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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1745/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RA AL, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 439/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03257 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03257 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03257 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7160/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.10095/2024, depositata il 25-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.TF 501 EM 03257/ 2023, notificato via pec in data 8.1.2024; anno d'imposta 2017;
-che la istante aveva ricapitolato le vicende accertative con la pubblica amministrazione esponendo che: - per gli anni d'imposta 2014-2015-2016 già era stata accertata in suo danno una plusvalenza derivante dalla cessione di quote della società Società_1 SRL avvenuta in data 27.1.2024, per € 305.250,00 (pagamento frazionato del corrispettivo, che ricadeva, dunque, sui diversi anni di imposta richiamati); - con sentenze rese dalla CTP e dalla CTR, tutti e tre gli avvisi erano stati annullati;
-l'ufficio aveva abbandonato tale profilo di pretesa e diretto i suoi accertamenti sull'attività della persona fisica (verifica dei redditi da lavoro dipendente
-farmacia- e redditi da fabbricati), svolgendo anche accertamenti bancari e postali;
-aveva ricevuto, dunque, in data 19/10/2023 un invito a giustificare talune movimentazioni;
le giustificazioni erano state fornite con pec come da allegati ai nn. 9 e 10; -all'esito del contraddittorio, l'Ufficio, ridimensionando le contestazioni, riteneva non adeguatamente giustificati i movimenti riferibili a: bonifici ricevuti dalla società Società_1, della quale la istante era stata socia, imputati a restituzione “finanziamenti”, laddove a dire della p.a. si trattava di originari “versamenti”; restituzione in contanti di somme per acquisizione di quote sociali non andate a buon fine;
ulteriori versamenti i contanti;
-che aveva chiesto ricorrente l'annullamento dell'accertamento per i seguenti motivi: -decadenza della p.a. dal potere impositivo poiché l'accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2022 (entro il quinto anno successivo a quello entro il quale la dichiarazione doveva essere presentata - 2018), non operando lo spostamento in avanti di giorni 85 dei termini dell'attività di accertamento, disposto dalla legislazione emergenziale covid-19 (art. 67, commi 1 e 4, del dl 17.03.2020, n.18 e successive modifiche) oltre il periodo e le annualità cui la sospensione era riferibile (atti scadenti tra l'otto marzo ed il 31 dicembre 2020); una tale interpretazione avrebbe determinato un'estensione dei termini ordinari di decadenza in modo indiscriminato a periodi d'imposta diversi e successivi a quelli in scadenza nell'anno 2020, in assenza di alcuna esigenza di differimento stante la cessazione dello stato emergenziale da Covid-19; -nullità dell'invito a comparire da considerarsi superato dal parziale accoglimento dei rilievi;
di talché doveva essere comunicato nuovo avviso;
-sufficienza dei documenti giustificativi forniti.
-che aveva chiesto le conseguenti declaratorie, articolando anche prova testimoniale.
Aveva quindi così motivato il rigetto del ricorso.
“…
1.Sulla decadenza
La disciplina generale dei termini di accertamento, applicabile a IRPEF, IRES, IRAP e anche IVA, è contenuta DPR 600/73 così come modificato dalla legge n.208/2015. In particolare, l'art. 43 comma 1, stabilisce che, ai fini delle imposte dirette (analogamente a quanto accade ai fini IVA sulla base di quanto previsto dal D.P. R. 633/1972), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nella specie, redditi anno
2017 - dichiarazione presentata nell'anno 2018 - i cinque anni scadevano il 31.12.2023; l'accertamento è stato notificato in data 8.1.2024.
Giova all'amministrazione la sospensione dei termini di versamento, decadenza e prescrizione dettati dalla disciplina emergenziale covid-19. È sufficiente, ai fini della tempestività dell'atto in questione, la prima sospensione di 85 giorni, prevista dall'art. 67, co. 1 del D. L. n. 18 del 2020.
Il decreto “Cura Italia” ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 gg), i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali;
ed ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza.
La sospensione giova alla p.a. poiché, alla data suindicata, il termine di 5 anni non era decorso per la proroga di 85 giorni, da calcolarsi a decorrere dal 31 dicembre.
Tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020).
Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'articolo 1, comma 161, legge 296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Non sono fondati i rilievi della ricorrente sulle modalità di calcolo di tali termini.
La descritta sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
…
Con la conseguenza che per l'anno d'imposta 2017, dichiarazione presentata nel 2018, il termine finale è del 26.3.2024 (gli 85 giorni vanno calcolati dal 31 dicembre 2023) e la notifica è tempestivamente intervenuta in data 8.1.2024.
…
2.Sul contraddittorio
L'invito a comparire ed al contraddittorio è stato ampiamente osservato in riferimento all'accertamento esaminato che è, infatti, il frutto di ampio contraddittorio con la ricorrente, come dimostrato dal fatto che taluni rilievi sono stati accolti in fase procedimentale.
3.Sulle contestazioni contenute nell'impugnato accertamento
3.1. Bonifici in entrata ricevuti dalla società Società_1 s.r.l. per un ammontare complessivo di € 25.850,00.
Assume la ricorrente che, stante la sua posizione passata di socia di Società_1 s.r.l., tali bonifici dovevano essere imputati alla restituzione di finanziamenti fatti in qualità di socio alla società.
Ebbene, è documentato che (cfr. contabili invocate proprio dalla ricorrente) i bonifici iniziali fatti dalla ricorrente alla società erano riferibili a versamenti del socio (causale “capitale sociale”) e non erano affatto dei finanziamenti. Non vi è traccia di tali finanziamenti nei bilanci in atti.
E' noto che i versamenti dei soci non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti in restituzione dei soci solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti del residuo attivo risultante dai bilanci di liquidazione. Solo i finanziamenti possono essere chiesti in restituzione a condizione, però, che la restituzione sia deliberata dalla società sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti da bilancio (delibera, in ogni caso, mai adottata nel caso in esame).
Conseguentemente, comunque si voglia qualificare tale apporto – versamento o finanziamento – non vi sono gli elementi giustificativi in fatto ed in diritto.
Si ribadisce che, come affermato ripetutamente alla giurisprudenza di legittimità, “I versamenti "in conto capitale" del socio - a differenza dei finanziamenti in senso stretto, che comportano un diritto del socio alla loro restituzione anche se questi ceda a terzi la propria partecipazione - sono assimilabili ai conferimenti ed al capitale "di rischio" della società, così da entrare a far parte del suo patrimonio, senza che sorga alcun credito alla restituzione, che è solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali". (Cass. 2022 n. 33975)
3.2. Restituzione di € 11.000,00 versati per acquisizione di quote sociali non andata a buon fine.
Assume la ricorrente di aver versato, alla Società_2 € 11.000 per un'acquisizione di quote sociali non andata a buon fine, e che la indicata società le aveva restituito € 7.000,00 con bonifico ed € 4.000,00 in contanti. A sostegno della difesa produce la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della Società_2.
Ritiene la giurisprudenza di legittimità che tali dichiarazioni sostitutive abbiano solo valore indiziario (Cass.
2019 n. 32568). Va sostenuta sul punto la posizione dell'amministrazione, la quale correttamente assume che non vi è alcuna prova neppure di una trattativa di acquisto di tali quote, da portare ad un iniziale versamento e poi a giustificare la restituzione. L'unico elemento rappresentato dalla dichiarazione sostituiva è del tutto insufficiente.
3.3. Versamenti in contanti per € 17.220,00
Assume la ricorrente che tali importi rappresentavano il versamento di quanto incassato dalla cessione a terzi delle quote di Società_1 della quale era socia.
Come condivisibilmente sostenuto dall'amministrazione, tali modalità di incasso sono in contrasto con quanto desumibile dall'atto di cessione di quote del 27.10.2014 (che prevedeva la modalità di pagamento tracciabile del bonifico bancario) e non vi è corrispondenza temporale e quantitativa tra gli importi indicati in questo atto ed i versamenti in contanti oggetto, anche questi, di dichiarazione sostituiva sottoscritta dall'acquirente Nominativo_1. Come detto, tali dichiarazioni hanno valore indiziario ma tale valore cede a fronte delle incongruenze sopra rilevate.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
…”.
Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) falsa applicazione art. 67 del dl 18/2020 con riferimento alla decadenza e alla prescrizione dell'annualità 2017; 2) illegittima emissione dell'avviso di accertamento per mancata notifica di un nuovo invito a comparire;
3) omesso esame del IV motivo del ricorso;
erronea ed illegale valutazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle altre giustificazioni prodotte dalla contribuente;
4) erronea valutazione del materiale indiziario;
superamento anche in sede processuale della presunzione semplice di cui all'art.32 comma 1, n.
2, del D.p.r. n. 600 del 1973; 5) illegittimità del diniego implicito della richiesta prova testimoniale. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata, Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, integralmente riportate in narrativa e alle quali, per brevità si fa espresso rinvio, in quanto pienamente condivise da questa Corte, perché logiche, coerenti e aderenti alla corretta interpretazione delle questioni di fatto e di diritto esaminate della Corte provinciale, deve ulteriormente osservarsi quanto segue.
A) L'eccezione di decadenza è certamente priva di fondamento. Alle ampie considerazioni svolte nella motivazione della sentenza di primo grado deve solo aggiungersi che è pacifico in giurisprudenza che l'art.67 del decreto c.d. cura Italia -che in relazione all'emergenza covid-19 aveva ha prorogato i termini dell'attività di accertamento di giorni 85- deve essere interpretato nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma
(8-3-2020/31-5-2020), ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Corte di Cassazione
Sez.I Ordinanza n.960 del 15-1-2025; Decreto del Primo Presi-dente n.1630 del 23-1-2025). La Corte di legittimità aveva osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art.67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art.12, comma 1, del D.Lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei ter-mini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Si tratta di giurisprudenza che questa Corte pienamente condivide, siccome logica e coerente e aderente alla ratio e alla lettera della norma interpretatati e ala quale intende dare seguito
Nel caso di specie, il termine decadenziale scadeva il 31-12-2023 (il 31-12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata o il pagamento doveva essere effettuato -2018 per annualità 2017-); detto termine, aumentato di giorni 85 scadeva il 25-3-2024, ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (8-1-2024). B) Anche il motivo sub 2 è assolutamente privo di fondamento. Lo scopo del contraddittorio endoprocedimentale è quello di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio le osservazioni della parte contribuente per contrastare lo schema di accertamento;
ovviamente l'esito del contraddittorio potrà essere pienamente favorevole all'Ufficio (in tal caso l'accertamento sarà emesso nei termini esatti dello schema già predisposto); ovvero, completamente favorevole alle argomentazioni della parte contribuente (in tal caso non sarà emesso alcun avviso di accertamento); ovvero, ancora, -come nel caso di specie- parzialmente favorevole alle ragioni del contribuente e in tal caso l'accertamento riguarderà solo le contestazioni in relazione alle quali le argomentazioni di controparte non siano state ritenute condivisibili. L'illogicità dell'affermazione dell'appellante appare evidente ove si osservi che il contraddittorio si era svolto su tutte le contestazioni, per cui una ripetizione dello stesso su una parte di esse si rivelerebbe un rito inutile e superfluo, con ripetizione delle medesime argomentazioni già svolte.
C) Il motivo sub 3 è francamente incomprensibile. Si afferma che una volta che sia stata data una qualche giustificazione -logica o illogica, fondata o infondata- la presunzione di cui all'art.32 comma 1, n. 2, del D.P.
R. n. 600/1973 non opererebbe. Si tratta di una argomentazione assolutamente priva di senso. La presunzione di cui all'art.32 co.1 n.2 opera salvo che “il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”. La giustificazione deve essere evidentemente dimostrativa di quanto affermato, ché altrimenti sarebbe inutile per superare la presunzione.
E' pacifico in giurisprudenza che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in tali esatti termini, tra le tante, recentissimamente, Sez. 5, Ordinanza n. 2928 del 31/01/2024; Rv. 670253 - 01).
Quanto poi al valore da attribuire alle dichiarazioni di terzi è ugualmente pacifico in giurisprudenza che le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice (in tali esatti termini,
Sez. 5, Ordinanza n.22302 del 15/07/2022; Rv. 665340 - 01).
D) Venendo al motivo sub 4) deve osservarsi che l'appellante ha riproposto, nella sostanza, le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, motivatamente disattese dalla Corte di primo grado: d1) l'affermazione che il versamento in contanti di € 17.220,00 si riferiva al saldo del pagamento della cessione di quote della Società_2 sas, non aveva trovato alcun riscontro documentale, ponendosi, invece, in contrasto con le modalità di pagamento previsto dal contratto e senza alcuna corrispondenza temporale e quantitativa tra gli importi indicati in quell'atto e i versamenti in contanti;
l'assunto che proprio il mancato rispetto del contratto aveva determinato il versamento in contanti appare privo di senso;
come si è detto era onere della parte dimostrare che quel versamento si riferiva effettivamente al saldo di quel contratto, dimostrazione che non
è avvenuta;
d2) quanto alla restituzione del finanziamento soci (versamento di € 25.850,00), l'argomentazione difensiva è scarsamente intellegibile, posto che la restituzione del presunto finanziamento soci risulta esclusivamente dalle dichiarazione di tale Nominativo_2; in realtà non risulta neppure provato che vi sia stato un finanziamento soci -che sarebbe stato restituito con una pluralità di bonifici, uno dei quali di importo modestissimo-; il finanziamento non risultava tra i dati di bilancio della società Società_1 e la restituzione non risultava da alcun atto della società; senza considerare che dalla stessa prospettazione della ricorrente (appellante in questa sede) le somme versate erano indicate come versate in conto capitale;
d3) infine, con riferimento alla restituzione dell'importo di € 11.000,00 (€ 7.000,00 con bonifico, € 4.000,00 in contanti), quale restituzione di quanto versato per l'acquisto di quote di altra società non andato a buon fine, l'unico elemento giustificativo è la dichiarazione di controparte, non confrontandosi con l'argomentazione che non era stata fornita alcuna prova documentale dell'esistenza di una trattativa di acquisto delle quote con versamento di un acconto e della interruzione della stessa.
Rispetto alle contestazioni mosse l'esame testimoniale richiesto non appare indispensabile ai fini della decisione, non consentendo di superare le carenze documentali evidenziate.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.000,00.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RA AL, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 439/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03257 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03257 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03257 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7160/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.10095/2024, depositata il 25-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.TF 501 EM 03257/ 2023, notificato via pec in data 8.1.2024; anno d'imposta 2017;
-che la istante aveva ricapitolato le vicende accertative con la pubblica amministrazione esponendo che: - per gli anni d'imposta 2014-2015-2016 già era stata accertata in suo danno una plusvalenza derivante dalla cessione di quote della società Società_1 SRL avvenuta in data 27.1.2024, per € 305.250,00 (pagamento frazionato del corrispettivo, che ricadeva, dunque, sui diversi anni di imposta richiamati); - con sentenze rese dalla CTP e dalla CTR, tutti e tre gli avvisi erano stati annullati;
-l'ufficio aveva abbandonato tale profilo di pretesa e diretto i suoi accertamenti sull'attività della persona fisica (verifica dei redditi da lavoro dipendente
-farmacia- e redditi da fabbricati), svolgendo anche accertamenti bancari e postali;
-aveva ricevuto, dunque, in data 19/10/2023 un invito a giustificare talune movimentazioni;
le giustificazioni erano state fornite con pec come da allegati ai nn. 9 e 10; -all'esito del contraddittorio, l'Ufficio, ridimensionando le contestazioni, riteneva non adeguatamente giustificati i movimenti riferibili a: bonifici ricevuti dalla società Società_1, della quale la istante era stata socia, imputati a restituzione “finanziamenti”, laddove a dire della p.a. si trattava di originari “versamenti”; restituzione in contanti di somme per acquisizione di quote sociali non andate a buon fine;
ulteriori versamenti i contanti;
-che aveva chiesto ricorrente l'annullamento dell'accertamento per i seguenti motivi: -decadenza della p.a. dal potere impositivo poiché l'accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2022 (entro il quinto anno successivo a quello entro il quale la dichiarazione doveva essere presentata - 2018), non operando lo spostamento in avanti di giorni 85 dei termini dell'attività di accertamento, disposto dalla legislazione emergenziale covid-19 (art. 67, commi 1 e 4, del dl 17.03.2020, n.18 e successive modifiche) oltre il periodo e le annualità cui la sospensione era riferibile (atti scadenti tra l'otto marzo ed il 31 dicembre 2020); una tale interpretazione avrebbe determinato un'estensione dei termini ordinari di decadenza in modo indiscriminato a periodi d'imposta diversi e successivi a quelli in scadenza nell'anno 2020, in assenza di alcuna esigenza di differimento stante la cessazione dello stato emergenziale da Covid-19; -nullità dell'invito a comparire da considerarsi superato dal parziale accoglimento dei rilievi;
di talché doveva essere comunicato nuovo avviso;
-sufficienza dei documenti giustificativi forniti.
-che aveva chiesto le conseguenti declaratorie, articolando anche prova testimoniale.
Aveva quindi così motivato il rigetto del ricorso.
“…
1.Sulla decadenza
La disciplina generale dei termini di accertamento, applicabile a IRPEF, IRES, IRAP e anche IVA, è contenuta DPR 600/73 così come modificato dalla legge n.208/2015. In particolare, l'art. 43 comma 1, stabilisce che, ai fini delle imposte dirette (analogamente a quanto accade ai fini IVA sulla base di quanto previsto dal D.P. R. 633/1972), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nella specie, redditi anno
2017 - dichiarazione presentata nell'anno 2018 - i cinque anni scadevano il 31.12.2023; l'accertamento è stato notificato in data 8.1.2024.
Giova all'amministrazione la sospensione dei termini di versamento, decadenza e prescrizione dettati dalla disciplina emergenziale covid-19. È sufficiente, ai fini della tempestività dell'atto in questione, la prima sospensione di 85 giorni, prevista dall'art. 67, co. 1 del D. L. n. 18 del 2020.
Il decreto “Cura Italia” ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 gg), i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali;
ed ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza.
La sospensione giova alla p.a. poiché, alla data suindicata, il termine di 5 anni non era decorso per la proroga di 85 giorni, da calcolarsi a decorrere dal 31 dicembre.
Tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020).
Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'articolo 1, comma 161, legge 296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Non sono fondati i rilievi della ricorrente sulle modalità di calcolo di tali termini.
La descritta sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
…
Con la conseguenza che per l'anno d'imposta 2017, dichiarazione presentata nel 2018, il termine finale è del 26.3.2024 (gli 85 giorni vanno calcolati dal 31 dicembre 2023) e la notifica è tempestivamente intervenuta in data 8.1.2024.
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2.Sul contraddittorio
L'invito a comparire ed al contraddittorio è stato ampiamente osservato in riferimento all'accertamento esaminato che è, infatti, il frutto di ampio contraddittorio con la ricorrente, come dimostrato dal fatto che taluni rilievi sono stati accolti in fase procedimentale.
3.Sulle contestazioni contenute nell'impugnato accertamento
3.1. Bonifici in entrata ricevuti dalla società Società_1 s.r.l. per un ammontare complessivo di € 25.850,00.
Assume la ricorrente che, stante la sua posizione passata di socia di Società_1 s.r.l., tali bonifici dovevano essere imputati alla restituzione di finanziamenti fatti in qualità di socio alla società.
Ebbene, è documentato che (cfr. contabili invocate proprio dalla ricorrente) i bonifici iniziali fatti dalla ricorrente alla società erano riferibili a versamenti del socio (causale “capitale sociale”) e non erano affatto dei finanziamenti. Non vi è traccia di tali finanziamenti nei bilanci in atti.
E' noto che i versamenti dei soci non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti in restituzione dei soci solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti del residuo attivo risultante dai bilanci di liquidazione. Solo i finanziamenti possono essere chiesti in restituzione a condizione, però, che la restituzione sia deliberata dalla società sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti da bilancio (delibera, in ogni caso, mai adottata nel caso in esame).
Conseguentemente, comunque si voglia qualificare tale apporto – versamento o finanziamento – non vi sono gli elementi giustificativi in fatto ed in diritto.
Si ribadisce che, come affermato ripetutamente alla giurisprudenza di legittimità, “I versamenti "in conto capitale" del socio - a differenza dei finanziamenti in senso stretto, che comportano un diritto del socio alla loro restituzione anche se questi ceda a terzi la propria partecipazione - sono assimilabili ai conferimenti ed al capitale "di rischio" della società, così da entrare a far parte del suo patrimonio, senza che sorga alcun credito alla restituzione, che è solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali". (Cass. 2022 n. 33975)
3.2. Restituzione di € 11.000,00 versati per acquisizione di quote sociali non andata a buon fine.
Assume la ricorrente di aver versato, alla Società_2 € 11.000 per un'acquisizione di quote sociali non andata a buon fine, e che la indicata società le aveva restituito € 7.000,00 con bonifico ed € 4.000,00 in contanti. A sostegno della difesa produce la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della Società_2.
Ritiene la giurisprudenza di legittimità che tali dichiarazioni sostitutive abbiano solo valore indiziario (Cass.
2019 n. 32568). Va sostenuta sul punto la posizione dell'amministrazione, la quale correttamente assume che non vi è alcuna prova neppure di una trattativa di acquisto di tali quote, da portare ad un iniziale versamento e poi a giustificare la restituzione. L'unico elemento rappresentato dalla dichiarazione sostituiva è del tutto insufficiente.
3.3. Versamenti in contanti per € 17.220,00
Assume la ricorrente che tali importi rappresentavano il versamento di quanto incassato dalla cessione a terzi delle quote di Società_1 della quale era socia.
Come condivisibilmente sostenuto dall'amministrazione, tali modalità di incasso sono in contrasto con quanto desumibile dall'atto di cessione di quote del 27.10.2014 (che prevedeva la modalità di pagamento tracciabile del bonifico bancario) e non vi è corrispondenza temporale e quantitativa tra gli importi indicati in questo atto ed i versamenti in contanti oggetto, anche questi, di dichiarazione sostituiva sottoscritta dall'acquirente Nominativo_1. Come detto, tali dichiarazioni hanno valore indiziario ma tale valore cede a fronte delle incongruenze sopra rilevate.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
…”.
Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) falsa applicazione art. 67 del dl 18/2020 con riferimento alla decadenza e alla prescrizione dell'annualità 2017; 2) illegittima emissione dell'avviso di accertamento per mancata notifica di un nuovo invito a comparire;
3) omesso esame del IV motivo del ricorso;
erronea ed illegale valutazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle altre giustificazioni prodotte dalla contribuente;
4) erronea valutazione del materiale indiziario;
superamento anche in sede processuale della presunzione semplice di cui all'art.32 comma 1, n.
2, del D.p.r. n. 600 del 1973; 5) illegittimità del diniego implicito della richiesta prova testimoniale. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata, Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, integralmente riportate in narrativa e alle quali, per brevità si fa espresso rinvio, in quanto pienamente condivise da questa Corte, perché logiche, coerenti e aderenti alla corretta interpretazione delle questioni di fatto e di diritto esaminate della Corte provinciale, deve ulteriormente osservarsi quanto segue.
A) L'eccezione di decadenza è certamente priva di fondamento. Alle ampie considerazioni svolte nella motivazione della sentenza di primo grado deve solo aggiungersi che è pacifico in giurisprudenza che l'art.67 del decreto c.d. cura Italia -che in relazione all'emergenza covid-19 aveva ha prorogato i termini dell'attività di accertamento di giorni 85- deve essere interpretato nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma
(8-3-2020/31-5-2020), ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Corte di Cassazione
Sez.I Ordinanza n.960 del 15-1-2025; Decreto del Primo Presi-dente n.1630 del 23-1-2025). La Corte di legittimità aveva osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art.67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art.12, comma 1, del D.Lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei ter-mini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Si tratta di giurisprudenza che questa Corte pienamente condivide, siccome logica e coerente e aderente alla ratio e alla lettera della norma interpretatati e ala quale intende dare seguito
Nel caso di specie, il termine decadenziale scadeva il 31-12-2023 (il 31-12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata o il pagamento doveva essere effettuato -2018 per annualità 2017-); detto termine, aumentato di giorni 85 scadeva il 25-3-2024, ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (8-1-2024). B) Anche il motivo sub 2 è assolutamente privo di fondamento. Lo scopo del contraddittorio endoprocedimentale è quello di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio le osservazioni della parte contribuente per contrastare lo schema di accertamento;
ovviamente l'esito del contraddittorio potrà essere pienamente favorevole all'Ufficio (in tal caso l'accertamento sarà emesso nei termini esatti dello schema già predisposto); ovvero, completamente favorevole alle argomentazioni della parte contribuente (in tal caso non sarà emesso alcun avviso di accertamento); ovvero, ancora, -come nel caso di specie- parzialmente favorevole alle ragioni del contribuente e in tal caso l'accertamento riguarderà solo le contestazioni in relazione alle quali le argomentazioni di controparte non siano state ritenute condivisibili. L'illogicità dell'affermazione dell'appellante appare evidente ove si osservi che il contraddittorio si era svolto su tutte le contestazioni, per cui una ripetizione dello stesso su una parte di esse si rivelerebbe un rito inutile e superfluo, con ripetizione delle medesime argomentazioni già svolte.
C) Il motivo sub 3 è francamente incomprensibile. Si afferma che una volta che sia stata data una qualche giustificazione -logica o illogica, fondata o infondata- la presunzione di cui all'art.32 comma 1, n. 2, del D.P.
R. n. 600/1973 non opererebbe. Si tratta di una argomentazione assolutamente priva di senso. La presunzione di cui all'art.32 co.1 n.2 opera salvo che “il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”. La giustificazione deve essere evidentemente dimostrativa di quanto affermato, ché altrimenti sarebbe inutile per superare la presunzione.
E' pacifico in giurisprudenza che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in tali esatti termini, tra le tante, recentissimamente, Sez. 5, Ordinanza n. 2928 del 31/01/2024; Rv. 670253 - 01).
Quanto poi al valore da attribuire alle dichiarazioni di terzi è ugualmente pacifico in giurisprudenza che le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice (in tali esatti termini,
Sez. 5, Ordinanza n.22302 del 15/07/2022; Rv. 665340 - 01).
D) Venendo al motivo sub 4) deve osservarsi che l'appellante ha riproposto, nella sostanza, le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, motivatamente disattese dalla Corte di primo grado: d1) l'affermazione che il versamento in contanti di € 17.220,00 si riferiva al saldo del pagamento della cessione di quote della Società_2 sas, non aveva trovato alcun riscontro documentale, ponendosi, invece, in contrasto con le modalità di pagamento previsto dal contratto e senza alcuna corrispondenza temporale e quantitativa tra gli importi indicati in quell'atto e i versamenti in contanti;
l'assunto che proprio il mancato rispetto del contratto aveva determinato il versamento in contanti appare privo di senso;
come si è detto era onere della parte dimostrare che quel versamento si riferiva effettivamente al saldo di quel contratto, dimostrazione che non
è avvenuta;
d2) quanto alla restituzione del finanziamento soci (versamento di € 25.850,00), l'argomentazione difensiva è scarsamente intellegibile, posto che la restituzione del presunto finanziamento soci risulta esclusivamente dalle dichiarazione di tale Nominativo_2; in realtà non risulta neppure provato che vi sia stato un finanziamento soci -che sarebbe stato restituito con una pluralità di bonifici, uno dei quali di importo modestissimo-; il finanziamento non risultava tra i dati di bilancio della società Società_1 e la restituzione non risultava da alcun atto della società; senza considerare che dalla stessa prospettazione della ricorrente (appellante in questa sede) le somme versate erano indicate come versate in conto capitale;
d3) infine, con riferimento alla restituzione dell'importo di € 11.000,00 (€ 7.000,00 con bonifico, € 4.000,00 in contanti), quale restituzione di quanto versato per l'acquisto di quote di altra società non andato a buon fine, l'unico elemento giustificativo è la dichiarazione di controparte, non confrontandosi con l'argomentazione che non era stata fornita alcuna prova documentale dell'esistenza di una trattativa di acquisto delle quote con versamento di un acconto e della interruzione della stessa.
Rispetto alle contestazioni mosse l'esame testimoniale richiesto non appare indispensabile ai fini della decisione, non consentendo di superare le carenze documentali evidenziate.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.000,00.