Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05981/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2026, proposto da
AR OP, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro e Previdenza - n. 3794/2025, depositata e resa pubblica in data 27.03.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G.g. 2492/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EL TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha proposto azione, ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro e Previdenza - n. 3794/2025, depositata e resa pubblica in data 27.03.2025, riferita al giudizio introdotto con ricorso RG n. 2680/2024, con la quale il Giudice adito ha dichiarato il diritto del ricorrente all’accredito sulla carata docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, per complessivi € 1.000,00.
2 – Nel lamentare la mancata esecuzione delle statuizioni contenute nella citata sentenza nonostante il suo passaggio in giudicato, chiede parte ricorrente la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare ottemperanza alle statuizioni contenute nella predetta pronuncia, assegnando a tal fine un termine e sollecitando – per il caso di ulteriore inerzia - la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione. Chiede, altresì parte ricorrente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione successiva e ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese di giudizio a proprio favore in qualità di antistatario.
3 - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito intimato si è costituito in giudizio con formula di stile.
4 - Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
5 - Il ricorso in ottemperanza, del cui contenuto si è dato atto, va dichiarato ammissibile, in quanto ritualmente notificato nelle forme prescritte dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione.
6 - Sussiste, inoltre, la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
7 - Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato quanto alla richiesta di esecuzione del giudicato alla luce della denunciata mancata ottemperanza alle relative statuizioni da parte dell’Amministrazione a tanto onerata, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 per l'avvio dell'esecuzione, e non avendo l’Amministrazione eccepito in giudizio l'avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all'inerzia serbata.
L’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito integra gli estremi della inottemperanza (di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023) e, dunque, la domanda di tutela proposta dalla parte ricorrente merita di essere accolta.
Ciò in quanto, per come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “ Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015).
7.1 - Nel caso di specie, non risulta essere intervenuto l’adempimento da parte dell’Amministrazione ministeriale resistente all’obbligo di conformarsi al d ictum giudiziale recato dalla sentenza ottemperanda, ritualmente notificata, nonostante il passaggio in giudicato della stessa.
7.2 – Nè il comportamento omissivo tenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito risulta suscettibile di essere giustificato tenuto conto che detto Ministero, che si è costituito nel presente giudizio con formula di stile, non ha spiegato alcuna difesa per contrastare l’azione giudiziaria proposta dalla parte ricorrente. L’inerzia tenuta dal Ministero in ordine agli adempimenti e al pagamento delle somme spettanti alla parte ricorrente nei termini disposti dalla citata sentenza n. n. 3794/2025 del Tribunale di Roma, ha precluso alla stessa il conseguimento dell’ utilitas giuridica richiesta nel presente giudizio, ritratta in forza dell’accoglimento della domanda di tutela esperita dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria e definitivamente consolidatasi nella sua sfera giuridica per effetto del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
8 – Conseguentemente il Collegio, per le suddette ragioni, accoglie il ricorso in esame ed ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della stessa in via amministrativa, alla sentenza n. 3794/2025 del Tribunale di Roma passata in giudicato, in modo da assicurare alla parte ricorrente il conseguimento dei diritti ivi riconosciuti ed il pagamento delle conseguenti somme, come ivi determinate.
9 – Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione abbia ottemperato al giudicato, ritiene il Collegio, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte ricorrente, di nominare sin da ora, quale commissario ad acta che vi provveda in sua sostituzione, il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente, salva preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice.
10 – Il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la presente sentenza, su apposita richiesta della parte ricorrente.
11 - Il Collegio, tenuto conto del notevole numero di ricorsi simili sui quali è costantemente chiamato a decidere, che denotano una situazione di criticità dovuta all’inerzia, persistente nel tempo, serbata dall’Amministrazione intimata, la quale non adempie all’obbligo, sulla stessa gravante, di corrispondere le somme dovute a titolo di bonus docente previsto per legge, e non ottempera neanche al giudicato discendente dalle sentenze del giudice ordinario, così determinando la necessità dell’instaurazione di un ulteriore giudizio innanzi al giudice amministrativo per ottenerne l’esecuzione, con esposizione esponenziale al pagamento di ulteriori spese per i giudizi che la vedono costantemente soccombente, ritiene di dover disporre l’invio di copia del presente provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, per quanto di eventuale competenza, nonché all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del resistente Ministero, con adempimenti a carico della Segreteria.
12 - Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione della natura della controversia e degli interessi coinvolti, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della semplicità e serialità della controversia, trattandosi di ricorso redatto su modello replicato in numerosi ricorsi analoghi e, quindi, con scarso impegno difensivo, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
Lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- rigetta la domanda volta ad ottenere le astraintes di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.;
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, nonché all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del resistente Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL TA |
IL SEGRETARIO