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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di Settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U.
presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3953/20 R.G..
È comparso, per l'appellante, l'avv. Marco SPICCIA per delega dell'avv. Alessio
PAPA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per l'appellato , l'avv. Carla CARROZZA la quale precisa le CP_1
conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede la distrazione delle spese, avendo anticipato le spese e non riscosso i compensi.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3953 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
di MESSINA, VIALE ANNUNZIATA Parte_1
, P.IVA – C.F. in persona dell'Amministratore pro- Parte_2 P.IVA_1
tempore, Avv. rappresentato e difeso dall'avv. Alessio PAPA ed elettivamente CP_2
domiciliato presso il suo studio sito in Messina, via del Vespro, n. 57
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]. Annunziata, c.da CP_3 Pt_2
, Complesso , Pal. A, int. 8, c.f. ed elettivamente
[...] Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via Centonze, n. 36, presso lo studio dell'avv. Carla CARROZZA che lo rappresenta e difende APPELLATO
E
e Controparte_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
[...]
avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
2 TRIBUNALE di MESSINA MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 609 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 14.07.2020, depositata in data 20.07.2020 e notificata in data 10.08.2020 all'esito del giudizio iscritto al n. 1026/18 R.A.C. – avente ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
[...]
nei confronti del – il Giudice di Pace di Messina CP_3 Parte_1
accoglieva il ricorso e condannava il – nel Controparte_5
frattempo nato a seguito della scissione dell'originario in [...] Parte_1
diversi enti – alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte vittoriosa, compensando le spese del giudizio nei confronti del Parte_1
e del .
[...] Controparte_4
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2020, il Parte_1
proponeva tempestivo appello avverso la succitata sentenza denunciandone
[...]
l'erroneità per i motivi ivi esposti.
Con comparsa del 04.01.2021 si costituiva in giudizio l'appellato CP_3
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della impugnata sentenza.
Non si costituivano in giudizio, pur ritualmente citati, il Controparte_4
ed il dei quali va
[...] Controparte_5
dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha Parte_1
compensato le spese di lite tra questi e il nonostante il Giudice di prime cure avesse CP_1
riconosciuto la responsabilità esclusiva del solo – Controparte_5
e non anche del – condannandolo al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Orbene, presupposto di fatto sul quale le parti concordano è che nel corso del giudizio è sopravvenuta la scissione del , originario convenuto, in Parte_1
tre diversi enti, e cioè il il Parte_1
e il Controparte_4 Parte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA CORPO A, il che ha comportato la dichiarazione di interruzione del giudizio adottata con ordinanza resa in data 07.10.2019.
Il ha, dunque, riassunto il giudizio nei confronti dei tre enti venutisi a creare;
CP_1
con la sentenza gravata il primo Giudice ha ritenuto responsabile esclusivamente il
, condannandolo alla rifusione delle spese di lite Controparte_5
mentre le ha compensate nei confronti degli altri due enti, e cioè il
[...]
, odierno appellante, ed il Parte_1 Controparte_4
, motivando tale decisione, testualmente, con “…la particolarità delle questioni
[...]
trattate.”.
Orbene, la decisione del Giudice appellato è assolutamente condivisibile.
Premessi i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione per cui
“Allorquando, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., l'unico condominio comprendente un complesso immobiliare si sciolga e si costituiscano tanti condominii separati, si verifica, ai fini processuali, una situazione cui va applicata, in via analogica, la disposizione di cui all'art. 110 cod. proc. civ.. Ne consegue che il processo intrapreso contro l'originario condominio, venuto meno quest'ultimo, deve essere proseguito nei confronti dei nuovi condominii risultanti dallo scioglimento.” (v. Cass. Civ., sent. n.
4156/95) e, inoltre, “Per il disposto dell'art. 110 cod. proc. civ. gli eredi della parte deceduta nel corso del processo debbono tutti partecipare al giudizio, quali litisconsorti necessari, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi per effetto di disposizioni testamentarie o di divisione, della titolarità del bene cui attiene la controversia, con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione” (v. Cass. Civ., sent. n. 779/97; n. 8452/95), osserva il Tribunale che la riassunzione operata dal nei confronti dei tre enti derivati dalla scissione CP_1
dell'originario convenuto è giuridicamente corretta ed anzi, se non fosse stata operata dal riassumente con tali modalità, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del
4 TRIBUNALE di MESSINA contraddittorio, essendosi venuto a creare tra i tre enti un litisconsorzio processuale necessario.
Opportunamente, dunque, all'esito del giudizio il Giudice di Pace ha compensato le spese di lite tra la parte vittoriosa e l'ente appellante, riconosciuto non responsabile, così operando un ragionevole bilanciamento tra l'obbligo del VELO di riassumere il giudizio nei confronti dei tre enti e la posizione dell'appellante non soccombente.
In sostanza, il Giudice appellato ha riconosciuto rilevanza decisiva all'evento interruttivo al quale il non aveva dato causa ma che lo ha esposto all'obbligo di CP_1
riassumere il giudizio nei confronti dei tre enti, pur rischiando che la riassunzione avrebbe riattivato il rapporto processuale anche nei confronti di uno o più enti che sarebbero potuti risultare, all'esito del giudizio, non responsabili nei confronti dell'attore riassumente.
Il Giudice di Pace ha, dunque, condivisibilmente ritenuto che l'appellante non dovesse essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del in quanto CP_1
non responsabile dei danni ma che neppure il dovesse essere gravato dell'onere di CP_1
rifondere le spese di lite ad enti – tra cui, appunto, l'appellante – che, al momento dell'inizio del giudizio erano parte dell'unico convenuto e che, dopo la necessaria Parte_1
riassunzione anche nei loro confronti, erano risultati formalmente vittoriosi rispetto al
, talché l'unica possibilità era, appunto, quella di compensare le spese del giudizio CP_1
sulla base della particolarità della materia e degli sviluppi processuali della controversia.
È, dunque, non condivisibile la posizione difensiva del appellante il Parte_1
quale, citando quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “…la parte che erroneamente ritenendo di dover integrare il contraddittorio nei confronti di un altro soggetto, ne provochi la partecipa-zione al giudizio, è tenuta, in applicazione del principio della soccombenza fissato dall'art. 91 cpc, al rimborso delle spese processuali che il detto soggetto, ancorché non destinatario di alcuna pretesa avversaria, abbia subito in conseguenza della non necessaria evocazione in giudizio”, ha fatto riferimento ad un'ipotesi diversa non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, trattandosi nella specie non di una erronea integrazione del contraddittorio bensì di una riassunzione del procedimento ritualmente eseguita nei confronti di tutti gli “aventi causa” dell'ente
5 TRIBUNALE di MESSINA originario che ha realizzato, doverosamente, un contraddittorio completo tra tutti i soggetti derivati dalla scissione del convenuto. Parte_1
Per contro, la declaratoria di compensazione delle spese del giudizio censurata dall'appellante si tramuta in una pronuncia a suo favore alla luce del principio per cui “Ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., quando una delle parti muoia, il processo va proseguito, anche in appello, nei confronti di tutti i suoi eredi, i quali assumono la veste di litisconsorti necessari, succedendo tutti nel processo alla parte defunta, anche se la domanda riguardi un bene nella proprietà del quale uno solo di essi sia succeduto per testamento, poiché ciascuno di essi subentra al de cuius nella universalità del patrimonio, in esso compreso il rapporto processuale con le inerenti incombenze di eventuale rifusione di spese, le quali devono necessariamente far carico a ciascuno, indipendentemente dalla sorte e dalla divisibilità del rapporto sostanziale.” (v. Cass. Civ., sent. n. 4141/85); principio che avrebbe potuto, astrattamente, giustificare la condanna anche dell'appellante, in solido con il soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore del . Parte_1 CP_1
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di e del
[...] CP_3 Controparte_4
e del , deve essere rigettato;
la
[...] Controparte_5
sentenza n. 609 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 14.07.2020, depositata in data 20.07.2020 e notificata in data 10.08.2020, dev'essere integralmente confermata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del appellante e, avuto riguardo al valore della controversia ed alle Parte_1
questioni trattate, liquidate in favore dell'appellato in complessivi € 2.127,00 per CP_1 onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge nel verbale di udienza.
Nulla sulle spese per gli appellati non costituiti stante la soccombenza dell'appellante e la contumacia degli altri appellati.
6 TRIBUNALE di MESSINA
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal nei Parte_1
confronti di e del e CP_3 Controparte_4
del Controparte_6
1. rigetta l'appello proposto dal nei
[...] Parte_1
confronti di e del e CP_3 Controparte_4
del ; Controparte_5
2. per l'effetto, conferma la sentenza n. 609 emessa dal Giudice di Pace di
Messina in data 14.07.2020, depositata in data 20.07.2020;
3. condanna il alla rifusione delle Parte_1
spese del giudizio in favore di che liquida in complessivi € 2.127,00 per CP_3
onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge nel verbale di udienza;
4. nulla sulle spese per gli appellati non costituiti stante la soccombenza dell'appellante e la contumacia degli altri appellati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 26.09.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
7
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di Settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U.
presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3953/20 R.G..
È comparso, per l'appellante, l'avv. Marco SPICCIA per delega dell'avv. Alessio
PAPA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per l'appellato , l'avv. Carla CARROZZA la quale precisa le CP_1
conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede la distrazione delle spese, avendo anticipato le spese e non riscosso i compensi.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3953 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
di MESSINA, VIALE ANNUNZIATA Parte_1
, P.IVA – C.F. in persona dell'Amministratore pro- Parte_2 P.IVA_1
tempore, Avv. rappresentato e difeso dall'avv. Alessio PAPA ed elettivamente CP_2
domiciliato presso il suo studio sito in Messina, via del Vespro, n. 57
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]. Annunziata, c.da CP_3 Pt_2
, Complesso , Pal. A, int. 8, c.f. ed elettivamente
[...] Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via Centonze, n. 36, presso lo studio dell'avv. Carla CARROZZA che lo rappresenta e difende APPELLATO
E
e Controparte_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
[...]
avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
2 TRIBUNALE di MESSINA MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 609 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 14.07.2020, depositata in data 20.07.2020 e notificata in data 10.08.2020 all'esito del giudizio iscritto al n. 1026/18 R.A.C. – avente ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
[...]
nei confronti del – il Giudice di Pace di Messina CP_3 Parte_1
accoglieva il ricorso e condannava il – nel Controparte_5
frattempo nato a seguito della scissione dell'originario in [...] Parte_1
diversi enti – alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte vittoriosa, compensando le spese del giudizio nei confronti del Parte_1
e del .
[...] Controparte_4
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2020, il Parte_1
proponeva tempestivo appello avverso la succitata sentenza denunciandone
[...]
l'erroneità per i motivi ivi esposti.
Con comparsa del 04.01.2021 si costituiva in giudizio l'appellato CP_3
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della impugnata sentenza.
Non si costituivano in giudizio, pur ritualmente citati, il Controparte_4
ed il dei quali va
[...] Controparte_5
dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha Parte_1
compensato le spese di lite tra questi e il nonostante il Giudice di prime cure avesse CP_1
riconosciuto la responsabilità esclusiva del solo – Controparte_5
e non anche del – condannandolo al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Orbene, presupposto di fatto sul quale le parti concordano è che nel corso del giudizio è sopravvenuta la scissione del , originario convenuto, in Parte_1
tre diversi enti, e cioè il il Parte_1
e il Controparte_4 Parte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA CORPO A, il che ha comportato la dichiarazione di interruzione del giudizio adottata con ordinanza resa in data 07.10.2019.
Il ha, dunque, riassunto il giudizio nei confronti dei tre enti venutisi a creare;
CP_1
con la sentenza gravata il primo Giudice ha ritenuto responsabile esclusivamente il
, condannandolo alla rifusione delle spese di lite Controparte_5
mentre le ha compensate nei confronti degli altri due enti, e cioè il
[...]
, odierno appellante, ed il Parte_1 Controparte_4
, motivando tale decisione, testualmente, con “…la particolarità delle questioni
[...]
trattate.”.
Orbene, la decisione del Giudice appellato è assolutamente condivisibile.
Premessi i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione per cui
“Allorquando, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., l'unico condominio comprendente un complesso immobiliare si sciolga e si costituiscano tanti condominii separati, si verifica, ai fini processuali, una situazione cui va applicata, in via analogica, la disposizione di cui all'art. 110 cod. proc. civ.. Ne consegue che il processo intrapreso contro l'originario condominio, venuto meno quest'ultimo, deve essere proseguito nei confronti dei nuovi condominii risultanti dallo scioglimento.” (v. Cass. Civ., sent. n.
4156/95) e, inoltre, “Per il disposto dell'art. 110 cod. proc. civ. gli eredi della parte deceduta nel corso del processo debbono tutti partecipare al giudizio, quali litisconsorti necessari, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi per effetto di disposizioni testamentarie o di divisione, della titolarità del bene cui attiene la controversia, con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione” (v. Cass. Civ., sent. n. 779/97; n. 8452/95), osserva il Tribunale che la riassunzione operata dal nei confronti dei tre enti derivati dalla scissione CP_1
dell'originario convenuto è giuridicamente corretta ed anzi, se non fosse stata operata dal riassumente con tali modalità, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del
4 TRIBUNALE di MESSINA contraddittorio, essendosi venuto a creare tra i tre enti un litisconsorzio processuale necessario.
Opportunamente, dunque, all'esito del giudizio il Giudice di Pace ha compensato le spese di lite tra la parte vittoriosa e l'ente appellante, riconosciuto non responsabile, così operando un ragionevole bilanciamento tra l'obbligo del VELO di riassumere il giudizio nei confronti dei tre enti e la posizione dell'appellante non soccombente.
In sostanza, il Giudice appellato ha riconosciuto rilevanza decisiva all'evento interruttivo al quale il non aveva dato causa ma che lo ha esposto all'obbligo di CP_1
riassumere il giudizio nei confronti dei tre enti, pur rischiando che la riassunzione avrebbe riattivato il rapporto processuale anche nei confronti di uno o più enti che sarebbero potuti risultare, all'esito del giudizio, non responsabili nei confronti dell'attore riassumente.
Il Giudice di Pace ha, dunque, condivisibilmente ritenuto che l'appellante non dovesse essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del in quanto CP_1
non responsabile dei danni ma che neppure il dovesse essere gravato dell'onere di CP_1
rifondere le spese di lite ad enti – tra cui, appunto, l'appellante – che, al momento dell'inizio del giudizio erano parte dell'unico convenuto e che, dopo la necessaria Parte_1
riassunzione anche nei loro confronti, erano risultati formalmente vittoriosi rispetto al
, talché l'unica possibilità era, appunto, quella di compensare le spese del giudizio CP_1
sulla base della particolarità della materia e degli sviluppi processuali della controversia.
È, dunque, non condivisibile la posizione difensiva del appellante il Parte_1
quale, citando quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “…la parte che erroneamente ritenendo di dover integrare il contraddittorio nei confronti di un altro soggetto, ne provochi la partecipa-zione al giudizio, è tenuta, in applicazione del principio della soccombenza fissato dall'art. 91 cpc, al rimborso delle spese processuali che il detto soggetto, ancorché non destinatario di alcuna pretesa avversaria, abbia subito in conseguenza della non necessaria evocazione in giudizio”, ha fatto riferimento ad un'ipotesi diversa non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, trattandosi nella specie non di una erronea integrazione del contraddittorio bensì di una riassunzione del procedimento ritualmente eseguita nei confronti di tutti gli “aventi causa” dell'ente
5 TRIBUNALE di MESSINA originario che ha realizzato, doverosamente, un contraddittorio completo tra tutti i soggetti derivati dalla scissione del convenuto. Parte_1
Per contro, la declaratoria di compensazione delle spese del giudizio censurata dall'appellante si tramuta in una pronuncia a suo favore alla luce del principio per cui “Ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., quando una delle parti muoia, il processo va proseguito, anche in appello, nei confronti di tutti i suoi eredi, i quali assumono la veste di litisconsorti necessari, succedendo tutti nel processo alla parte defunta, anche se la domanda riguardi un bene nella proprietà del quale uno solo di essi sia succeduto per testamento, poiché ciascuno di essi subentra al de cuius nella universalità del patrimonio, in esso compreso il rapporto processuale con le inerenti incombenze di eventuale rifusione di spese, le quali devono necessariamente far carico a ciascuno, indipendentemente dalla sorte e dalla divisibilità del rapporto sostanziale.” (v. Cass. Civ., sent. n. 4141/85); principio che avrebbe potuto, astrattamente, giustificare la condanna anche dell'appellante, in solido con il soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore del . Parte_1 CP_1
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di e del
[...] CP_3 Controparte_4
e del , deve essere rigettato;
la
[...] Controparte_5
sentenza n. 609 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 14.07.2020, depositata in data 20.07.2020 e notificata in data 10.08.2020, dev'essere integralmente confermata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del appellante e, avuto riguardo al valore della controversia ed alle Parte_1
questioni trattate, liquidate in favore dell'appellato in complessivi € 2.127,00 per CP_1 onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge nel verbale di udienza.
Nulla sulle spese per gli appellati non costituiti stante la soccombenza dell'appellante e la contumacia degli altri appellati.
6 TRIBUNALE di MESSINA
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal nei Parte_1
confronti di e del e CP_3 Controparte_4
del Controparte_6
1. rigetta l'appello proposto dal nei
[...] Parte_1
confronti di e del e CP_3 Controparte_4
del ; Controparte_5
2. per l'effetto, conferma la sentenza n. 609 emessa dal Giudice di Pace di
Messina in data 14.07.2020, depositata in data 20.07.2020;
3. condanna il alla rifusione delle Parte_1
spese del giudizio in favore di che liquida in complessivi € 2.127,00 per CP_3
onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge nel verbale di udienza;
4. nulla sulle spese per gli appellati non costituiti stante la soccombenza dell'appellante e la contumacia degli altri appellati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 26.09.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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