Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1745
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza del potere impositivo per mancata tempestiva notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la sospensione dei termini di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 si applichi estendendo in avanti il termine di decadenza, anche se questo non scadeva nel 2020. Pertanto, il termine decadenziale, aumentato di 85 giorni, scadeva il 25.3.2024, rendendo tempestiva la notifica dell'8.1.2024.

  • Rigettato
    Illegittima emissione dell'avviso di accertamento per mancata notifica di un nuovo invito a comparire

    La Corte ritiene che lo scopo del contraddittorio sia stato pienamente rispettato, avendo l'Ufficio valutato le osservazioni del contribuente. Una ripetizione del contraddittorio su una parte delle contestazioni sarebbe stata inutile e superflua.

  • Rigettato
    Erronea ed illegale valutazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle altre giustificazioni prodotte

    La Corte conferma la decisione di primo grado, ritenendo che le dichiarazioni sostitutive abbiano solo valore indiziario e non siano sufficienti a fornire una prova analitica e specifica della riferibilità di ogni versamento ad operazioni imponibili. Inoltre, i versamenti in contanti sono in contrasto con le modalità di pagamento previste contrattualmente e mancano corrispondenza temporale e quantitativa. La restituzione del presunto finanziamento soci non risulta provata né dai bilanci né da atti della società.

  • Rigettato
    Omesso esame del IV motivo del ricorso e erronea valutazione del materiale indiziario

    La Corte ritiene che le argomentazioni riproposte siano state già disattese in primo grado e non trovino riscontro probatorio. In particolare, il versamento in contanti non è stato dimostrato come saldo di una cessione di quote, la restituzione del finanziamento soci non è provata e la restituzione di somme per acquisto quote non andato a buon fine si basa su dichiarazioni sostitutive insufficienti.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego implicito della richiesta prova testimoniale

    La Corte ritiene che l'esame testimoniale non fosse indispensabile ai fini della decisione, non potendo superare le carenze documentali evidenziate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1745
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1745
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo