contestata la sussistenza dei fatti esaminati nel processo penale in corso, in quanto egli ha contestato unicamente la illegittimità del sequestro, perché caduto su un atto emesso legittimamente. Egli era in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 d.lgs. n. 268/1998, perché il possesso di un alloggio idoneo è necessario solo in caso di richiesta relativa ai familiari;
inoltre, tra i casi che determinano il venir meno dello status di soggiornante permanente, non è prevista la perdita della residenza anagrafica. E' vero che il regolamento attuativo del testo unico sull'immigrazione impone di indicare, nella domanda, il luogo dove l'istante intende soggiornare, ma tale indicazione è funzionale solo alla individuazione della Questura competente a decidere sulla domanda stessa, e alla concretizzazione dell'onere di reperibilità. Egli, poi, ha effettivamente dimorato nel Comune di Marano, come risulta da un contratto di locazione del 2013 e da alcune notifiche effettuate dal Carabinieri di quella località. La contestata falsità dell'atto è quindi «totalmente illegittima», perché egli ha ottenuto la carta di soggiorno solo in virtù dei precedenti permessi rilasciati dalla Questura di Catanzaro;
inoltre i fatti contestati risalgono al gennaio-maggio 2016 mentre la carta gli è stata rilasciata il 13 novembre 2015. La legittimità dell'atto è dimostrata anche dal fatto che la Questura di Napoli non l'ha mai revocato. Il sequestro è quindi illegittimo, e l'ordinanza impugnata contiene un vizio di motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo privo di coerenza e ragionevolezza, e da consentire di affermare che essa è stata emessa in violazione della legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato e proposto non per violazione di legge ma per'vizi della motivazione. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali si riporta al motivo di ricorso e ne chiede l'accoglimento. I 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti. 2. Il ricorrente, infatti, pur prospettando asseritamente una violazione di legge da parte del Tribunale procedente, contesta in realtà il merito del provvedimento, quanto alla sussistenza dei gravi indizi del delitto di falso documentale, e chiede la rivalutazione delle ragioni poste a base del sequestro della propria carta di soggiorno n. 110317610. Egli, infatti, afferma che il documento sequestrato è legittimo, perché emesso in base ai requisiti effettivamente richiesti dalla legge, che erano da lui realmente posseduti, ovvero in base a documenti e permessi rilasciati in precedenza. Il sequestro, però, è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari. perché, secondo l'accusa formulata nel procedimento tuttora in corso, anche la carta di soggiorno dello ZI sarebbe stata rilasciata sulla base di documenti falsi, e sarebbe pertanto a sua volta falsa e non emessa legittimamente. E' evidente, pertanto, che le contestazioni sollevate con il ricorso attengono al merito del procedimento penale tuttora in corso, venendo richiesta a questa Corte, di fatto, una valutazione circa la falsità o meno del documento sequestrato. 2.1 Il ricorso, quindi, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla valutazione degli elementi indiziari contenuta nel provvedimento impugnato, laddove il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di falsità, sulla base del quale il giudice per le indagini preliminari ha motivato il sequestro stesso. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da 4 ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). Tali principi attengono anche al ricorso avverso i provvedimenti in tema di misure cautelari reali, essendo il ricorso davanti alla corte di cassazione proponibile solo per motivi di legittimità e, nel caso di provvedimenti applicativi del sequestro, solo per violazione di legge, come disposto dall'art. 325 cod.proc.pen., da ritenersi richiamato dall'art. 257 cod.proc.pen. 3. Nel presente caso, la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha respinto l'appello non presenta il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.. Essa applica correttamente le norme relative all'emissione di un provvedimento di sequestro probatorio, in quanto richiama le ragioni poste a fondamento del sequestro della carta di soggiorno rilasciata allo ZI, le valuta nuovamente alla luce dei motivi dell'appello, e ritiene sufficiente, per il rigetto dell'impugnazione, l'effettiva sussistenza del fumus circa il delitto di falsità documentale contestato nel procedimento in corso, essendo tale elemento prevalente sulla eventuale regolarità formale del procedimento di rilascio della predetta carta, proprio perché la pubblica accusa ha contestato là falsità di tali atti, ritenendoli solo apparentemente regolari. Il ricorso dello ZI è quindi manifestamente infondato laddove contesta la sussistenza del fumus commissi delicti, perché non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame che ribadisce il fatto che, secondo l'accusa, il documento sequestrato è stato emesso a seguito di una procedura irregolare, carente dei documenti necessari, e sulla base di una attestazione di residenza del tutto falsa, circostanza quest'ultima che impone, allo stato, di ritenere frutto del reato di falso anche il documento finale, in quanto rilasciato a seguito della presentazione di atti falsi. Esso è, poi, inammissibile laddove propone tale motivo di ricorso come 'violazione di legge'. Infatti l'esame del provvedimento impugnato rende evidente la totale infondatezza del richiamo al principio espresso dalla sentenza Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, secondo cui «Il ricorso per cassazione contro 5 Il P sidente knie Il Consigliere estensore ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice». Nel presente caso non sussiste alcuno degli errori indicati, e l'apparato argomentativo esposto del Tribunale del riesame è sicuramente privo dei vizi radicali richiamati dalla predetta sentenza, che, soli, possono ricadere nel concetto della 'violazione di legge'. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05 luglio 2023