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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclusioni in atti
Resistente come da conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro, delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2016/2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato con il Dl n. 123/2019 tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, il versamento delle stesse nella misura solo del 40% delle medesime
La parte ricorrente quindi riteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019 A sostegno della debenza del rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2024 formatasi sul tale materia con riconoscimento anche a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute alla fonte del rimborso del 60% Insisteva quindi per il rimborso della somme che venivano quantificate come da conteggi i e documentazione fiscali in atti
L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia in base al dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. Nel merito l'ufficio pur tenendo cont del cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale di vertice ritneva che nessun rimbosro era dovuto alla parte. Chiedeva quin di il rigetto del ricosro . Nelle more la parte ricorrente depoistava rinuncia al ricosro, chiedendo la compensazioen delle spese. L'ufficio accettava la rinuncia e no si opponeva alla compensazione delle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorren te accettata dall'ufficio
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso . Spese compensate
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Teramo il 23 febbraio 2026.
Il giudice monocratico: dott.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclusioni in atti
Resistente come da conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro, delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2016/2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato con il Dl n. 123/2019 tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, il versamento delle stesse nella misura solo del 40% delle medesime
La parte ricorrente quindi riteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019 A sostegno della debenza del rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2024 formatasi sul tale materia con riconoscimento anche a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute alla fonte del rimborso del 60% Insisteva quindi per il rimborso della somme che venivano quantificate come da conteggi i e documentazione fiscali in atti
L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia in base al dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. Nel merito l'ufficio pur tenendo cont del cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale di vertice ritneva che nessun rimbosro era dovuto alla parte. Chiedeva quin di il rigetto del ricosro . Nelle more la parte ricorrente depoistava rinuncia al ricosro, chiedendo la compensazioen delle spese. L'ufficio accettava la rinuncia e no si opponeva alla compensazione delle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorren te accettata dall'ufficio
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso . Spese compensate
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Teramo il 23 febbraio 2026.
Il giudice monocratico: dott.ssa Roberta Pia Rita Papa